Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21355 del 07/05/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 21355 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE FEO ALFREDO nato il 11/09/1969 a CASORIA

avverso la sentenza del 18/12/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 07/05/2018

30628/18

FATTO E DIRITTO
Il difensore di De Feo Alfredo ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in
epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli ha applicato all’imputato la pena nella misura
concordata di mesi 4 di arresto per il reato di cui all’art. 3 bis, comma 4, 1. n. 575/65.
Ne chiede l’annullamento per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale
ed in particolare per mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., in quanto dall’esame
Tribunale di Napoli – Sezione misure di prevenzione – fu dovuto a cause di forza maggiore,
poiché il ricorrente, scarcerato dopo una lunga carcerazione, era privo di lavoro e di altre fonti
di reddito.

11 ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito.
Considerato infatti, che ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto
dalla legge n.103/17, l’imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di
patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto
di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e
all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, all’evidenza il motivo di ricorso esula
dall’ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia un insussistente vizio di motivazione della
sentenza di patteggiamento, che, contrariamente all’assunto difensivo, espressamente esclude
in base alle risultanze dell’informativa di reato la ricorrenza dei presupposti per il
proscioglimento dell’imputato, che, optando per il rito speciale, ha rinunciato implicitamente a
sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato.
Non rientrando il motivo di ricorso tra quelli per i quali è consentita l’impugnazione, la
stessa é destinata all’immediata declaratoria di inammissibilità ex art. 610, comma 5-bis,
secondo periodo, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo
determinare in curo quattromila.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso. il 7 maggio 2018
Il consigliere e ensore

Il Presidente

degli atti era evidente che il mancato versamento della cauzione impostagli con decreto del

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