Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21354 del 07/05/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 6 Num. 21354 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
JARMOUNI MOHAMED nato in Marocco il 01/01/1987

avverso la sentenza del 08/11/2017 del GIP TRIBUNALE di LUCCA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 07/05/2018

FATTO E DIRITTO
Jarmouni Mohamed ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la
quale il G.i.p. del Tribunale di Lucca gli ha applicato la pena nella misura concordata di mesi
10 di reclusione per i reati riuniti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, applicato
l’aumento per la recidiva e per la continuazione e operata la riduzione per il rito.
Ne chiede l’annullamento per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale
ed in particolare per mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., in quanto l’esclusione
dei presupposti per il proscioglimento è affidata ad una clausola di stile, senza una verifica

Il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di ragioni, sia perché proposto
personalmente dall’imputato, sia perché proposto per motivi non consentiti.
Considerato infatti, che ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla
legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i
motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo
speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall’imputato,
che lo ha personalmente redatto, è inammissibile.
Rilevato, inoltre, che ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto
dalla legge n.103/17, l’imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di
patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto
di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del.fatto e
all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, all’evidenza il motivo di ricorso esula
dall’ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia un insussistente vizio di motivazione della
sentenza di patteggiamento, che, contrariamente all’assunto del ricorrente, espressamente
esclude, in base alle risultanze del verbale di arresto, alle dichiarazioni delle persone
informate sui fatti e degli ulteriori elementi indicati nell’ordinanza cautelare, la ricorrenza dei
presupposti per il proscioglimento. Non rientrando il motivo di ricorso tra quelli per i quali è
consentita l’impugnazione, la stessa é destinata all’immediata declaratoria di inammissibilità
ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo
determinare in euro quattromila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 maggio 2018

effettiva e, in assenza di elementi certi ed univoci, non poteva affermarsi la sua responsabilità.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA