Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21353 del 18/05/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21353 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Battista Caterina, persona offesa

avverso il decreto del 14/05/2015 del Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Roma pronunciato nel procedimento contro ignoti

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’avv. Francesco Romeo, difensore di fiducia di Caterina Battista, quale
persona offesa, ricorre avverso il provvedimento in epigrafe col quale il Giudice
delle indagini preliminari del Tribunale di Roma ha disposto l’archiviazione del
procedimento a carico di ignoti per il reato di abuso d’ufficio, scaturito dall’esposto
presentato dalla ricorrente e da altra persona in relazione ad atti assunti
dall’I.N.P.S. in danno della medesima e dell’altro esponente.
2. In via preliminare, occorre rilevare che, secondo l’orientamento ormai
consolidato di questa Corte, mentre la fattispecie di abuso d’ufficio ad ingiusto
vantaggio proprio o di terzi è monoffensiva, essendo posta a tutela del solo buon

Data Udienza: 18/05/2016

andamento della pubblica amministrazione, in caso di abuso d’ufficio in danno,
l’illecito è plurioffensivo, essendo posto a presidio tanto del buon andamento della
P.A. quanto dei diritti del singolo, con la conseguenza che anche il privato che
denunci di essere stato danneggiato dall’atto è legittimato, in quanto persona
offesa, a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione del P.M. (Sez.
6, n. 13179 del 29/03/2012 – dep. 05/04/2012, P.O. in proc. Picaro e altro, Rv.
252570)
3. In applicazione di siffatto principio, rilevato che, nella specie, non risulta

dall’atto illegittimo — che pur ne aveva fatto rituale richiesta -, il provvedimento
di archiviazione emesso dal giudice si appalesa insanabilmente viziato da nullità,
per difetto del contraddittorio, non essendo stata la persona offesa posta in grado
di presentare archiviazione ex art. 408 cod. proc. pen.
P.Q.M.

annulla senza rinvio il decreto impugnato e trasmette gli atti al P.M. presso il
Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma il 18 maggio 2016

Il consigliere estensore

Pr sidente

essere stato dato avviso alla persona offesa ricorrente, in ipotesi danneggiata

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