Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21352 del 18/05/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21352 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sui ricorsi proposti dalle persone offese
1) Toscano Marco, nato ad Avellino il 17/06/1967
2) Galasso Maurizio, nato ad Avellino il 19/04/1953
nel procedimento a carico di ignoti;
avverso il decreto del 09/12/2015 emesso del G.i.p. del Tribunale di Avellino;
visti gli atti, il decreto impugnato e i ricorsi;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l’annullamento
del provvedimento con restituzione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Avellino.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il decreto in epigrafe indicato il G.i.p. del Tribunale di Avellino,
ritenuta l’inammissibilità dell’opposizione presentata dalle persone offese ai
sensi dell’art. 410 cod. proc. pen., ha disposto l’archiviazione del
procedimento in ordine al reato di cui all’art. 368 cod. pen. nei confronti di

Data Udienza: 18/05/2016

persona da identificare a seguito di uno scritto anonimo in cui si attribuivano a
Marco Toscano, quale amministratore unico della Ecoenergy s.r.I., e a
Maurizio Galasso, consulente della società Corcosolm controllata dalla
Ecoenergy, una serie di condotte delittuose.

2.

Ricorrono per cassazione le due persone offese, tramite il comune

pen. e 125 disp. att. cod. proc. pen., in quanto il giudice ha disposto
l’archiviazione

de plano,

sull’erroneo presupposto dell’inammissibilità

dell’opposizione. Questa, può ritenersi inammissibile solo se omette
l’indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e se la notizia di reato
sia infondata: nella specie, dinanzi alla richiesta di audizione di tre testimoni
in grado di consentire l’individuazione dell’autore dello scritto anonimo, il
giudice ha effettuato una valutazione anticipata e prognostica sulla fondatezza
della richiesta istruttoria, ritenendo che le testimonianze indicate “non
consentirebbero giammai di addivenire all’identificazione dell’anonimo
denunciante”.
Si chiede l’annullamento del provvedimento impugnato.

3. Il ricorso è fondato.
3.1. Nonostante l’opposizione tempestivamente proposta dalle persone
offese e l’indicazione corretta delle indagini suppletive richieste, il giudice ha
provveduto de plano, ritenendo inammissibile l’opposizione sulla base di una
valutazione sulla inutilità delle investigazioni richieste.
3.2. Si osserva che, sulla base di un orientamento interpretativo di questa
Corte che si condivide, è da ritenere illegittimo il decreto di archiviazione con
cui il giudice per le indagini preliminari dichiari inammissibile l’opposizione
della persona offesa sulla base di una valutazione di superfluità ovvero di
inutilità delle investigazioni suppletive, in quanto tale declaratoria comporta
un’anticipazione del giudizio sulla capacità dimostrativa degli elementi indicati
e sulla infondatezza della notizia di reato, valutazione che il giudice non può
assumere

de plano

in presenza di un’opposizione. Infatti, ai fini della

delibazione di ammissibilità, il giudice può valutare, oltre agli aspetti
strettamente formali – quali la tempestività e ritualità dell’opposizione -,
solamente la specificità e pertinenza della richiesta investigativa, con

2

difensore di fiducia, e denunciano la violazione degli artt. 410, 409 cod. proc.

riferimento sia al tema che alla fonte di prova, nonché il carattere suppletivo
rispetto alle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini
preliminari, ma non ne può valutare anche la rilevanza, intesa quale
valutazione prognostica sulla capacità dimostrativa del risultato, che va
affrontata in sede di udienza camerale (v., tra le tante, Sez. 5, n. 34152 del
22/09/2006, Mannelli; Sez. 5, n. 7437 del 27/09/2013, Ricciardi; Sez. 5, n.

4. Pertanto, in presenza dell’accertata violazione del diritto al
contraddittorio, si impone l’annullamento del decreto impugnato, con
conseguente trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Avellino per
l’ulteriore corso.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e trasmette gli atti al Tribunale
di Avellino.
Così deciso il 18/05/2016

6442 del 25/11/2014, Galasso; Sez. 2, n. 83 del 10/12/2015, Vavori).

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