Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21352 del 07/05/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 6 Num. 21352 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARZOUKI MOHAMMED ALI’ nato il 23/01/1985

avverso la sentenza del 24/11/2017 del TRIBUNALE di PERUGIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 07/05/2018

FATTO E DIRITTO

Il difensore di Marzouki Mohammed Ali ha proposto ricorso avverso la sentenza
indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Perugia ha applicato all’imputato la pena nella
misura concordata di mesi 4 di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale,
operata la riduzione per il rito e concesso il beneficio della sospensione condizionale della
pena.

l’esclusione dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. si risolve in una
clausola di stile, mentre nella fattispecie ricorrevano gli estremi per il proscioglimento.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per un motivo non consentito nonché del
tutto generico.
Rilevato, infatti, che ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto
dalla legge n.103/17, l’imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di
patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto
di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica de/fatto e
all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, all’evidenza il motivo di ricorso esula
dall’ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia un insussistente vizio di motivazione della
sentenza di patteggiamento, che, contrariamente all’assunto difensivo, espressamente esclude,
in base alle risultanze del verbale di arresto e dell’annotazione di p.g., la ricorrenza dei
presupposti per il proscioglimento.
Non rientrando il motivo di ricorso tra quelli per i quali è consentita l’impugnazione, la
stessa é destinata all’immediata declaratoria di inammissibilità ex art. 610, comma 5-bis,
secondo periodo, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo
determinare in euro quattromila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 maggio 2018

Ne chiede l’annullamento per violazione di legge e carenza di motivazione, in quanto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA