Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21352 del 07/05/2018
Penale Ord. Sez. 6 Num. 21352 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CRISCUOLO ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARZOUKI MOHAMMED ALI’ nato il 23/01/1985
avverso la sentenza del 24/11/2017 del TRIBUNALE di PERUGIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;
Data Udienza: 07/05/2018
FATTO E DIRITTO
Il difensore di Marzouki Mohammed Ali ha proposto ricorso avverso la sentenza
indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Perugia ha applicato all’imputato la pena nella
misura concordata di mesi 4 di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale,
operata la riduzione per il rito e concesso il beneficio della sospensione condizionale della
pena.
l’esclusione dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. si risolve in una
clausola di stile, mentre nella fattispecie ricorrevano gli estremi per il proscioglimento.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per un motivo non consentito nonché del
tutto generico.
Rilevato, infatti, che ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto
dalla legge n.103/17, l’imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di
patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto
di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica de/fatto e
all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, all’evidenza il motivo di ricorso esula
dall’ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia un insussistente vizio di motivazione della
sentenza di patteggiamento, che, contrariamente all’assunto difensivo, espressamente esclude,
in base alle risultanze del verbale di arresto e dell’annotazione di p.g., la ricorrenza dei
presupposti per il proscioglimento.
Non rientrando il motivo di ricorso tra quelli per i quali è consentita l’impugnazione, la
stessa é destinata all’immediata declaratoria di inammissibilità ex art. 610, comma 5-bis,
secondo periodo, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo
determinare in euro quattromila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 maggio 2018
Ne chiede l’annullamento per violazione di legge e carenza di motivazione, in quanto