Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21351 del 07/05/2018
Penale Ord. Sez. 6 Num. 21351 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMATULLI GIUSEPPE nato il 09/10/1986 a GRUMO APPULA
avverso la sentenza del 29/12/2017 del TRIBUNALE di BARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letto il ricorso proposto dal difensore di Amatullí Giuseppe
avverso la sentenza in epigrafe che gli applicava la pena ex articolo 444 cod.
proc. pen.;
rilevato che il ricorso non è stato presentato da un difensore abilitato,
come imposto dall’art. 613 cod. proc. pen.;
ritenuto che in conseguenza vada dichiarata la inammissibilità senza
formalità di procedura ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. con
applicazione della pena pecuniaria nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della cassa delle
ammende.
Roma, cos
Il Consigl
Pierluigi
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io nella camera di consiglio del 7 maggio 2018
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il Presidente
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Data Udienza: 07/05/2018