Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21350 del 07/05/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 21350 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI MODICA GIUSEPPE nato il 22/11/1988 a PALERMO

avverso la sentenza del 19/09/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;

Data Udienza: 07/05/2018

FATTO E DIRITTO
Di Modica Giuseppe ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con
la quale la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza emessa all’esito di giudizio
abbreviato in data 16 giugno 2015 dal Tribunale di Palermo ha rideterminato la pena
inflittagli per il reato di evasione in mesi 8 di reclusione.
Ne chiede l’annullamento per insufficienza della motivazione, in quanto la Corte di
appello si è limitata in poche righe a dare atto dell’impossibilità di concedere il minimo della

Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall’imputato.
Considerato infatti, che ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla
legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i
motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo
speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall’imputato,
che lo ha personalmente redatto, è inammissibile.
Va, quindi, dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, che si stima equo determinare in euro quattromila.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 maggio 2018
Il consigliere gstensore

Il Presidente

Anna C tscuolo

Giaconq Paoloni

1.

pena senza un adeguato percorso motivazionale.

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