Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2135 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2135 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LONGO ANDREA N. IL 19/07/1973
avverso la sentenza n. 1938/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
29/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 16/11/2012

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.11 Tribunale di Milano, con sentenza emessa il 29/02/2012, ex art. 444
cod. proc. pen., applicava nei confronti di Andrea Longo – imputato del reato di
cui all’art. 73 d.P.R. 09 Ottobre 1990 n. 309, come contestato in atti – la pena di
anni due di reclusione ed C 4.000,00 di multa.

2. L’ interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

relazione alle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche e comunque
manifestamente infondate. Il Tribunale – tenuto conto, peraltro, della peculiare
natura processuale della sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp – ha
congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione; ivi comprese:
la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp per l’assoluzione nel
merito dell’imputato e la congruità della pena, come concordata tra le parti ed
applicata in atti.
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Andrea
Longo con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 16 Novembre 2012
Il Componente estensore

Il

legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. perì., in

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