Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21348 del 10/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21348 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
ROMEO ALFIO nato il 27/06/1963 a PIEDIMONTE ETNEO
SAVOCA MARIA GRAZIA nato il 20/04/1982 a TAORMINA
SPINA SANTA nato il 29/06/1935 a PIEDIMONTE ETNEO

avverso l’ordinanza del 16/11/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
lette le conclusioni del PG Dr.ssa Delia CARTIA che ha chiesto la dichiarazione di
inammissibilità dei ricorsi

Data Udienza: 10/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Il Difensore di Alfio ROMEO, Maria Grazia SAVOCA e Santa SPINA ha
proposto ricorso per Cassazione contro il decreto con il quale la Corte di appello
di CATANIA ha confermato il provvedimento con il quale il Tribunale della stessa
città ha disposto la misura di prevenzione personale nei confronti di Alfio ROMEO
e quella patrimoniale della confisca nei confronti dello stesso ROMEO e dei terzi
interessati.

sostanziale inesistenza o comunque la mera apparenza della motivazione del
decreto della Corte di Appello.
2.1 In provvedimento impugnato, in realtà, non aveva indicato da quale
fonte illecita fosse stato tratto il denaro necessario per gli acquisti immobiliari,
tanto più che era stata regolarmente documentata l’attività lavorativa svolta dal
ROMEO con i relativi proventi e il ricorso del proposto a regolari prestiti.
2.2 La Corte, poi, aveva totalmente omesso di valutare gli elementi di fatto
sulla base dei quali poter concretamente affermare la fittizietà della intestazione
a terzi dell’immobile confiscato.
3.

Il Procuratore generale, dopo aver osservato che i ricorrenti, nella

sostanza, non avevano censurato il profilo della pericolosità qualificata e della
sua attualità ma solo quello relativo alla misura patrimoniale, ha rilevato che il
reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. era di per sé autonomamente idoneo a
generare ricchezza illecita e che la Corte aveva accuratamente valutato, con
motivazione priva delle tacce di omissione denunciate con i ricorsi, la situazione
reddituale del proposto e del suo nucleo familiare per affermare la manifesta
sproporzione tra redditi percepiti e investimenti immobiliari effettuati e quindi la
conseguente fittizietà della intestazione dell’immobile a terzi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili in quanto proposti per motivi
manifestamente infondati, con le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
in tema di condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria.
2.

In merito al primo motivo di ricorso, va sottolineato che, come

correttamente osservato dal Procuratore generale, l’ambito oggettivo del ricorso
non si estende a ricomprendere il tema della esistenza di una effettiva,
qualificata pericolosità del ROMEO in quanto appartenente ad associazione
mafiosa né quello della attualità di detta pericolosità, circostanze che possono
1

2. Il ricorrente hanno dedotto un unico motivo di ricorso, lamentando la

quindi essere date per definitivamente accertate in causa con l’estensione
temporale indicata nella motivazione del provvedimento impugnato e cioè a far
data dal 1999 e fino al 2013.
2.1 In merito più specifico al tema della misura cautelare patrimoniale della
confisca, unico realmente investito dal ricorso per Cassazione, va osservato in
via preliminare che il reato di associazione mafiosa ex art. 416 bis cod. pen.,
associazione della quale, come si è detto, il proposto è stato lungamente

della organizzazione di riferimento, è già di per se stesso idoneo a generare
profitti di carattere illecito (così, da ultimo, Cass. Sez. Unite 27/2/2014 n.
25191, Iavarazzo, Rv 259586) e che il ROMEO, come è stato accuratamente
indicato nella motivazione della sentenza impugnata, è stato detenuto dalla fine
degli anni novanta fino al 2003, in una condizione quindi di forzata, mancata
produzione di qualsiasi lecita entrata patrimoniale..
A ciò si aggiunga che la Corte ha dettagliatamente ricostruito, nei termini
specifici che non è il caso di ripetere in questa sede data l’accuratezza con la
quale i relativi accertamenti sono stati effettuati, le entrate e le uscite del
ricorrente e della famiglia nel periodo di accertata pericolosità del proposto e nel
quale i beni confiscati sono stati acquistati, il tutto con una valutazione congiunta
sia delle risultanze della perizia di ufficio svolta nel corso del procedimento sia
delle conclusioni dell’accertamento della difesa e con un esame anche di
eventuali redditi percepiti dal nucleo familiare nel suo complesso, per giungere
alla conclusione di una manifesta sproporzione tra le entrate legittimamente
attribuibili al nucleo familiare stesso e le spese per gli acquisiti immobiliari in
questione, comprese quelle per le migliorie apportate, il tutto con una
motivazione completa e dettagliata che non può certo qualificarsi come omessa o
meramente apparente.
2.2 Sul tema specifico di ricorso rappresentato dalla affermata, mancata
motivazione in ordine alla fittizietà dell’intestazione dei beni confiscati, va
conclusivamente osservato che tutto lo sviluppo della argomentazione della
Corte, che ha accertato con le modalità sopra richiamate la totale assenza in
capo all’intero nucleo familiare di redditi negli anni 2003 e 2004 e comunque la
modestia dei redditi percepiti dalla Savoca depone univocamente per la
dimostrazione del carattere puramente formale delle intestazioni a terzi dei beni
confiscati, con esclusione quindi anche per questo tema di ipotesi di effettiva
mancanza o mera apparenza di motivazione che, come è noto, sono gli unici vizi,
qualificabili come violazione di legge, rappresentabili in sede di impugnazione

2

partecipe con funzioni poi specificamente deputate ad attività estorsive a favore

delle misure di prevenzione sia personali che patrimoniali secondo le indicazioni
della nota Sez. Unite 29/5/2014 n. 33451, Repaci, Rv 260246.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e, ciascuno, della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.

Il Consigliere e tensore

Il Presidente

Maurizio GIA ESINI

Giacomo PAOLONI

1001

Così deciso il 10 aprile 2018.

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