Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21347 del 10/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21347 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
SALANITRO LUCIANO nato il 22/12/1967 a CATANIA
ANNATELLI MARIA ANTONETTA DEBORA nato il 09/11/1970 a CATANIA
PAPA SANTA nato il 27/10/1989 a CATANIA

avverso il decreto del 07/11/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi

Data Udienza: 10/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Catania, in parziale riforma
del decreto emesso in data 26 ottobre 2016 dal locale Tribunale, Sezione misure
di prevenzione, ha revocato la misura della sorveglianza speciale con obbligo di
soggiorno per la durata di anni 2 e mesi 6 nonché la cauzione applicata a
Salanitro Luciano e ha confermato nel resto il decreto di confisca dei beni
immobili, dei mobili registrati e di azienda del Salanitro, della moglie Annatelli

precedente matrimonio.
La Corte di appello ha ritenuto insussistente la pericolosità attuale del
Salanitro, in quanto l’ultima condanna subita riguardava reati in materia di
stupefacenti, commessi dal novembre 2011 sino al febbraio 2012, per i quali il
Salanitro era stato condannato in via definitiva, ma aveva scontato la pena, i
reati erano stati ritenuti di lieve entità, il Salanitro non risultava aver avuto un
ruolo direttivo nell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed erano
decorsi quasi cinque anni tra la data dei fatti commessi e giudicati e la data di
accertamento della pericolosità; ha tuttavia, confermato il giudizio di pericolosità
espresso dai giudici di primo grado in ragione dei numerosi e gravi precedenti, di
cui uno anche specifico, per rapina e sequestro di persona, tentata rapina,
spaccio di stupefacenti e ricettazione di capi di abbigliamento e di un
ciclomotore, commessi dal 94 al 2000, nonché della reiterazione dei reati nel
tempo.
Ha confermato la misura di prevenzione patrimoniale in relazione ai beni
confiscati dal Tribunale, trattandosi di beni, acquistati dalla moglie nel 2000 e dal
Salanitro nel 2001, per i quali non risultava dimostrata la lecita provenienza delle
risorse utilizzate, stante l’oggettiva sproporzione tra il valore degli immobili ed i
redditi della coppia, del tutto insufficienti a far fronte al pagamento delle rate dei
mutui accesi, tenuto conto delle spese necessarie al mantenimento della famiglia
e del tenore di vita sostenuto, attestato dagli acquisiti di veicoli e di autovetture
di valore.

2. Avverso il decreto ha proposto distinti ricorsi il difensore del Salinitro e,
in qualità di procuratore speciale, per la Annatelli e la Papa, terze interessate,
che con unico, comune motivo ne chiede l’annullamento per vizio di motivazione
e violazione di legge.
Deduce che in ragione della ritenuta pericolosità comune del ricorrente non
sia ravvisabile una correlazione temporale tra la manifestazione di pericolosità
del Salanitro e le acquisizioni patrimoniali confiscate, non derivanti da attività

/

Maria Antonietta Debora e di Papa Santa, figlia della Annatelli nata da

illecite, bensì dalla attività lecita della Annatelli; evidenzia che le manifestazioni
di pericolosità del ricorrente risalgono agli anni 90 e al 94, quando fu arrestato
per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90, e pertanto, si collocano al di fuori del
periodo di convivenza con la Annatelli, iniziato nel novembre 1998. Segnala che
la Annatelli aveva avviato già dal 97 l’attività di panificazione, dalla quale
ricavava redditi necessari e sufficienti a finanziare nel 2000 l’acquisto
dell’immobile di via Palermo n.200 e degli altri beni in epoca successiva al
matrimonio; deduce che i precedenti penali del coniuge sono relativi a reati di

punto una adeguata motivazione, che dia conto della pericolosità del ricorrente,
la cui modestia rende inverosimile la percezione di proventi delittuosi rilevanti.
Deduce quale ulteriore vizio di motivazione la mancata rinnovazione
dell’istruttoria, richiesta con i motivi di appello, avente ad oggetto l’audizione
della madre e delle sorelle del proposto, dei proprietari dell’immobile di via
Palermo n.200 e dei venditori del panificio, respinta dalla Corte di appello con
motivazione apparente.
Sostiene che per l’immobile di via Palermo n. 200 la Corte di appello non ha
considerato le risultanze della consulenza tecnica di parte, che confermavano le
dichiarazioni della Annatelli, riscontrate sia contabilmente che dalle dichiarazioni
del venditore circa l’effettiva somma ricevuta di 90 milioni di lire e l’audizione
dello stesso avrebbe chiarito la circostanza. Censura la valutazione della Corte di
appello relativamente all’immobile di via Palermo 171/173, in quanto l’audizione
della madre e delle sorelle del proposto avrebbe potuto confermare che
l’immobile fu donato dalla madre al figlio e che l’atto di vendita era simulato per
consentire al figlio di ottenere la liquidità necessaria per la sistemazione
dell’immobile.
Quanto all’immobile di via Bastioncello, acquistato il 22 luglio 2004, la Corte
di appello avrebbe errato nell’imputare a tale anno i lavori di ristrutturazione,
invece, svoltisi tra il 2004 e 2006, in quanto il cantiere subì un fermo
amministrativo nel 2005: da tale errore scaturisce il saldo negativo relativo a
detto periodo, risultando invece, un saldo positivo perché la Annatelli ottenne
un’indennità di esproprio pari a 134.940,90 euro, versata nel maggio 2004 nella
misura di 107.504,78 euro a titolo di acconto e di 27.381,90 euro il 7 novembre
2005, e stipulò un atto di vendita dell’azienda di panificazione per 35 mila euro,
azienda acquistata lecitamente con atto del 19 agosto 08, prima di intraprendere
la convivenza con il Salanitro, che produsse reddito, anche non dichiarato, negli
anni 98-2000, quantificato dal consulente in oltre 117 milioni di lire, ampiamente
sufficiente per l’acquisto dell’immobile; sottolinea che anche i redditi fiscalmente

2

modesta entità e non coincidono con l’epoca degli acquisti cosicché manca sul

non dichiarati prodotti da attività lecita possono essere considerati ai fini della
sproporzione, ma tale principio vale per i proposti e non per i terzi interessati.
Su tali punti la Corte di appello non ha consentito l’integrazione probatoria
con motivazione apparente, che integra il vizio di motivazione dedotto; analogo
vizio si riscontra per la sproporzione reddituale per mancata valutazione delle
deduzioni difensive e per l’estensione ai terzi della presunzione di accumulazione
illecita, per i quali si sarebbero invece, dovute spiegare sulla base di elementi
fattuali precisi e concordanti le ragioni della ritenuta interposizione fittizia e della

Quanto all’immobile trasferito il 25 novembre 2014 dalla Annatelli alla figlia
Papa Santa manca la fittizietà del trasferimento ed il bene è nella effettiva
disponibilità dell’interessata, non operando la presunzione di cui all’art. 26,
comma 2, d.lgs. 159/11; da ultimo, si deduce che l’attività di ristorazione è
svolta anche dal Salanitro e da altri componenti del nucleo familiare, tra cui la
Annatelli, che è la reale conduttrice del bar confiscato.

3. Con requisitoria scritta il P.g. ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi
non risultando apparente la motivazione del decreto impugnato, che ha invece,
esaminato tutte le questioni proposte nei ricorsi e ritenuto sussistente la
sproporzione tra gli investimenti del Salanitro e dei suoi familiari ed i redditi
dichiarati, comprensivi di altre fonti, e la mancata dimostrazione della
provenienza legittima delle disponibilità necessarie a finanziare gli acquisti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto solo formalmente deducono la
mancanza di motivazione e la violazione di legge, mentre in sostanza censurano
il merito della decisione, ritenuta contrastante con le risultanze istruttorie,
insufficiente e lacunosa, e, pertanto, si risolvono in una critica del percorso
giustificativo del decreto impugnato, non consentita.
Ribadito che in materia di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso
solo per violazione di legge (Corte Cost. sent. n. 106 del 2015), rimanendo
esclusa la deducibilità dei vizi della motivazione, a meno che non sia denunciato
il difetto assoluto dell’apparato giustificativo ovvero la sua natura meramente
apparente (Sez. Un., n. 33451 del 29 maggio 2014, Repaci e altri, Rv. 260246),
è sindacabile la sola “mancanza” del percorso giustificativo della decisione, nel
senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a
far comprendere il percorso logico seguito dal giudice. In tali casi, infatti, non è

3

disponibilità indiretta del proposto.

la congruità logica delle singole affermazioni probatorie ad essere valutata,
quanto la mancata osservanza del generale obbligo di motivazione, imposto
dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Il decreto impugnato, che va letto congiuntamente a quello di primo grado,
non incorre nei vizi dedotti, in quanto offre una motivazione completa, che ha
esaminato le allegazioni e le deduzioni difensive e le ha analiticamente confutate.

2.

Risulta giustificata in modo coerente e conforme alle risultanze

al 2000 è caratterizzato dalla commissione di reati contro il patrimonio (rapina e
sequestro di persona, tentata rapina ad un autotrasportatore, ricettazione) ed in
materia di stupefacenti, correttamente ritenuti produttivi di redditi illeciti, sino al
nuovo inserimento nel traffico di cocaina nel periodo dal novembre 2011 al
febbraio 2012, per il quale è stato destinatario di ordinanza cautelare nel
dicembre 2012 e condannato con sentenza definitiva dell’Il giugno 2015 per il
reato associativo, poi qualificato ai sensi dell’art. 74, comma sesto, d.R.R
309/90, e vari reati fine, anch’essi ritenuti di lieve entità.
Tale valutazione, che dà conto di una continuità nel tempo della pericolosità
del proposto e del rinnovato inserimento nel traffico di stupefacenti in epoca più
recente, contrariamente alla prospettazione difensiva, che la censura per
l’asserita modestia dei precedenti, sorregge adeguatamente il giudizio sulla
confisca alla stessa ancorata, stante l’ammissibilità dell’applicazione disgiunta
delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, espressamente prevista
dall’art. 18 d.lgs. 159/2011, in quanto gli acquisti immobiliari si collocano nel
periodo dal 2001 al 2004 ovvero in epoca immediatamente prossima al primo
periodo in cui si è manifestata la pericolosità del Salanitro, intestatario
dell’immobile sito in via Palermo 171/173, acquistato nel 2001, mentre gli altri
immobili e attività (l’immobile di via Bastioncello n. 3 e 5, acquistato nel 2004 e
trasferito alla figlia Papa Santa nel 2014, l’impresa individuale bar Jessica,
acquistato nel 2004), risultano intestati alla moglie Annatelli.

3.

Inammissibile per manifesta infondatezza è la censura relativa alla

mancata rinnovazione istruttoria, giustificata dalla Corte di appello con
motivazione congrua e non apparente, essendo stata ritenuta superflua
l’audizione delle persone indicate dalla difesa, risultando già in atti ed essendo
pienamente utilizzabili le dichiarazioni rese dalle stesse.

4. Parimenti inammissibili risultano i motivi relativi alla misura patrimoniale,
in quanto la Corte di appello ha adeguatamente motivato la ritenuta

4

processuali la ritenuta pericolosità del ricorrente, il cui percorso criminale dal 94

incongruenza dei redditi della coppia rispetto alle acquisizioni patrimoniali,
risultando dagli accertamenti patrimoniali una notevole sproporzione tra le
attività economiche svolte, il valore dei beni acquistati e posseduti ed i redditi
dichiarati, risultati di segno negativo nel periodo dal 2000 al 2013, ad eccezione
del 2004, nel quale si colloca l’indennità di espropriazione dell’immobile di via
Palermo n. 200.
La Corte di appello ha dato atto che l’immobile risultava acquistato nel 2000
dalla Annatelli al prezzo di 138 milioni di lire, indicato nell’atto pubblico di

sufficienti, anzi, di segno negativo, e con argomentazione logica, fondata su dati
documentali, ha respinto la tesi difensiva secondo la quale il prezzo
effettivamente pagato sarebbe stato di 90 milioni: è stato, infatti, precisato che il
mutuo di 110 milioni fu accreditato sul conto corrente del venditore e che la
circostanza smentiva documentalmente l’assunto della Annatelli e del venditore,
del quale si chiedeva l’audizione, pertanto, palesemente superflua.
Considerato che in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l’onere di
allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere
soddisfatto con la mera indicazione della esistenza della provvista sufficiente per
concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece, essere indicati gli
elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato
acquistato con i proventi di attività illecita ovvero ricorrendo ad esborsi non
sproporzionati rispetto alla capacità reddituale del proposto (Sez. 6, n. 31751 del
09/06/2015, Rv. 264461, Sez. 5, n. 20743 del 07/03/2014, Rv. 260402), non è,
quindi, sufficiente allegare l’accensione di un mutuo per dimostrare la lecita
provenienza della provvista necessaria a far fronte all’acquisto, occorrendo
dimostrare la disponibilità di risorse sufficienti a sostenere il pagamento delle
rate mensili, nella specie mancante.
Si è, infatti, affermato che la presunzione relativa di illecita accumulazione,
fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull’assenza di prova della loro
legittima provenienza, opera anche nel caso in cui l’acquisto del bene confiscato
sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che tale finanziamento
deve essere rimborsato ed ha un costo, sicché è in relazione a tale onere
finanziario che deve essere valutata l’eventuale incapienza di risorse lecite da
parte del prevenuto e del suo nucleo familiare (Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017,
terzi in proc. Valle, Rv. 271217).
Contrariamente all’assunto difensivo, risultano esaminate e disattese le
risultanze della consulenza tecnica di parte circa i redditi prodotti dall’attività di
panificazione della Annatelli, acquistata nel 98, essendo stato chiarito che, pur
considerando l’importo più elevato indicato dal Ct rispetto a quello indicato dal

5

compravendita, nonostante il nucleo familiare non disponesse di redditi

Ctu, risultante dalla dichiarazione dei redditi nella misura di 8.199,00 euro,
risultava comunque, un dato reddituale negativo.
Peraltro, avendo ammesso la stessa ricorrente di aver iniziato la convivenza
con il proposto nell’agosto 98 (v. dichiarazioni rese all’udienza del 7 novembre
2017), l’acquisto dell’attività commerciale ricade proprio in detto periodo e
l’ammissione di non aver versato alcuna liquidità al precedente titolare
dell’attività, riservandosi di pagare successivamente, consente di ritenere che i
ricavi servirono, in primo luogo, ad estinguere il debito, riducendone

il compenso dello squilibrio rilevato: pertanto, del tutto correttamente tale
giustificazione è stata ritenuta dai giudici di merito inadeguata ed inidonea a
sostenere la legittimità dell’acquisto.
La ricorrente sembra inoltre, trascurare che la posizione del coniuge, dei figli
e dei conviventi del proposto è del tutto distinta da quelli degli altri terzi, in
quanto nei confronti dei primi la disponibilità dei beni da parte del proposto è
presunta, senza necessità di specifici accertamenti ex art. 26 d.lgs. 159/11, a
differenza di quanto richiesto per gli altri terzi, della cui interposizione fittizia,
invece, devono risultare gli elementi di prova (Sez. 5, n. 8922/16 del 26 ottobre
2015, Poli e altro, Rv. 266142; Sez. 1, n. 5184/16 del 10 novembre 2015,
Trubchaninova, Rv. 266247). Ne discende che la mancata dimostrazione di
sufficienti disponibilità economiche proprie del terzo e la rilevata sproporzione
dei redditi della Annatelli relativi all’anno 2000, risultante dalla relazione peritale
(dato negativo di oltre 35 mila euro), è stata correttamente ritenuta sintomatica
della fittizietà dell’intestazione del bene intestato alla ricorrente, ma ritenuto, di
fatto, nella disponibilità del Salanitro.
Da tale valutazione discende l’altrettanto corretta conseguenza che anche
l’indennità percepita per l’esproprio di tale immobile non può considerarsi di
derivazione legittima, non perdendo il bene la matrice illegittima in ragione della
riscontrata sproporzione, cosicché, come ritenuto dai giudici di merito, la
mancata giustificazione dell’acquisto originario si riflette sugli acquisti degli anni
successivi.

5. Anche per l’immobile acquistato dal ricorrente nel 2001 i giudici di appello
hanno respinto con argomentazioni logiche la tesi della donazione dell’immobile
da parte della madre, rilevandone l’insostenibilità sia perché in contrasto con
l’atto pubblico di vendita, sia perché pregiudizievole per gli altri figli, ma,
soprattutto, perché inconciliabile con l’accensione di un ulteriore mutuo, oltre
quello stipulato nel 2000 a fronte di un reddito familiare negativo.

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l’ammontare, per cui si affida soltanto ai redditi in nero, di indeterminata entità,

E’ stato ritenuto, altresì, giustificato il riferimento ai dati Istat per il calcolo
della spesa annua familiare, risultando dagli atti che il nucleo familiare aveva
una consistente capacità di spesa, dimostrata dal frequente acquisto di moto e
autovetture di grossa cilindrata, e considerato irrilevante il differente importo
delle spese di ristrutturazione per gli immobili di via Bastioncello, acquistati nel
2004, evidenziando che, anche tenendo conto del minore importo delle stesse,
indicato dal consulente di parte, non risultava modificato il dato reddituale
negativo relativo a tale annualità, secondo la valutazione del perito nominato dal

di esproprio, lo sbilancio reddituale del 2004 risultava anziché positivo, negativo
per oltre 58 mila euro (pag. 8 decreto del Tribunale) con conseguente mancanza
di giustificazione degli acquisti effettuati nel 2004, non risultando i redditi della
coppia sufficienti a sostenere l’acquisto degli immobili di via Bastione e via
Bastioncello, l’acquisto del bar Jessica, il pagamento delle rate dei mutui accesi
nel 2000 e 2001 ed il pagamento del canone di locazione dell’immobile in cui
veniva esercitata l’attività di bar.
I giudici hanno, infatti, fondato la decisione sulle risultanze della relazione
peritale, che per gli anni dal 2000 al 2012 ha rilevato, come già detto, dati
costantemente negativi, cosicché anche i redditi derivanti dalle attività
commerciali (l’attività di panificazione sino al 2004 e l’attività di bar dal 2004 in
poi) sono stati ritenuti illegittimi, non risultando dimostrata la legittima
provenienza delle risorse finanziarie necessarie per l’acquisto e la gestione di
dette attività oltre che per il pagamento delle rate di mutuo ed il mantenimento
del nucleo familiare e tale impostazione giustifica l’ablazione dell’immobile,
acquistato nel 2004, ma donato alla figlia della Annatelli nel 2014, in quanto
frutto di acquisto ingiustificato per le ragioni in precedenza esposte.
Risulta pertanto, che i giudici di merito hanno compiutamente giustificato la
confisca dei beni indicati, dando conto in modo esaustivo e puntuale dell’iter
logico seguito per accertare la sperequazione.

All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro duemila
ciascuno.

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Tribunale. E’ stato infatti, rimarcato che, escludendo i redditi relativi all’indennità

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro duemila in
favore della cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Anna C cuoio

Giacom Paolo,ni
i0^

Così deciso, il 10/04/2018.

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