Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21346 del 10/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21346 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
FEOLA PIETRO PAOLO nato il 19/07/1967 a FALCIANO DEL MASSICO
CAMELI CRISTINA nato il 10/09/1966 a LATINA
NOCE ALESSANDRO nato il 25/07/1988 a LATINA

avverso il decreto del 02/11/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
lette le conclusioni del PG dr. Pasquale FIMIANI che ha chiesto l’annullamento
con rinvio limitatamente alla confisca dei beni e valori acquistati dal 2012 in poi
e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il resto

Data Udienza: 10/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Il Difensore di Pietro Paolo FEOLA, Cristina CAMELI e Alessandro NOCE ha
proposto ricorso per Cassazione contro il decreto con il quale la Corte di Appello
di ROMA ha confermato il provvedimento di primo grado, corretto ed integrato
da un successivo provvedimento, che aveva disposto la confisca di prevenzione
dei beni analiticamente indicati nei relativi decreti.
2. I ricorrenti hanno dedotto tre motivi di ricorso, per violazione di legge

b,c, ed e cod. proc. pen.
2.1 Con il primo motivo, i ricorrenti hanno riproposto l’eccezione di “ne bis in
idem” già rigettata dalla Corte; la misura di prevenzione patrimoniale della
confisca, infatti, era stata pronunciata sulla base delle stesse circostanze
indicative di pericolosità già valutate in sede di applicazione della misura di
prevenzione personale della sorveglianza speciale, quando già si era dato atto
della sproporzione tra redditi e tenore di vita, e non era stato poi indicato alcun
nuivo elemento sopraggiunto che consentisse una rivalutazione di quelli in allora
già valutati.
2.2 Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno lamentato vizi di apparenza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; il FEOLA era stato
sottoposto alla misura di prevenzione personale per fatti di reato che si
collocavano temporalmente dal 1990 al 1997 e i beni confiscati erano stati
acquistati tutti in epica successiva alla applicazione di detta misura, così che non
era stata dimostrata alcuna connessione tra l’accertato periodo di pericolosità e
l’acquisto dei beni confiscati; l’affermazione della Corte secondo la quale la
pericolosità del FEOLA si sarebbe protratta fino al novembre del 2013 stanti i
contatti di quest’ultimo con soggetti pregiudicati era poi da considerarsi
manifestamente illogica, dato che si trattava in realtà di tre controlli nell’arco di
undici anni e quindi di un dato palesemente non dimostrativo di effettiva
pericolosità sociale.
La Corte, poi, non aveva fatto alcun cenno alla consulenza di parte che
aveva accertato in capo al FEOLA, tra il 2002 e il 2011, ricavi esposti nelle
dichiarazioni fiscali per otre seicentomila euro, capaci di giustificare l’acquisto
delle attività di pizzerie e di cartoleria poi confiscate.
Quanto alle posizioni dei terzi interessati, la Corte non aveva dato adeguata
motivazione della riconosciuta fittizietà delle intestazioni agli stessi dei beni
confiscati, in particolare del conto corrente intestato al NOCE nel quale erano
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penale sostanziale e processuale e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1 lett.

confluite le legittime retribuzioni corrisposte a quest’ultimo per il lavoro alle
dipendenze del FEILA oltre alla somma di 9.500 euro liquidata a seguito di un
incidente stradale.
2.3 Con il terzo motivo, infine, i ricorrenti hanno riproposto la questione di
nullità del provvedimento con il quale il Tribunale di Latina aveva proceduto alla
correzione materiale dato che si trattava in realtà di un provvedimento
integrativo del decreto originario che aveva sottoposto a confisca un bene, e cioè

provvedimento.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente
alla confisca dei veni e dei valori acquistati dal 2012 in poi e la dichiarazione di
inammissibilità dei ricorsi per i resto.
3.1 In merito al primo motivo di ricorso, il Procuratore ha sottolineato la
improprietà dell’accenno al principio del “ne bis in idem” tra provvedimenti di
prevenzione personale e patrimoniale data la diversità del rispettivo oggetto e la
possibilità di applicazione disgiunta della misura patrimoniale rispetto a quella
personale.
3.2 Sul secondo motivo di ricorso, il Procuratore ha osservato che la
perimetrazione cronologica del periodo di accertata pericolosità era stata
affermata come decorrente dal 1990 fino al settembre del 2004 sulla base dei
precedenti penali e di polizia, e poi successivamente fino al 2011 sulla base della
macroscopica sproporzione reddituale e del tenore di vita e, quanto al periodo
successivo “fino almeno a novembre 2013”, sulla base della frequentazione di
pregiudicati; gli accertamenti reddituali posti alla base del giudizio di
sproporzione era poi stati svolti fino al 2012 mentre erano stati confiscati anche
beni e valori mobiliari acquistati fino al 2014.
Per gli anni fino al 2011, la pericolosità del proposto era stata confermata
con motivazione sufficiente ed indenne da censure, anche in riferimento alla
illiceità della somma utilizzata per l’acquisto della azienda destinata a cartoleria
in quanto proveniente dalla vendita di una pizzeria acquistata nel 2001 con
risorse di provenienza illecita in quanto pervenute nel periodo di accertata
pericolosità; per gli anni, successivi, invece, l’affermazione di pericolosità
derivante dalla frequentazione di pluripregiudicati doveva considerarsi apodittica
ed indimostrata mentre il solo dato negativo della situazione reddituale per il
2012, tra l’altro nemmeno menzionato dalla Corte, non appariva idoneo a
protrarre il periodo di pericolosità per l’anno in questione.

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l’intero complesso aziendale, che non era stato indicato nel primo

Quanto poi alla posizione dei terzi interessati, il Procuratore ha segnalato la
genericità ed apoditticità dei relativi ricorsi sul punto relativo alla disponibilità dei
beni in capo al proposto.
3.3 Sul terzo motivo di ricorso, il Procuratore ha osservato che il primo
decreto era stato correttamente emendato con la procedura di cui all’art. 130
cod. proc. pen. dato che si trattava di esplicitare indicazioni e circostanze che già
facevano parte del primo provvedimento di confisca, senza introduzione di

dell’impresa confiscata e i dati relativi ai mezzi di trasporto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui sotto si dirà, e la sentenza impugnata
va annullata limitatamente alla confisca dei beni acquistati dai ricorrenti a partire
dall’anno 2012 con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di ROMA, con
contestuale rigetto nel resto dei ricorso stessi.
2. Il primo tema critico sollevato con il ricorso ripropone l’eccezione, già
rigettata dalla Corte di Appello, di “ne bis in idem” sotto la prospettiva della
utilizzazione ai fini della pronuncia della misura di prevenzione patrimoniale della
confisca, degli stessi dati di fatto e degli stessi indici di pericolosità già valutati, il
30/4/1996, in sede di applicazione pronuncia della misura di prevenzione
personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, senza l’intervento
di alcun altro nuovo elemento.
2.1 n tema è evidentemente infondato; come correttamente sottolineato dai
Giudici di merito, non si è qui in presenza di un secondo

provvedimento

giurisdizionale e cioè di una medesima misura di prevenzione personale
pronunciata sulla base degli stessi, identici elementi già valutati
precedentemente in sede di applicazione della prima, quanto di una corretta
valutazione, ai fini della applicazione di una diversa misura di prevenzione, quella
patrimoniale, dello stesso materiale indicativo di pericolosità; valutazione
consentita dal noto principio di applicazione disgiunta delle misure personali e di
quelle patrimoniali introdotto nell’ordinamento dalle riforme normative operate
dalla legge 24 luglio 2008 n. 125 e dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, come del
resto riconosciuto dalla nota decisione Sez. Unite 26/6/2014 n. 4880, Spinelli, Rv
262604, che ha sottolineato comunque la necessità che i beni sottoposti a
confisca siano stati acquisiti al patrimonio del proposto durante il periodo in cui
quest’ultimo è stato valutato come socialmente pericoloso.

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elementi estranei alla “ratio decidendi”, e cioè i beni che favevano parte

3. Le considerazioni appena svolta al numero che precede introducono quindi
il tema sollevato con il secondo motivo di ricorso, quello relativo alla
perimetrazione temporale del già accertato periodo di pericolosità del proposto e
alla corretta collocazione, entro tale ambito, degli acquisiti dei beni che sono
stati oggetto della confisca di prevenzione.
3.1 La motivazione della sentenza impugnata, in analogia con la motivazione
del decreto di primo grado, ha perimetrato il periodo di pericolosità del FEOLA

2001 sulla base della manifesta sproporzione reddituale tra entrate ed impegni di
spesa, con conseguente, fondata presunzione che il proposto vivesse dei profitti
di reati, e poi ancora fino al novembre 2013 sulla base della frequentazione di
pluripregiudicati.
3.2 Le considerazioni svolte dalla Corte circa l’individuazione del primo
periodo di pericolosità, quello che si colloca dal 1990 al settembre 2004, sono
esenti da tacce di violazione di legge o di omessa o apparente motivazione; il
FEOLA, infatti, nel suddetto periodo di tempo, risulta pregiudicato da precedenti
di polizia e anche condannato per gravi reati, anche contro il patrimonio,
dettagliatamente indicati nella motivazione del decreto di primo grado, così che
resta sicuramente concretata la ragione di pericolosità costituita dalla abituale
dedizione a traffici delittuosi, del resto non specificamente contestata nemmeno
dal ricorrente.
3.3 Quanto al periodo di pericolosità che si colloca dal 2004 al 2011, poi, va
osservato che la Corte, sempre in uno con la motivazione del decreto di primo
grado, ha fondato il suo giudizio sulla base della accertata, manifesta
sproporzione reddituale tra le entrate lecitamente attribuibili al proposto e al suo
nucleo familiare e gli impegni di spesa per l’acquisto dei beni confiscati.
In questa prospettiva argomentativa, va osservato che, contrariamente a
quanto indicato dal ricorrente, il giudizio di manifesta sproporzione di cui si dice
è stato esaurientemente motivato dalla Corte con considerazioni, certamente
non tacciabili come meramente apparenti, che rimandano alle le conclusioni
dettagliatamente esposte nel decreto di primo grado a ff. 10 e 11 e ai relativi,
analitici conteggi che, contrariamente a quanto sostenuto in sede di ricorso con il
richiamo alla consulenza di parte, quantificano “sulla base degli atti e delle
dichiarazioni presentate dal FEOLA nel corso degli anni”, un totale assai più
contenuto di quello indicato appunto dal consulente.

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dal 1990 al settembre 2004 sulla base di precedenti penali e di polizia, poi fino al

Tanto più esente da censure di omissione o mera apparenza della
motivazione è poi l’argomentazione svolta dalla Corte che si è fatta carico anche
di confutare sia la deduzione difensiva della provenienza da evasione fiscale delle
entità finanziarie impiegate negli acquisiti (sul solco del noto insegnamento di
Cass. Sez. Unite 29/5/2014 n. 33451, Repaci, Rv 260244, a mente della quale in
tema di confisca di prevenzione la sproporzione tra i beni posseduti e le attività
economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da
evasione fiscale) sia quella della liceità delle somme utilizzate per l’acquisto della

dalla vendita di una pizzeria acquistata nel 2001, e quindi nel pieno del periodo
di pericolosità come sopra accertato e perimetrato.
Dalle considerazioni sopra svolte deriva poi deduttivamente la fondatezza
della considerazione svolta dai Giudici di merito secondo la quale la sproporzione
manifesta di cui è stata data adeguata ragione dimostrava di per sé che, nel
periodo dal 2004 al 2011, il proposto vivesse con i proventi di attività delittuose
precedentemente svolte e dovesse quindi essere considerato come persona
pericolosa ai fini della pronuncia della confisca di prevenzione dei beni acquistati
nel suddetto periodo; in merito infine alla posizione dei terzi interessati, la Corte,
sempre richiamando la motivazione del decreto impugnato, ha sottolineato la
modestissime entrate della CAMELI, moglie del FEOLA, e la totale insufficienza
dei redditi da lavoro dipendente percepiti dal figlio della CAMELI, Alessandro
NOCE, per l’attività svolta alla dipendenze del proposto, peraltro versati su di un
conto corrente diverso da quelli oggetto di confisca, e del risarcimento di 9.500
euro percepita per un sinistro stradale, così che è stato in realtà sufficientemente
giustificata anche la affermazione di sostanziale riconducibilità al proposto di tutti
i beni confiscati (con l’eccezione di cui sotto si dirà) e di fittizietà delle
intestazioni degli stessi alla moglie e al figlio di quest’ultima.
3.4 Affermata quindi la piena legittimità e la pienamente sufficiente
motivazione del provvedimento di confisca in riferimento al periodo di
pericolosità che data dal 1999 e si spinge fino al 2011, va invece rilevata la
sostanziale insufficienza, che si risolve in un vizio di violazione di legge, delle
indicazioni relative al periodo di pericolosità che data dal 2012 al novembre
2013.
Come si è accennato più sopra, la Corte ha affermato la pericolosità del
FEOLA per il periodo suddetto sulla base della mera frequentazione di persone
pluripregiudicate, senza alcuna altra specificazione che non è rinvenibile
nemmeno nel testo del decreto di primo grado che si è limitato a constatare che

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cartoleria confiscata dato che le relative disponibilità finanziarie provenivano

nel corso di un arco di tempo protrattosi per lunghi anni, il FEOLA era stato visto
più volte e in diverse circostanze accompagnarsi con pluripregiudicati; va allora
affermato che la mera frequentazione di pregiudicati, priva di ulteriori indicazioni
di fatto circa il numero effettivo di tali frequentazioni, lo spessore criminale delle
persone frequentate, le circostanze di tempo e luogo degli incontri e l’ambito
temporale in cui le stesse sarebbero avvenute è elemento di per sé insufficiente
a costituire un autonomo indice di pericolosità tale da fondare la pronuncia di un
provvedimento di confisca di prevenzione in riferimento ai beni che risultano

temporale.
3.5 La sentenza impugnata va quindi annullata in riferimento alla disposta
confisca dei beni acquistati dai ricorrenti a partire dal 2012 con rinvio per nuovo
giudizio ad altra Sezione del Tribunale di ROMA per una rinnovata valutazione del
tema della pericolosità del FEOLA sulla base delle considerazioni svolte più sopra.
4. Il terzo motivo di ricorso è infondato; il decreto originario aveva disposto,
per quanto qui di immediato interesse, la confisca della impresa individuale
FEOLA Pietro Paolo e di due veicoli targati CC386EE e BX086CS; con un
provvedimento di correzione di errore materiale motivato con la mancata
indicazione dell’intero complesso aziendale del FEOLA e dei dati identificativi dei
numeri di telaio relativi alle due autovetture, la Corte ha provveduto ” a
chiarimento e integrazione” del decreto originario, a disporre appunto che la
confisca fosse estesa a tutto il complesso aziendale della impresa individuale del
FEOLA e rettificare gli estremi identificativi delle due autovetture con
l’indicazione del rispettivi numeri di telaio.
4.1 La Corte, alla quale il tema era stato proposto, ha correttamente
osservato che il provvedimento successivo pronunciato ex art. 130 cod. proc.
pen. doveva considerarsi pienamente legittimo posto che con lo stesso si era
provveduto solo ad una mera specificazione di indicazioni insufficienti o mancanti
nel decreto originario in riferimento a beni comunque già del tutto pienamente
individuati, specie per quanto riguardava il complesso aziendale della impresa
individuale del FEOIA, tra l’altro già sottoposto a sequestro di prevenzione ed
evidentemente compreso fin dall’inizio nell’ampia dizione utilizzata dai primi
Giudici, quella che faceva riferimento alla “impresa individuale ” del FEOLA,
anche in ragione della osservazione che una misura di prevenzione ablatoria
come la confisca non avrebbe potuto sortire i suoi naturali effetti se disposta sola
sulla impresa intesa nel suo aspetto meramente immateriale.

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acquistati ed entrati nel patrimonio del proposto e della famiglia in detto ambito

4.2 Le considerazioni svolte dalla Corte sono assolutamente condivisibili e
trovano fondamento nella giurisprudenza di legittimità a mente della quale il
provvedimento di correzione di errore materiale può modificare il provvedimento
per integrazione soltanto degli elementi che necessariamente ne dovevano far
parte, con esclusione di qualsiasi modifica che introduca elementi estranei alla
“ratio decidendi” e che comporti l’esercizio di un potere discrezionale (così Cass.
Sez.1, 6/5/2010 n. 30483, Madonia, Rv 248316).

Annulla il decreto impugnato limitatamente alla confisca dei beni acquistati dai
ricorrenti a partire dall’anno 2012 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra
Sezione della Corte di appello di ROMA. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso il 10 aprile 2018.
Il Consiglier estensore

Il Presidente

Maurizio GI NESINI

Giacomo PAOLONI

P.Q.M.

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