Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21345 del 10/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21345 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VIGLIOTTI ANTONIO nato il 08/08/1977 a CASERTA

avverso la sentenza del 13/09/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;
sentite le conclusioni del PG, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del
ricorso.

Data Udienza: 10/04/2018

RITENUTO IN FATTO
Il difensore e procuratore speciale di Vigliotti Antonio ha proposto ricorso avverso
la sentenza indicata in epigrafe con la quale in data 13 settembre 2017 la Seconda
Sezione Penale di questa Corte rigettò il ricorso straordinario proposto avverso la
sentenza emessa da questa Sezione in data 1 febbraio 2017.
Deduce che la Corte ha errato nella lettura degli atti interni del giudizio ed in
particolare, nella lettura del verbale di udienza del 19 gennaio 2016 dinanzi alla Corte di
appello di Napoli. Evidenzia che nella sentenza impugnata, pur dandosi atto dell’omessa
notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore, si afferma che

Quatrano, che nulla ha eccepito in merito, con conseguente sanatoria della nullità ex art.
184 cod. proc. pen.; rileva, invece, che, come si ricava dal verbale allegato, all’udienza
non era presente né l’avv. Quatrano né l’avv. Siciliano, nominato solo qualche giorno
prima, tant’è che fu nominato l’avv. Guadalupi, immediatamente reperibile, con la
conseguenza che, non essendo presente nessun difensore di fiducia, alcuna eccezione
poté essere sollevata né sanatoria essersi verificata.

Il ricorso è fondato.
Premesso che questa Corte ha ritenuto proponibile il rimedio del ricorso
straordinario in caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto del ricorso presentato
ex art. 625-bis cod. proc. pen., non distinguendo tale previsione tra i provvedimenti del
giudice di legittimità suscettibili di tale mezzo di impugnazione (Sez. 4, n. 24666 del
20/04/2004, Martino, Rv. 228963), nel caso in cui la Corte di cassazione, in sede di
giudizio revocatorio, abbia erroneamente dichiarato l’inammissibilità della domanda o
abbia rigettato il ricorso, il rimedio rinvenibile nel sistema contro la perdurante ingiustizia
della decisione è costituito dalla proposizione di altro ricorso straordinario, fermo
restando il rispetto del termine perentorio di centottanta giorni dal deposito del
provvedimento inficiato da errore e purché venga dedotto un nuovo errore materiale o di
fatto, altrimenti, risolvendosi la domanda di un nuovo giudizio nella inammissibile
richiesta di rivalutazione della precedente decisione di inammissibilità o di rigetto del
ricorso revocatorio (Sez. 6, n. 44874 del 11/09/2017, Dessì, Rv. 271483).
Nel caso di specie, il nuovo ricorso straordinario, tempestivamente presentato,
denuncia un nuovo e diverso errore di fatto, rilevabile dall’esame degli atti ed in
particolare, dal verbale di udienza del 19 gennaio 2016, dal quale risulta l’assenza del
difensore di fiducia dell’imputato avv. Quatrano, al quale non era stata correttamente
recapitata la notificazione dell’avviso di citazione per il giudizio di appello, cosicché anche
la nomina del difensore di ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. risulta erronea, in
quanto presuppone la regolare citazione del difensore di fiducia.
Ne discende che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, non
poteva essere sollevata l’eccezione né verificarsi alcuna sanatoria: considerato che
l’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di
fiducia dell’imputato determina una nullità d’ordine generale insanabile, a nulla rilevando

all’udienza del 19 gennaio 2016 era presente il difensore di fiducia dell’imputato avv.

che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.
proc. pen., non potendo l’imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa
alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi
adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione (Sez. U. n. 24630 del
26/03/2015, Maritan, Rv. 263598), deve ritenersi errata la sentenza emessa dalla
Seconda Sezione di questa Corte perché fondata su un’inesatta percezione del dato
indicato, e, pertanto, va annullata senza rinvio.
Anche la sentenza emessa in data 1 febbraio 2017 da questa Sezione, con la quale
fu rigettato il ricorso proposto dal Vigliotti avverso la sentenza del 19 gennaio 2016 dalla
Corte di appello di Napoli deve essere annullata perché fondata su un errore percettivo

Conseguentemente, va annullata anche la sentenza di appello con rinvio ad altra sezione
della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio, non essendo peraltro, maturato il
termine di prescrizione in ragione della contestata recidiva reiterata specifica, ritenuta dal
giudice di primo grado.
P. Q. M.
Revoca le sentenze emesse nei confronti di Vigliotti Antonio dalla Corte di
Cassazione in data 01/02/2017 (Sezione Sesta n. 11538/17) e in data 13/09/2017
(Sezione Seconda n. 48224/17), dichiarandone cessati tutti gli effetti.
Annulla, dichiarandone cessato ogni effetto, la sentenza emessa nei confronti del
Vigliotti dalla Corte di appello di Napoli in data 19/01/2016 e rinvia ad altra sezione della
medesima Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio di merito di secondo grado.
Così deciso il 10 aprile 2018
Il consigliere estensore
Anna Criscuolo
(

Il Presidente
Giacomo Paoloni

(

circa la regolarità della notifica all’avv. Quatrano, invece, non correttamente recapitata.

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