Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21344 del 09/04/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 21344 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOVE ANNAMARIA nato il 24/03/1951 a ISERNIA parte offesa nel procedimento
c/
DE ANGELIS ORESTE
avverso l’ordinanza del 29/12/2017 del GIP TRIBUNALE di ISERNIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
La Corte, letto il «ricorso incidentale avverso l’ordinanza di archiviazione»
proposto dal difensore nell’interesse di Bove Annamaria quale persona offesa
avverso la ordinanza di archiviazione del 29 dicembre 2017 del gip del tribunale di
Isernia;
rilevato che:
– sono proposti motivi inerenti al merito della decisione;
– avverso l’ordinanza di archiviazione è previsto il reclamo al tribunale nella
sola ipotesi di nullità di cui all’art. 127, comma 5, cod. proc. pen.;
– al di fuori di tale ipotesi, l’ordinanza di archiviazione è un provvedimento
non impugnabile,
ritenuto, in conseguenza, che il ricorso è inammissibile, non potendo
neanche essere convertito ex art. 568 cod. proc. pen. in reclamo non deducendosi
violazioni del contraddittorio;
ritenuto che le spese, valutate le ragioni della inammissibilità, vadano
determinate nella misura di cui in dispositivo.

Data Udienza: 09/04/2018

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammend
ella camera di consiglio del 9 aprile 2018
il Presidente
Pagloni

Giaco

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