Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2134 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2134 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CILENTI FRANCESCO N. IL 14/11/1990
avverso la sentenza n. 3396/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
20/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 16/11/2012

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza emessa il 20/02/2012,
confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Catania, in data 12/10/2011,
appellata da Francesco Clienti, imputato del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 09
Ottobre 1990 n. 309, come contestato in atti, e condannato alla pena di anni uno
e mesi quattro di reclusione ed C 6.000,00 di multa.

legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e del beneficio
della sospensione condizionale della pena.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono manifestamente infondate. La Corte
territoriale ha congruamente motivato in ordine ai punti oggetto
dell’impugnazione, mediante valutazioni di merito conformi ai paramentri di cui
agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. (vedi sentenza 2° grado pag. 2).

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Francesco
Cilenti con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 16 Novembre 2012
Il Componente estensore

Il Pr sidente

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

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