Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21338 del 09/04/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 21338 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ADRARIO GIANLUCA nato il 01/01/1968 a CASTELLANZA
avverso la sentenza del 15/09/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO

MOTIVI DELLA DECISIONE
Adrario Gianluca a mezzo del difensore munito di procura speciale impugna ex
art. 625 bis cod. proc. pen. la sentenza 50099/2017 del 15 settembre 2017
della seconda sezione penale della Corte di Cassazione che dichiarava
inammissibili i suoi ricorsi avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano
del 4 luglio 2016 così divenendo definitiva la sua condanna per i reati di cui agli
artt. 81 , 416, 640, 56 e 640, 61 nn.2 e 7, 477, 482 cod. pen.; sostiene che
la decisione di questa Corte sia condizionata da un «errore di fatto nella
valutazione delle dichiarazioni rese da Elisabetta Lo Pinto e da Maria Antonella
Paganini».
Dopo avere esposto ampiamenti i fatti di causa, premette che
«In sede di legittimità, si deduceva il travisamento del fatto, producendo i
relativi verbali, dall’aver prospettato un risultato di una prova oggettivamente
diverso da quello effettivo e, quindi, dall’aver fatto riferimento ad una prova
incontrovertibilmente divergente dal risultato probatorio. La Lo Pinto e la
Paganini, contrariamente a quanto sostenuto dalla Sentenza impugnata e a
quanto – —eppur in maniera molto sfumata- accennato in quella di primo grado,
riferiscono circostanze assolutamente difformi dalle conclusioni cui pervengono
le sentenze …».

Data Udienza: 09/04/2018

Prosegue, quindi, con la esposizione della vicenda rilevando che
«Le fonti di prova che sono appena state esaminate si pongono in netto
contrasto con le valutazioni che delle stesse vengono date in Sentenza ….>»
…. «Il vizio di travisamento del fatto appare di tutta evidenza, perché non viene
dato assolutamente conto di quella che è stata definita chiamate in correità
della Lo Pinto nei confronti dell’Adrario, ma ci si limita a riferire quanto la Lo
Pinto avesse appreso dal Vitale in ordine alle persone coinvolte nelle truffe,
peraltro trascurandone alcune (notaio)» « Si sostiene che la Lo Pinto
abbia riconosciuto in fotografia soggetti indicati dal Vitale corrispondenti agli

dall’esame delle dichiarazioni … ». «Eppure appare maggiormente convincente
la parte di motivazione …. Anche questa circostanza trova puntuale smentita
da quanto dichiarato dalla Lo Pinto ….»
Proseguendo con ulteriori lunghe valutazioni del genere, il ricorso conclude:
«poiché è stato dedotto lo stesso vizio riguardante il travisamento della fonte
di prova in sede di legittimità, ove parrebbe non aver avuto un’adeguata
risposta, potrà essere esperito anche il presente ricorso straordinario».
Il ricorso è inammissibile.
Già la sola lettura del ricorso fa ritenere che si sia confuso tra il travisamento
della prova deducibile in cassazione ex art. 606, lett. e), ultima parte, cod.
proc. pen. e la erronea valutazione della prova che può essere dedotta in sede
di impugnazione di merito. Difatti lo stesso lungo ricorso, con la sua sostanziale
ripetizione del complesso delle argomentazioni contro la decisione di merito,
dimostra che in realtà ciò di cui la parte intende lamentarsi è che questa Corte
non abbia preso in considerazione le proprie doglianze in tema di nuova
valutazione delle fonti di prova, che sosteneva essere state male interpretate
dai giudici di merito. Si consideri, del resto, che il ricorso straordinario non cita
alcuno dei singoli motivi dei due ricorsi presentati contro la sentenza di appello
ma il contenuto dell’atto consiste in una generica doglianza complessiva
sull’esito del processo.
Tale già evidente inammissibilità sulla scorta del solo contenuto del ricorso
straordinario, risulta ancora più evidente dalla lettura della sentenza di questa
Corte che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non ha disposto
il “rigetto” dei ricorsi bensì li ha dichiarati del tutto inammissibili
Della sintesi fatta nella sentenza di questa Corte dei motivi dei ricorsi, risulta
che l’unico motivo in cui si poneva una possibile questione di “travisamento”
erano il primo ed il secondo motivo del ricorso degli avv. Palatini ed Aricò
«violazione dell’art. 416 c.p. e plurimi vizi di motivazione in ordine al reato di
partecipazione all’associazione per delinquere: si lamenta, in particolare, ch

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“odierni appellanti”: tale circostanza viene smentita in maniera incontrovertibile

la Lo Pinto e la Paganini mai avrebbero fatto riferimento all -Adrario, ed in
particolare al suo presunto ruolo nell’ambito del sodalizio; nel II motivo si
aggiunge che non bene identificato risulterebbe il ruolo in ipotesi ascrivibile
all’Imputato, né il necessario elemento psicologico».
Secondo la sentenza, questi motivi « …reiterano, più o meno pedissequamente,
censure già dedotte in appello e già non accolte, ….. la Corte di appello – con
argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non
contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha
dettagliatamente motivato le contestate statuizioni, In particolare valorizzando

dichiarazioni collaborative rese dalla Lo Pinto (solo assertivamente ritenute
inattendibili dalla difesa, senza evidenziare alcun concreto elemento che
legittimi tale assunto; al contrarlo, come anticipato, la Corte di appello ha
motivatamente ritenuto attendibili le predette dichiarazioni), dal Vitale e dalla
Paganini quanto al ruolo assunto dall’Adrario sia nell’ambito del sodalizio (non
quale mero ed Inconsapevole collaboratore professionale, come invocato dalla
difesa, bensì quale consapevole partecipe) che nella realizzazione del reati-fine
ascrittigli, In relazione ai quali I dichiaranti hanno fornito significativi elementi
cognitivi quanto alle specifiche modalità di realizzazione delle truffe, riscontrati
da quanto rinvenuto sui PC dell’imputato, all’uopo sequestrati».
E, soprattutto:
«Dal canto suo, l’imputato, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già
incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria
diversa ” lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed
indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali
travisamenti degli elementi probatori valorizzati».
Quindi la sentenza di questa Corte ha preso testualmente posizione ritenendo
che non vi fossero deduzioni di “travisamento” della prova nel senso previsto
articolo 606 cod. proc. pen. ed espressamente considerando i temi qui oggi
ri proposti.
Il che significa che vi è stata una valutazione negativa su tali motivi, non
sindacabile ex art. 625 bis cod. proc. pen.; in particolare vi è stata quella
valutazione che erroneamente il ricorso straordinario ritiene essere mancata,
avendo questa Corte notato espressamente la genericità e la eccentricità dei
ricorsi dell’imputato rispetto ai motivi ammessi nel giudizio di cassazione ex
art. 606 cod. proc. pen.
Tenuto conto delle ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniari va
determinata nella misura di cui in dispositivo.

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(dalla ventesima pagina in poi della sentenza impugnata) le concordi

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.
era di consiglio del 9 aprile 2018

Il Consigli

il Presidente

Pierluigi Di

Giacomk Padloni

Roma, così d

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