Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21336 del 09/05/2016


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 21336 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

NZ+

sul ricorso proposto da:
DE SUMMA IMMACOLATA N. IL 15/08/1970
avverso la sentenza n. 66/2008 GIUDICE DI PACE di TARANTO, del
05/10/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 09/05/2016

Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe indicata, il giudice di pace di Taranto ha dichiarato
non doversi procedere nei confronti di De Summa Immacolata, in relazione ai
reati di cui agli artt. 594 e 612 cod. pen., perché estinti per prescrizione.
La De Summa ha proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano vizi
motivazionali e violazione di legge, per avere il giudice di pace trascurato di
considerare: a) gli elementi che imponevano una pronuncia di proscioglimento
per insussistenza del fatto; b) il fatto che la persona offesa fosse stata

582, 594 e 612 commessi nei confronti della medesima ricorrente.
La ricorrente aggiunge: a) che ella aveva manifestato, alla presenza dei difensori
e del P.M., l’intenzione di rinunciare alla prescrizione; b) che, in relazione alla
successiva udienza, ella aveva comunicato al proprio difensore di non poter
comparire per problemi di salute; c) che erano stati sottratti dal fascicolo due
documenti; d) che in dibattimento, se avesse potuto contare sul rinvio per il
proprio impedimento, avrebbe”fatto emergere testimonianze di una serie di
ispettori della Polizia di Grottaglie”
Va, in primo luogo, rilevato che il delitto di cui all’art. 594 cod. pen. è stato
abrogato, con la conseguenza che la sentenza impugnata va annullata senza
rinvio limitatamente a tale illecito perché il fatto non è previsto come reato. Tale
epilogo non è impedito dall’inammissibilità del ricorso per le considerazioni che
verranno svolte in fra con riferimento al restante reato di cui all’art. 612 cod. pen.
(di recente, v. Sez U, n. 12602 del 17/12/2015 – dep. 25/03/2016)
Il ricorso è, per il resto, inammissibile, per l’assoluta genericità delle critiche
formulate.
Premesso che dal verbale di udienza non emergono né una rinuncia alla
prescrizione né richieste di rinvio per impedimento dell’imputata (mentre ogni
doglianza rispetto ad un negligente esercizio del mandato difensivo dovrà essere
prospettata in altra sede), si osserva, innanzi tutto, che la prescrizione dichiarata
con sentenza non può essere, nei gradi successivi, oggetto di rinuncia, sicché
una dichiarazione in tal senso in sede di impugnazione deve essere intesa come
richiesta di assoluzione nel merito (Sez. 2, n. 12602 del 12/02/2015, Bertolotti,
Rv. 262810).
Tuttavia, tenuto conto che il termine di prescrizione risulta decorso prima della
decisione di primo grado, va ribadito che, in presenza di una causa di estinzione
del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma
dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze
idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte
dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo
1

condannata con sentenza irrevocabile in relazione ai reati di cui agli artt. 81,

assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve
compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di
percezione ictu ocull, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile
con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490
del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
In tale contesto, le doglianze della ricorrente sono prive di specificità, in quanto,
esclusa la rilevanza di prove costituende, in ragione di ciò che si è appena
osservato: a) la condanna della Motolese per alcuni reati in danno dell’imputata
non rappresenta prova evidente della sussistenza, a favore di quest’ultima, di

sarebbero stati sottratti restano ignoti nel loro contenuto né la ricorrente si cura
di indicarlo, salvo precisare assertivamente che essi sono “assolutamente a mio
favore”.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art.
594 cod. pen., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dichiara
inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, in data 9 maggio 2016
Il Componente estensore

Il Preside

una causa di proscioglimento rispetto ai reati a lei contestati; b) i documenti che

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