Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21335 del 09/04/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 21335 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Stanisci Michele Martino, n. San Severo (Fg) 11.11.1976
avverso la sentenza n. 2019/17 della Corte d’Appello di Bari del 06/07/2017

udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, O. Villoni

rilevato

che il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui
la Corte d’Appello di Bari ne ha ribadito la condanna in ordine al reato di cui agli
art. 385, 99 cod. pen., rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella
misura finale di un anno e due mesi di reclusione;

che il ricorso, presentato il 20/11/2017, è stato sottoscritto personalmente
i

Data Udienza: 09/04/2018

dall’imputato;

che la legge n. 103 del 2017 ha modificato l’art. 613, comma 1 cod. proc. pen.
stabilendo che l’atto di ricorso, oltre che le memorie e i motivi nuovi, devono
essere sottoscritti, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale
della Corte di Cassazione;

che con sentenza delle Sez. Unite n. 8914 del 21/12/2017, Aiello è stato

proposti successivamente all’entrata in vigore della novella;

che l’impugnazione deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile ai sensi
dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 4.000,00

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 09/ 4/2018

Il consigliere est nsore
Orla

Il Presidente
Giacom Paolok

affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi

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