Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21334 del 09/04/2018
Penale Ord. Sez. 6 Num. 21334 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROMBOLÀ GIUSEPPE nato il 05/06/1979 a ROMA
nel procedimento a carico di quest’ultimo
avverso l’ordinanza del 21/02/2017 del GIP TRIBUNALE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
letta la ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma che
il 22 febbraio 2017, decidendo sulla richiesta di archiviazione per il reato di
calunnia attribuito a Rombolà Giuseppe, la rigettava disponendo la formulazione
dell’ imputazione;
letto il ricorso presentato nell’interesse di Rombolà che asserisce la ricorribilità
dell’atto in quanto abnorme e svolge ampie argomentazioni di merito avverso la
correttezza della decisione;
ritenuto il ricorso inammissibile per essere riferito ad un provvedimento che di per
sè non è impugnabile e che non può essere neanche impugnato in quanto
“abnorme”, poiché né crea alcuna stasi processuale, essendo peraltro un tipico
esito del procedimento di archiviazione, né se ne rileva un contenuto che possa
farlo ritenere del tutto avulso dal sistema giuridico;
ritenuto di dover decidere senza formalità trattandosi di ricorso avverso un atto
non ricorribile;
ritenuto di dovere determinare la sanzione pecuniaria nella misura di cui
dispositivo, tenuto conto delle ragioni della inammissibilità.
Data Udienza: 09/04/2018
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.
Il Consigliere
Pierluigi D« t
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e a ca , l-ra di consiglio del 9 aprile 2018
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il Presidente
Giaco o Paol(oni
Roma, così decis