Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21333 del 09/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21333 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRIMALDI GAETANO N. IL 03/03/1970
avverso la sentenza n. 10632/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
29/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
Data Udienza: 09/05/2016
Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello
di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla
pena di giustizia Gaetano Grimaldi, avendolo ritenuto responsabile del reato di
cui agli artt. 110, 624, 625, comma primo, n. 7, cod. pen.
L’imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione, lamentando
l’assenza di adeguata motivazione in ordine alla doglianza concernente
l’eccessività della pena.
rispetto all’apparato motivazionale della sentenza impugnata, che ha giustificato
l’esclusione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. e il giudizio
di mera equivalenza delle circostanze in ragione dei precedenti penali rivelatori di
un ricorso non sporadico né occasionale al crimine e dell’assenza di un
comportamento collaborativo con l’autorità giudiziaria.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,
ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, in data 9 maggio 2016
Il Componente estensore
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Il ricorso è inammissibile, per l’assoluta genericità delle critiche formulate,