Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21333 del 09/04/2018
Penale Ord. Sez. 6 Num. 21333 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRECO ALESSANDRO nato il 07/01/1982 a MILANO
avverso la sentenza del 23/08/2017 del TRIBUNALE di MONZA
sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
letto il ricorso proposto dal difensore di Greco Alessandro avverso la sentenza
in epigrafe che gli applicava la pena ex articolo 444 cod. proc. pen.;
rilevato che il ricorso è fondato sul vizio di motivazione, motivo non consentito
ex articolo 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
ritenuto pertanto che vada dichiarata la inammissibilità senza formalità di
procedura ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. con applicazione della pena
pecuniaria nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.
Roma, cos’ dec o nil camera di consiglio del 9 aprile 2018
Data Udienza: 09/04/2018