Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21332 del 05/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21332 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: AGLIASTRO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Cortese Giovanni nato a Napoli il 14/05/1980
avverso l’ordinanza del 11/01/2018 del Tribunale per il riesame di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mirella Agliastro;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Salvatore Di Mezza, che ha concluso insistendo sui motivi
del ricorso.

Data Udienza: 05/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli Sezione per il riesame, con ordinanza in data
11/1/2018, rigettava l’appello proposto da Cortese Giovanni che aveva
impugnato l’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari in data
24/11/2017, reiettiva della richiesta di revoca della misura custodiale nei
confronti dello stesso, per i reati di associazione di stampo mafioso, associazione
semplice, traffico e spaccio di stupefacenti, tentata estorsione, reati in materia di

Il Tribunale di Napoli aveva spiegato che nei confronti del provvedimento
genetico della misura restrittiva era stata proposta, da parte di diversi indagati,
rituale istanza di riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. Il Cortese,
all’udienza fissata per la discussione, aveva rinunciato al gravame.
Nei confronti degli altri ricorrenti veniva dichiarata la nullità dell’ordinanza,
per mancanza di autonoma valutazione da parte del primo giudice degli indizi di
colpevolezza che erano stati offerti dal Pubblico Ministero. Il Cortese avanzava
successivamente diverse istanze, tutte rigettate:
– istanza di declaratoria di inefficacia per decorso del termine di fase
(rigettata dal Tribunale del riesame, con conferma della Corte di cassazione);
– istanza volta ad ottenere l’estensione al Cortese del giudicato di nullità
intervenuto nei confronti dei coindagati ed anche questa istanza veniva rigettata
dal Tribunale, con provvedimento non impugnato davanti al giudice di
legittimità;
– istanza presentata da Cortese Giovanni volta ad impugnare il rigetto della
richiesta di revoca, da parte del giudice per le indagini preliminari del
24/11/2017.
Il Tribunale di Napoli, investito del ricorso in sede di appello, ha rigettato
l’ulteriore richiesta (con l’ordinanza oggi impugnata), ritenendo che la pronuncia
di nullità che aveva investito i coindagati era stata di natura meramente formale,
determinata da un vizio di motivazione del giudice per le indagini preliminari. Ha
rilevato, con riferimento alla posizione del Cortese, che il giudice, nell’ordinanza
primigenia, aveva dedicato specifici paragrafi di valutazione del quadro indiziario
a suo carico, tanto che l’ordinanza coercitiva genetica non poteva considerarsi
viziata e fermo restando che il Cortese aveva rinunciato alla procedura di
riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen.
Il Tribunale ha puntualizzato che nell’impugnazione proposta, il ricorrente
non ha svolto alcuna argomentazione riguardante la valenza probatoria degli
elementi di natura indiziaria a suo carico. D’altra parte, la pronuncia di
annullamento nei confronti dei coindagati è conseguita al rilevato vizio formale

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armi, estorsione e ricettazione.

che impediva al Tribunale, in sede di riesame, di analizzare il provvedimento
impugnato nel merito, atteso che la motivazione mancava del tutto con riguardo
ai diversi indagati; ciò non valeva per il Cortese, a carico del quale gravava un
corposo materiale indiziario oggetto di valutazione da parte del giudice per le
indagini preliminari e poiché il ricorso in esame era stato proposto ai sensi
dell’art. 310 cod. proc. pen., esso non poteva avere effetto totalmente
devolutivo, dovendo il giudice investito, prendere in considerazione i motivi
dedotti con l’appello.

però prospettare alcuna deduzione nel merito con riferimento ai “reati di natura
associativa”; è stata invocata una rivalutazione anche per i “delitti non
associativi” ascritti all’appellante, per i quali si asserisce l’insussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza; è stata invocata altresì una rivalutazione del profilo
cautelare in ragione del tempo trascorso e della circostanza che nei confronti dei
coindagati non era stata rinnovata medio tempore alcuna richiesta cautelare.
Il Tribunale, con riferimento all’invocato riconoscimento della cessazione di
esigenze cautelari ai sensi del’art. 274 cod. proc. pen., ha sottolineato
l’irrilevanza del mero decorso temporale anche con riferimento all’esiguità del
tempo di sottoposizione del prevenuto alla misura restrittiva applicata dal
6/6/2017, in relazione ai gravi delitti addebitati. Sotto altro profilo, ha osservato
il Collegio di merito che non è stato dato alcun riscontro o allegazione del fatto
che gli altri coindagati non abbiano subito una nuova misura cautelare a seguito
dell’annullamento dell’ordinanza genetica per vizio di forma.

2. Ricorre per cassazione Cortese Giovanni per il tramite del difensore di
fiducia per i seguenti motivi:
1) violazione di legge art. 292 comma 2 lett. c) bis cod. proc. pen., 273,
125, 310 cod. proc. pen. e illogicità dell’ordinanza impugnata ai sensi dell’art.
606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Il ricorrente, pur dando atto dell’esistenza del
c.d. giudicato cautelare ritiene di avere introdotto un

novum

nell’istanza

proposta ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. Il fatto nuovo sopravvenuto viene
identificato nella “decisione della declaratoria di nullità dei provvedimenti
cautelari nei confronti dei correr, in presenza di fattispecie di tipo associativo a
concorso necessario.
2) violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. in relazione all’art. 125 e 606 lett.
b) ed e) cod. proc. pen. Il Tribunale in tema di esigenze cautelari, ha omesso di
argomentare sulla sopravvenuta mancanza di esigenze con riferimento ai delitti
associativi. Atteso che i coindagati non sarebbero stati raggiunti da ordinanza
restrittiva, il Cortese ritiene inammissibile che la cautela permanga in capo ad un

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Sul punto, è stata chiesta una rivalutazione del compendio indiziario, senza

unico soggetto in presenza di reati associativi in cui tutto il gruppo esprime una
maggiore forza e capacità criminale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è palesemente infondato e va dichiarato inammissibile.

2. Con riguardo al primo motivo, il novum (fatto nuovo sopravvenuto) non
può essere identificato nella “decisione della declaratoria di nullità dei

in senso favorevole all’indagato del quadro indiziario già apprezzato come
sussistente dai primi giudici e tali elementi risultano «immutati» nella loro
valenza e gravità. Ne consegue che il fatto sopravvenuto non può consistere
nella decisione assunta nei confronti dei coindagati, bensì dal complesso degli
elementi valutati dal giudice, rispetto al quadro indiziario già posto a base della
misura a carico dell’istante.
Va poi osservato che questa stessa “decisione della declaratoria di nullità dei
provvedimenti cautelari nei confronti dei correi” non può costituire un elemento
processuale nuovo, essendo già stato posto a base dell’istanza volta ad ottenere
l’estensione al Cortese del “giudicato di nullità intervenuto nei confronti dei
coindagati” e respinta dal giudice cautelare adito.
In tema di revoca o sostituzione di misure cautelari personali, al giudice
devono essere sottoposti non solo elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già
valutati, ma anche elementi che siano “concludenti e decisivi” rispetto a quanto
già oggetto di precedente valutazione (Sez.3, sentenza n. 55122 del 29/09/2016
Rv. 268842). Secondo i poteri di cognizione propri dell’appello cautelare, il
giudice investito del gravame deve infatti valutare se l’elemento dedotto rivesta
quei caratteri di novità tali da scardinare l’impianto dell’originaria misura
cautelare, segnando il venir meno, anche per fatti sopravvenuti, delle condizioni
e dei presupposti di legge (artt. 273 e 274 cod. proc. pen.).
Deve rilevarsi che i fatti sopravvenuti che legittimano una rivisitazione del
materiale in sede di procedura di revoca della misura cautelare, dopo il negativo
espletamento dell’iter del riesame, devono essere costituiti da “risultanze
procedimentali nuove” o anche preesistenti ma “non valutate” precedentemente.
“Fatto sopravvenuto” nel senso anzidetto non può essere, di per sé, una
semplice «decisione» assunta, sempre in sede cautelare, nei confronti di un
coindagato, ma il novero degli eventuali elementi ivi acquisiti o valutati per la
prima volta rispetto al quadro posto a base della confermata misura a carico
dell’instante.

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provvedimenti cautelari nei confronti dei correi” perché è necessaria la modifica

Nel caso di specie, concorrono a cristallizzare la posizione del Cortese alcune
emergenze che inducono a respingere il ricorso: 1) nell’ordinanza genetica, a
differenza di altre posizioni, erano stati dedicati specifici paragrafi di valutazione
del quadro indiziario a suo carico, 2) il Cortese aveva rinunciato alla procedura di
riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., consolidando così, sul piano
processuale, l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, 3) l’indagato aveva
vanamente intrapreso ulteriori ed eterogenee iniziative per ottenere un
trattamento meno afflittivo, senza prospettare deduzioni di merito, ma

concorso necessario, per cui il venir meno della misura cautelare nei confronti
dei coindagati, dovrebbe comportare l’inesistenza dei gravi indizi anche a carico
del Cortese, con il risultato, da un lato di mescolare il profilo propriamente
indiziario con le vicende dello status libertatis; dall’altro, il ricorrente ha solo
cumulato pronunce reiettive, divenute definitive, non esibendo deduzioni di
merito. Si deve osservare, al riguardo, che non solo i procedimenti incidentali
sono stati introdotti autonomamente, ma il ricorrente ha esperito tutti i rimedi
previsti con riguardo alla misura in argomento, rispetto alla quale si è formato il
giudicato cautelare.
3. Con riguardo al secondo motivo, deve rilevarsi che, secondo il costante
orientamento di questa Corte (cfr. Sez. U. n. 41 del 1996 Rv. 203635; Sez. U. n.
34623 del 2002 Rv. 222261; Sez. U. n. 19046 del 29/3/2012, Rv. 252529),
l’estensione degli effetti favorevoli della decisione emessa nel procedimento
cautelare ai coindagati presuppone che il procedimento incidentale si svolga in
modo unitario e cumulativo e riguardi la posizione di coloro che non vi abbiano
preso parte per non avere proposto l’impugnazione o perché il loro gravame sia
stato dichiarato inammissibile. Le istanze successive avanzate dal ricorrente
hanno prodotto decisioni diverse ed incompatibili con quella di cui si chiede
l’estensione (Sez. 6 sent. n. 27701 del 06/02/2008 Rv. 240362; Sez. 6 sent. n.
3702 del 4/12/2013 Rv. 254765; Sez. 2, sent. n. 8026 del 13/11/2013 Rv.
258530; Sez. 3, sent. n. 43296 del 02/07/2014 Rv. 2609782; Sez. 2, sent. n.
40254 del 12/06/2014 Rv. 260445; Sez. 3, sent. n. 43296 del 02/07/2014 Rv.
260978; Sez. 5, sent. n. 633 del 06/12/2017, dep. 10/01/2018 Rv. 271927). La
doglianza in ordine al richiesto effetto estensivo è pertanto inammissibile per
assenza dei presupposti e perché i motivi proposti hanno già formato oggetto di
apposita valutazione.
Privo di pregio è dunque il richiamo all’art. 587 cod. proc. pen. con riguardo
alla mancata estensione degli effetti favorevoli del giudicato cautelare dei
coindagati, al ricorrente, perché essi non si producono automaticamente nella
valutazione complessiva del quadro cautelare rilevante ai sensi dell’art. 299 cod.

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insistendo sul rilievo che i reati associativi hanno natura plurisoggettiva a

proc. pen., in assenza di fatti nuovi sopravvenuti ed in assenza di elementi di
risultanze procedimentali omogenee con le posizioni dei coindagati.
4. Segue per legge (art. 616 cod. proc. pen.) la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, della somma di euro 2000,00 alla cassa delle
ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 05/04/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Mirella Agliastro

Giacomo Paoloni

‘spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle

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