Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21331 del 09/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21331 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MINETTI ALFONSO N. IL 14/02/1985
avverso la sentenza n. 366/2015 CORTE APPELLO di ROMA, del
03/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 09/05/2016

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello
di Roma ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla
pena di giustizia Alfonso Minetti, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui
agli artt. 110, 624, 625, comma primo, n. 2 e 7, cod. pen.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, lamentando
vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all’invocato riconoscimento
del danno di speciale tenuità, con conseguente giudizio di prevalenza delle

Il ricorso è inammissibile, per l’assoluta assenza di specificità delle critiche
formulate, che non prendono neppure in considerazione il fatto che l’imputato
aveva realizzato il furto forzando il vetro dell’autovettura, talché del tutto
irrilevante è il mero richiamo al dedotto – e peraltro non esiguo valore – della
strumentazione sottratta.
È, infatti, appena il caso di ribadire che la concessione della circostanza
attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il
pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché
irrilevante: ai fini dell’accertamento della tenuità del danno è, inoltre, necessario
considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo
del pregiudizio arrecato con l’azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la
persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res (Sez. 4, n.
8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450).
D’altra parte, il ricorso neppure si confronta con le considerazioni svolte dalla
Corte territoriale a proposito dei criteri di determinazione del trattamento
sanzionatorio nei confronti di un soggetto che risulta “dedito a tal genere di
reati”.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, in data 9 maggio 2016
Il Cnsponente estensore

Presid

circostanze attenuanti e rivisitazione in senso migliorativo dell’entità della pena.

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