Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21331 del 05/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21331 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: AGLIASTRO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Claudia Angelini, nata a Scafati il 27/11/1982
avverso l’ordinanza del 29/1/2018 del Tribunale di Salerno Sezione per il
riesame;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mirella Agliastro;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore avv. Fabio Lattanzi del foro di Roma quale sostituto
dell’avvocato Arturo Cola del foro di Noia, che ha concluso insistendo per
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 05/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Salerno Sezione per il riesame, con provvedimento del
29/1/2018 confermava il decreto di sequestro preventivo emesso in data
15/11/2017 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera
Inferiore. Il suddetto decreto era stato emesso a seguito di richiesta di
conversione avanzata dal Pubblico Ministero da sequestro probatorio in sequestro

commettere rapine e comunque per le finalità illecite perseguite da un gruppo
criminale. Il giudice per le indagini preliminari considerava esistente il fumus dei
reati contestati (associazione per delinquere, rapine, ricettazione, tentato
omicidio ed altro) nell’ottica del concreto pericolo che la libera disponibilità da
parte degli indagati dei veicoli anzidetti potesse agevolare la commissione di altri
reati e tenuto conto trattarsi di beni suscettibili di confisca.
2. Ricorre per cassazione Angelini Claudia per il tramite del difensore di
fiducia, quale terza interessata nel procedimento in corso, per violazione degli
artt. 606 lett c) e 125 comma 3 cod. proc. pen. in relazione al tema del
periculum in mora. Sostiene la ricorrente, come già rilevato in sede di appello,
l’insussistenza del periculum in mora in relazione al sequestro preventivo di due
autovetture intestate alla stessa e lamenta che era già stata depositata
documentazione comprovante che le autovetture erano utilizzate per
l’espletamento della propria attività lavorativa di “infermiere prelevatore”; inoltre
si metteva in risalto la buona fede della ricorrente, trattandosi di persona
estranea al reato alla quale non si può muovere alcun addebito per il fatto che il
marito Cocco Domenico avesse utilizzato queste autovetture per finalità illecite.
L’indagato risultava incensurato senza carichi pendenti e dedito a stabile
attività lavorativa, di talchè la ricorrente non avrebbe potuto sospettare che il
coniuge potesse dedicarsi ad attività illecite consentendo liberamente l’uso dei
veicoli. Lamenta la ricorrente il vizio di motivazione apparente ai sensi dell’art.
125 comma 3 cod. proc. pen., avendo il collegio sostenuto che l’Angelini quale
moglie di uno degli indagati autori delle rapine

“godeva di una posizione

privilegiata all’interno del contesto delinquenziale di riferimento ed era perciò in
condizione di prevedere un utilizzo illecito del veicolo”.

Si tratta di una

motivazione manifestamente congetturale che fonda la malafede sul solo
rapporto di coniugio.

2

preventivo in relazione a cinque autovetture che erano state utilizzate per

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

2. Secondo le emergenze investigative, i due veicoli (Audi Q3 e Lancia Y)
intestate alla ricorrente sarebbero stati utilizzati da Cocco Domenico per
compiere sopralluoghi, oltre che per spostamenti, trasporto di strumenti da
utilizzare e per le successive rapine in data 20/2/2017 e 19/4/12017. Ai sensi

è considerata persona estranea al reato il soggetto che non abbia ricavato
vantaggi e utilità e sia “in buona fede” nel senso di non conoscenza dell’utilizzo
del bene per fini illeciti. Per “persona estranea al reato” deve intendersi non solo
chi non ha concorso nel reato, ma anche chi non ha o non ha avuto, per difetto
di vigilanza o altro, alcun tipo di colpevole collegamento con la consumazione del
reato (Sez. 3, n. 35771 del 20/01/2017, Rv. 270798; Sez. 3, n. 29586 del
17/02/2017, Rv. 270250; Sez. 5, n. 42778 del 26/05/2017, Rv. 271441).
Il requisito del periculum in mora va accertato sulla base di elementi
concretamente indicativi della effettiva disponibilità del bene da parte
dell’indagato, per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione,
ovvero di particolari rapporti tra il terzo titolare e l’indagato. Se è vero che
l’appartenenza del bene al terzo estraneo al reato non è, di per sé, elemento
ostativo alla legittimità del sequestro preventivo, è però vero che tale situazione
comporta un dovere specifico di motivazione sul requisito del periculum in mora,
in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività
delittuose dell’indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro
effettiva disponibilità da parte dello stesso, per effetto del carattere meramente
fittizio della loro intestazione, ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo
titolare e l’indagato (Sez. 2, n. 47007 del 12/10/2016, Rv. 268172; Sez. 5 n.
11287 del 22/01/2010, Rv. 246358; Sez. 5 n. 37033 del 16/06/2006, Rv.
235283, Sez. 3, n. 2887 del 06/12/2007, dep.18/01/2008, Rv. 238592).
3. Nel caso di specie occorreva motivare sulla presenza o meno di precisi
elementi di fatto tali da fare ritenere l’intestazione del tutto fittizia e che in realtà
era l’autore dell’illecito ad avere la sostanziale disponibilità del bene (Sez. 2, n.
29495 del 10.6.2009, Rv. 244435): è insufficiente, invero, sostenere che
“I’Angeliní era moglie di uno degli autori delle rapine e non avulsa dalle
condizioni di vita che caratterizzano la vita familiare con il coniuge”.
4. Alla luce di tali linee ermeneutiche, deve rilevarsi che l’ordinanza
impugnata ha sostanzialmente omesso di motivare in ordine al periculum come
sopra individuato ed alla buona fede della ricorrente (ossia l’affidamento

3

dell’art. 240 commi 2 e 3 cod. pen., in tema di misura di sicurezza della confisca,

incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che rendeva scusabile
l’ignoranza o il difetto diligenza), concretando una motivazione apparente o
inesistente (che ricorre quando manca del tutto la considerazione delle questioni
sottoposte al giudice oppure, pur esistendo graficamente un testo, mancano i
passaggi necessari dell’iter logico seguito per pervenire alla decisione adottata, o
emergono illogicità o contraddizioni di tale macroscopica evidenza da rivelare
una totale estraneità tra le argomentazioni adottate e la soluzione (Sez. 3, n.
49168 del 13/10/2015, Rv. 265322;

Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Rv.

5. Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio
al Tribunale di Salerno perché, quale giudice di merito, proceda a nuovo esame,
attenendosi ai principi di diritto enunciati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno, Sezione
Riesame cautelare.

Così deciso il 05/04/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Mirella Agliastro

Giacomd Paoldni

247682).

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