Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21330 del 09/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21330 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COPPOLA ALESSANDRO N. IL 19/12/1951
avverso la sentenza n. 14/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
03/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
Data Udienza: 09/05/2016
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RITENUTO IN FATTO
–
che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Genova ha
confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Coppola Alessandro
per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale;
l’imputato, personalmente, denunciando una violazione di legge e una
motivazione illogica in merito alla affermazione della penale responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile siccome costituito soltanto da
un del tutto generico richiamo alla motivazione illogica, senza la benché minima
indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame, detto vizio
dell’impugnata decisione sarebbe da ritenere esistente e in ogni caso non può
questa Corte di legittimità rileggere i fatti concordemente accertati in entrambi i
gradi di merito; nella specie la motivazione dell’impugnata sentenza da, altresì,
conto espressamente delle doglianze dell’imputato disattendendole; che, inoltre,
giova rammentare, in punto di diritto e in via generale, come in tema dì ricorso
per cassazione, quando ci si trovi dinanzi a una “doppia pronuncia conforme” e
cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi
di condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento possa essere
rilevato in sede di legittimità, ex articolo 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e),
solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che
l’argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta
introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di
secondo grado (v. Cass. Sez. IV 10 febbraio 2009 n. 20395); nell’impugnata
sentenza si da conto, altresì e sulla base della pacifica e costante giurisprudenza
di questa Corte, della sussistenza dell’elemento soggettivo degli ascritti reati;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro duemila;
P. T. M.
1
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
,.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 9 maggio 2016.