Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21330 del 05/03/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 21330 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA ROSA FRANCESCO nato il 18/01/1974 a TROPEA
avverso la sentenza del 27/04/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Rosa Francesco impugna ex art. 625 bis cod. proc. pen. la sentenza di questa
Corte che il 27 aprile 2017 rigettava il suo ricorso avverso la sentenza della Corte
di Appello di Catanzaro che il 30 giugno 2015, in accoglimento dell’appello del
pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione in sede di giudizio
abbreviato per il reato di associazione mafiosa, disponeva la sua condanna.
Questa Corte, in particolare, riteneva che correttamente il giudice di appello
avesse proceduto a riforma senza ripetizione delle prove testimoniali in quanto
non aveva mutato la decisione sulla scorta di una diversa valutazione delle prove
testimoniali bensì per aver ritenuto che vi fosse il numero di componenti minimo
della associazione.
Secondo il ricorrente vi è stato errore di fatto in quanto la Corte di Appello aveva
deciso nel senso della condanna facendo «espresso richiamo a prove orali per
addivenire alla dimostrazione dell’ultrattività dell’associazione La Rosa operanti in
Tropea con composizione differente rispetto a quella già indicata nel processo
Odissea».
Il ricorso è del tutto inammissibile in quanto, a prescindere dal fatto che
comunque si contestano valutazioni che, corrette o sbagliate che siano, non sono

Data Udienza: 05/03/2018

certamente ulteriormente impugnabili ex articolo 625 bis cod. proc. pen., vi è un
travisamento del contenuto della sentenza di questa Corte. Difatti, come
esplicitamente scritto, la sentenza non ha affatto escluso che la Corte di Appello
avesse fatto uso di prove orali al fine della condanna ma, invece, ha escluso che
tali prove fossero state oggetto di diversa valutazione rispetto alla sentenza di
primo grado, unico caso in cui sarebbe scattato l’obbligo di ripetizione.
Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata
nella misura di cui in dispositivo.
PQM

processu li e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle

Ila camera di consiglio del 5 marzo 2018

/i/

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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