Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2133 del 17/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2133 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BORLIZZI ANTONIO N. IL 19/12/1978
avverso la sentenza n. 6964/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
25/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 17/12/2015

Motivi della decisione
L’imputato Borlizzi Antonio ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Milano
che, a conferma di quella emessa dal Tribunale di Monza, Sezione Distaccata di Desio in data
28/05/2012, ne ha ribadito la condanna alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di evasione dagli arresti domiciliari (art. 385 cod. pen.).

Il ricorso è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale ha congruamente argomentato circa la rilevanza della recidiva contestata, giustificata dalla lunga seria dei precedenti penali annoverati dall’imputato e ritenuta sintomo di reiterata manifestazione della sua capacità a
delinquere (pag. 5 sentenza); quanto alle attenuanti generiche, le stesse gli sono state riconosciute ma, in forza della discrezionalità spettante al giudice di merito al riguardo, giudicate solo
equivalenti alla recidiva stessa, ciò che non ha, tuttavia, impedito di mitigare il trattamento
sanzionatorio prescelto come propugnato dalla difesa dell’imputato.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 17 dicem ire 2015

Il ricorrente, contestando l’intero processo logico che ha condotto alla conferma della condanna, si duole delle mancata esclusione della contestata recidiva e deduce vizio di motivazione riguardo all’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza
sulla recidiva medesima.

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