Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2133 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2133 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) FICHERA JONATHAN N. IL 17/10/1990
avverso la sentenza n. 3546/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
16/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 16/11/2012

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza emessa il 16/02/2012,
confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Catania, in data 26/10/2011,
appellata da Jonathan Fichera – imputato del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 09
Ottobre 1990 n. 309, come contestato in atti, e condannato alla pena di anni tre
e mesi quattro di reclusione ed C 20.000,00 di multa.

legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla congruità
della pena
3. Le censure dedotte nel ricorso sono manifestamente infondate, per le
seguenti ragioni principali:
3.1. le attenuanti generiche sono state già concesse nella massima
estensione (vedi sentenza 2° grado pag. 2);
3.2. la pena è stata determinata secondo i parametri di cui all’art. 133 cod.
pen., con valutazioni immuni da errori di diritto.

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Jonathan
Fichera con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 16 Novembre 2012
Il Componente estensore

Il Pr sident

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

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