Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21329 del 09/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21329 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TADDIA LAURA N. IL 28/01/1977
avverso la sentenza n. 1412/2015 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 06/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;

Data Udienza: 09/05/2016

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo
grado con la quale Taddia Laura era stata condannata per il delitto di furto con
strappo.

mezzo del proprio difensore, lamentando una violazione di legge e la illogicità e
la contraddittorietà della motivazione in ordine all’affermazione della penale
responsabilità nonché alla mancata concessione della attenuante di cui
all’articolo 62 n. 4 cod.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. I motivi, invero, si appalesano del tutto generici, in quanto si contesta
la motivazione dell’impugnata sentenza senza indicare concreti elementi
d’illogicità ovvero di contraddittorietà della motivazione.
Essi si sostanziano in una generica contestazione delle risultanze
probatorie e perchè non è possibile più svolgere tale attività avanti questa Corte
di legittimità; trattasi, inoltre, di doglianze che, per un verso, passano del tutto
sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte
territoriale e, per altro verso, non vale a scalfire la granitica giurisprudenza di
questa Corte in tema di c.d. doppia conforme; giova rammentare, in punto di
diritto e in via generale, come in tema di ricorso per cassazione, quando ci si
trovi dinanzi a una “doppia pronuncia conforme” e cioè a una doppia pronuncia
(in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di
assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento possa essere rilevato in sede di
legittimità, ex articolo 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e), solo nel caso in cui il
ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio
asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di
valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (v. Cass. Sez.
IV 10 febbraio 2009 n. 20395).
Con riguardo al diniego della concessione dell’attenuante di cui all’articolo
62 n. 4 cod.pen., trattasi di doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto
silenzio la pur esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e,
per altro verso, non contiene alcuna indicazione circa la necessità di dover
1

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a

mutare il costante e pacifico insegnamento sul punto di questa Corte di
legittimità che esclude la tenuità del danno allorquando al di là del modesto
valore del bene sottratto si siano cagionati ulteriori danni per la commissione del
reato.
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la
ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di

P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9 maggio 2016.

denaro in favore della Cassa delle Ammende.

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