Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21328 del 09/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21328 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PREZIO TONINO N. IL 12/05/1975
avverso la sentenza n. 1381/2015 TRIBUNALE di COSENZA, del
12/08/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 09/05/2016

Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Cosenza ha applicato, ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., a Prezio Tonino la pena di mesi dieci di reclusione
ed euro 200,00 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625,
comma primo, n. 2, 7 e 7-bis, cod. pen.
L’imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione, lamentando
violazione di legge per mancata motivazione anche in ordine alla determinazione
della pena irrogata.

Al riguardo, va ribadito (Sez. U, sent. n. 10372 del 27/9/1995, Serafino, Rv.
202270) che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica
motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti
emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una
motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata
compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non ricorrono le condizioni per la
pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Il Tribunale, inoltre, nell’applicare la pena concordata, non è incorso in alcuna
violazione della legge in punto di determinazione della pena (cfr. Sez. U, n. 6179
del 24/03/1990, BORZAGHINI, Rv. 184165), conformandosi del resto
interamente al trattamento sanzionatorio condiviso dalle parti, del quale ha
espressamente riconosciuto la congruità. D’altra parte, l’imputato che abbia
chiesto l’applicazione di una determinata pena non può dolersi della entità della
pena da esso stesso sollecitata né della complessiva adeguatezza del
trattamento concordato evocando apprezzamenti di fatto non suscettibili di
autonoma considerazione in sede di legittimità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma in data 9 maggio 2016
Il C ponente estensore

Il ricorso è inammissibile.

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