Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21325 del 09/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21325 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROSAFIO ANDREA N. IL 28/11/1977
avverso la sentenza n. 626/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
28/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 09/05/2016

Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Lecce ha confermato la
decisione di primo grado, quanto all’affermazione di responsabilità di Andrea
Rosafio, in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
si lamentano vizi motivazionali, violazione di legge e mancata assunzione di una
prova decisiva, in relazione alla ritenuta imputabilità del Rosafio, alla luce della
documentazione sanitaria acquisita.

La Corte territoriale, al riguardo, ha osservato: a) che lo stato depressivo e il
calo dell’umore e reattività risultanti dalla documentazione sanitaria acquisita
non erano idonei ad incidere significativamente sulle facoltà psichiche
dell’imputato; b) che anche la richiesta urgente di ricovero del Rosafio in un
reparto di psichiatria del 16/02/2013 era successiva di due mesi ai fatti dei quali
di discute e comunque si correlava ad uno stato depressivo per abuso di alcol; c)
che il giorno seguente la richiesta di ricovero il Rosafio aveva commesso i reati di
evasione, rapina e furto ed era stato condannato senza che emergessero
problemi di incapacità, sia pure parziale.
Il ricorrente: 1) quanto al certificato di cui al punto b) sorvola esplicitamente sul
tipo di causa giustificativa del ricovero; 2) quanto alla certificazione del
precedente 11/02/2013, si limita a valorizzare una pregressa sintomatologia
psichiatrica, i cui contorni restano assolutamente indefiniti e la cui incidenza sulla
capacità di intendere e volere non può essere affidata a non esplicitate massime
d’esperienza; 3) tace completamente sul terzo rilievo della Corte territoriale.
Quanto alla richiesta di perizia, va ribadito che la sentenza con cui il giudice
respinge la richiesta di una perizia, ritenuta decisiva dalle parti, non è
censurabile ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in
quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata
motivazione, è insindacabile in cassazione (Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013,
Sciarra, Rv. 255152).
E le superiori considerazioni danno conto della razionalità della argomentazioni
che sorreggono la decisione della Corte territoriale.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.

P.Q.M.

1

Il ricorso è inammissibile per assenza di specificità e manifesta infondatezza.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, in data 9 maggio 2016
Il President

Il Componente estensore

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