Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21323 del 05/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 6 Num. 21323 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAGANELLA SILVANO nato il 25/11/1945 a BOLZANO
avverso la sentenza del 07/03/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, con sentenza del 7 marzo 2017, dichiarava inammissibile per
tardività il ricorso proposto il 16 settembre 2016 da Paganella Silvano quale
persona offesa avverso il decreto di archiviazione emesso il 13 giugno 2016
dal gip del tribunale di Bolzano senza previa informazione alla persona offesa
della richiesta del PM. Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione,
rilevava questa Corte, andava considerata la data di compilazione apposta in
calce al ricorso, 5 agosto 2016.
Con ricorso straordinario Paganella, a mezzo del difensore munito di procura
speciale, deduce l’errore di fatto ex art. 625 bis cod. proc. pen. in quanto la
sentenza «confondeva la data del 5 settembre 2016, quale vero momento di
sicura conoscenza, da parte del Pagane//a, dell’esistenza del decreto di
archiviazione del 13 giugno 2016, con la data sbagliata del 5 agosto 2016».
Il ricorso è inammissibile in quanto, l’art. 625 bis cod. proc. pen., norma
eccezionale e, quindi, non estensibile in via analogica, consente il rimedio
invocato al solo “condannato” e non anche quindi, nel caso in esame.
Peraltro la questione è comunque di manifesta infondatezza perché la
sentenza (con valutazione di merito non sindacabile) non ha affatto sostenuto
che la richiesta di copie sia stata depositata il 5 settembre 2016 bensì ha
sostenuto che la data di sicura conoscenza del decreto di archiviazione
corrisponde a quella apposta dal redattore in calce alla propria istanza,

Data Udienza: 05/03/2018

indiscutibilmente quella del 5 agosto 2016; ciò, del resto, risulta dalla stessa
certificazione prodotta dal ricorrente che attesta che la richiesta

«datata 5

agosto 2016» è stata depositata il «5 settembre 2016».
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa
delle amme de.

Il Consigli /r- s n o

il Presidente

Pierluigi

Giaco o Paoloni

Roma, così ciso nel. camera di consiglio del 5 marzo 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA