Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21322 del 05/03/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 21322 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCARNERA GIUSEPPE nato il 22/04/1956 a TARANTO
avverso la sentenza del 18/10/2016 della CORTE DI CASSÀZIONE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Cassazione con sentenza 47869/2016 dichiarava inammissibile il
ricorso presentato nell’interesse di Scarnera Giuseppe avverso la sentenza dell’Il
dicembre 2014 della Corte di Appello di Taranto che confermava la sua condanna
per il reato di appropriazione indebita in quanto, quale broker per conto di un
agente della compagnia di assicurazioni Unipol, aveva incassato dai clienti premi
assicurativi che non riversava alla agenzia. In particolare, la Corte riteneva
inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il motivo fondato
sulla violazione dell’art. 109 Codice delle Assicurazioni in quanto dedotto per la
prima volta con il ricorso in cassazione.
Il difensore di Scarnera, munito di procura speciale, propone ricorso straordinario
ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso tale decisione rilevando che vi è stato
errore di fatto nella lettura degli atti processuali laddove si è ritenuto che
Scarnera deducesse per la prima volta la questione del non essere l’agente
assicurativo la parte danneggiata dal reato di appropriazione indebita. Nei motivi
di appello, difatti, era scritto che «il trattenimento, a titolo di provvigioni, da
parte dell’agente assicurativo di una percentuale dei premi incassati dal broker
non è di per sé elemento sufficiente a qualificare ragente-depositario intermedio
(nella fattispecie la sig.ra Pagano) come soggetto passivo del reato» … «Nel caso

Data Udienza: 05/03/2018

in esame i premi sono del cliente (in questo caso del consorzio dei trasporti
pubblici) che li eroga al broker, che si impegna, in ragione degli impegni negoziali
assunti, a garantire alla scadenza la copertura assicurativa, attraverso il rilascio
delle polizze quietanzate; solo tra loro sussiste infatti un rapporto di
collaborazione e affidamento in ragione del quale si ha il pagamento in favore del
broker, ma il cui importo vede quale destinatario finale la sola compagnia
mandante UGF». Con tali argomenti la difesa intendeva sostenere che non vi era
l’elemento oggettivo del reato, ovvero la detenzione del denaro in conto altrui.
Tale stessa questione, osserva la parte, andava comunque valutata di ufficio dalla

Il ricorso è manifestamente infondato in quanto non risulta che il difensore
avesse dedotto la violazione della data disposizione di legge che prevede che il
soggetto denominato “broker” assuma, con il rapporto di intermediazione, il ruolo
di gestore degli interessi del soggetto che intende assicurarsi. Il motivo di
appello, per la parte richiamata dal ricorrente, difatti, sollevava un’altra
questione, ovvero quella relativa al soggetto cui apparteneva il denaro trattenuto
in cassa dal broker sino al momento del riversamento in favore della agenzia di
assicurazione.
In ogni caso, dalla sentenza risulta come la Corte, argomentando sul quarto
motivo, abbia dato la risposta in merito che la parte chiedeva: la questione della
figura del broker e del suo rapporto con il solo cliente (la norma citata definisce i
broker “… intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di
rappresentanza di imprese di assicurazione …”), era irrilevante in quanto il reato
era stato accertato con riferimento al diverso momento della

«consapevole

appropriazione di una rilevante somma che l’imputato avrebbe dovuto
corrispondere all’agenzia – per il successivo trasferimento alla compagnia – con la
quale aveva un rapporto contrattuale di collaborazione che lo obbligava
esplicitamente a rimettere gli incassi …».
Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata
nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 5 marzo 2018

Corte.

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