Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21320 del 09/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21320 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GARGIULO GIUSEPPE N. IL 01/06/1968
avverso la sentenza n. 12318/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 09/05/2016

Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Napoli ha confermato la
decisione di primo grado che aveva condannato Giuseppe Gargiulo alla pena di
giustizia, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 3-bis, comma 4,
I. n. 575 del 1965.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, ribadendo che nel corso del
giudizio di merito si era adempiuto all’onere di allegare documentazione
comprovante lo stato di indigenza del Gargiulo, che rendeva impossibile il

Il ricorso è inammissibile per assoluta assenza di specificità, in quanto non coglie
la ratio decidendi della sentenza impugnata che ruota attorno all’esistenza di
possibili alternative al versamento immediato dell’intera cazione (garanzia
alternativa, pagamento dilazionato).
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, in data 9 maggio 2016
Il Componente estensore

Il • esí _

versamento della cauzione.

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