Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2132 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2132 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) TOMA MARIAN N. IL 24/05/1983
2) BRUNGA ALEKS N. IL 22/08/1982
avverso la sentenza n. 590/2012 GIP TRIBUNALE di FORLI’, del
20/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 16/11/2012

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.11 Gup del Tribunale di Forlì, con sentenza emessa il 20/02/2012, ex art.
444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di Brunga Aleks e Torna Marjan imputati del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 09 Ottobre 1990 n. 309, come loro
rispettivamente ascritto in atti – la pena di anni tre, mesi nove di reclusione ed C
16.000,00 di multa, quanto a Torna Marjan; quella di anni uno, mesi undici di

2. Entrambi gli interessati proponevano distinti ricorsi per Cassazione,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e)
cod. proc. pen., in relazione alla mancata concessione dell’attenuante, ex art. 62
n. 4 cod. pen. (ricorso Brunga Aleks); alle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc.
pen. (ricorso Torna Marjan).
3.Le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche e comunque
manifestamente infondate. Il Gup del Tribunale di Forlì – tenuto conto, peraltro,
della peculiare natura processuale della sentenza di applicazione pena, ex art.
444 cpp – ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione;
ivi comprese: la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp per

l’assoluzione nel merito dell’imputato e la congruità della pena, come concordata
tra le parti ed applicata in atti.

4. Vanno dichiarati, pertanto, inammissibili i ricorsi proposti da
Brunga Aleks e Torna Marjan con condanna degli stessi al pagamento delle spese
processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.500,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 ciascuno in favore della Cassa
delle Ammende
Così deciso il 16 Novembre 2012
Il Componente estensore

Il

e ide t

reclusione ed C 1.650,00 di multa, quanto a Brunga Aleks

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