Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21319 del 09/05/2016
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21319 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
6-12DINANZ. 92_GtciQ___
(
sul ricorso proposto da:
SCAFFIDI GIOVANNI N. IL 18/09/1960
avverso la sentenza n. 578/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
08/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
Data Udienza: 09/05/2016
Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Roma ha confermato la
decisione di primo grado che aveva condannato Giovanni Scaffidi alla pena di
giustizia, avendolo ritenuto responsabile del reato di bancarotta semplice
documentale, in tal modo riqualificata l’originaria fattispecie contestata.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale omesso di rilevare
l’intervenuta prescrizione.
Considerato che la prescrizione decorre dalla data della sentenza dichiarativa di
fallimento, ossia dal 09/02/2005, il termine ordinario sarebbe scaduto il
09/08/2012, con la conseguenza che, tenendo conto del rinvio dal 14/07/2008 al
12/12/2008 per impedimento del difensore (l’unico attribuibile alla posizione
dell’imputato), il reato si è estinto per prescrizione in data 08/10/2012, ossia in
data anteriore alla sentenza di secondo grado del giorno 08/05/2013.
In assenza dei presupposti di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la
sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per
intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma, in data 9 maggio 2016
Il Corbnen e estensore
Il ricorso è fondato.