Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21318 del 05/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21318 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CORBO ANTONIO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. Poggianti Paolo, nato a La Spezia il 18/12/1969
2. Greco Giovanni, nato a La Spezia il 23/07/1950

avverso la sentenza in data 17/02/2017 della Corte d’appello di Genova

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale
Giovanni Di Leo, che ha concluso il rigetto di entrambi i ricorsi;
uditi, per i ricorrenti, gli avvocati Marco Argenziano, difensore di fiducia di Paolo
Poggianti, e Andrea Lazzoni, difensore di fiducia di Giovanni Greco, che hanno
chiesto l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 17 febbraio 2017, la Corte di appello di
Genova, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale della

Data Udienza: 05/04/2018

Spezia, per quanto di interesse in questa sede, ha: -) confermato la
dichiarazione di penale responsabilità di Paolo Poggianti e Giovanni Greco,
entrambi per il delitto di peculato continuato commesso dal 2007 al 23 gennaio
2009 in relazione a parte dei fatti così contestati e ritenuti in primo grado, ed il
primo anche per il delitto di promotore, capo ed organizzatore di
un’organizzazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di
peculato; -) dichiarato la prescrizione nei confronti di entrambi per altra parte
dei fatti contestati e ritenuti come peculato in primo grado, previa

del solo Greco, per la contestazione di partecipazione ad associazione per
delinquere; -) condannato Paolo Poggianti alla pena di cinque anni, tre mesi e
otto giorni di reclusione e Giovanni Greco alla pena di due anni e ventitré giorni
di reclusione.
Precisamente, la sentenza impugnata ha ritenuto entrambi gli imputati
responsabili di peculato per essersi appropriati – nella qualità di incaricati di
pubblico servizio, quali amministratori di due società, entrambe di fatto
controllate da Poggianti, convenzionate con enti concessionari dell’Azienda
Autonoma Monopoli di Stato, e svolgenti, per effetto di tali convenzioni, funzione
di terzi raccoglitori del denaro delle giocate di intrattenimento con vincita in
denaro, di cui all’art. 110, commi 6 e 7, T.U.L.P.S. – delle somme destinate, sin
dal momento dell’incasso, all’Azienda Autonoma Monopoli di Stato a titolo di
prelievo erariale unico (cd. PREU), avente natura tributaria, e corrispondenti al
12 % di quanto materialmente percepito, falsificando ed alterando le
comunicazioni ed i dati delle giocate, mediante una scheda cd. “clone” di
contabilizzazione sistemata, al posto di quella originale, in numerosi congegni
collegati alla rete telematica dell’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, ed
installati in locali pubblici, a disposizione dei giocatori. I giudici di secondo grado,
invece, hanno riqualificato come frode informatica, dichiarandone la prescrizione,
la condotta, anch’essa realizzata dai medesimi imputati, e nella medesima
qualità, consistita nell’appropriazione delle somme sulle giocate effettuate
mediante congegni privi di nulla osta per la messa in esercizio, e quindi mai
collegati alla rete telematica dell’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, ovvero
mediante congegni ufficialmente dismessi. La Corte d’appello, ancora, ha
ritenuto Paolo Poggianti capo di un’associazione per delinquere finalizzata ad
appropriarsi illecitamente di somme di spettanza dell’Azienda Autonoma dei
Monopoli di Stato a titolo di prelievo erariale unico attraverso l’installazione di
molteplici congegni da gioco presso numerosi esercizi pubblici, ed ha quantificato
gli importi complessivamente oggetto di illecita appropriazione, attraverso le

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riqualificazione degli stessi nel delitto di frode informatica, nonché, nei confronti

condotte di peculato o di frode informatica, in una somma non inferiore a
1.449.829,74 euro.

2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte
di appello indicata in epigrafe l’avvocato Marco Argenziano, quale difensore di
fiducia di Paolo Poggianti, e l’avvocato Andrea Lazzoni, quale difensore di fiducia
di Giovanni Greco.

3. Il ricorso proposto nell’interesse di Paolo Poggianti è articolato in sei

motivi.
3.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento
all’art. 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606,
comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla valutazione delle
prove.
Si deduce che la dichiarazioni accusatorie a carico, rese dai testimoni
assistiti ex art. 197-bis cod. proc. pen. Alessio Domenici, Pietro Buffa e Andrea
Lorenzelli, sono state valutate senza considerare le affermazioni del ricorrente,
secondo il quale il sistema delle schede cd. “clone” era stato ideato ed attuato a
sua insaputa. Si specifica che la versione difensiva è attendibile, in particolare,
perché: -) Domenici era colui il quale teneva la contabilità complessiva degli
incassi e consegnava il denaro a Poggianti; -) il programma per clonare le
schede era stato trovato nel computer di Domenici, e proprio a casa di Donnenici;
-) le chiavi di accesso al deposito nel quale si trovavano gli apparecchi con le
schede originali erano state trovate nella disponibilità di Lorenzelli; -) Domenici,
secondo le dichiarazioni del teste Massimiliano Chetta, aveva acquistato schede
“bianche”, ossia clonabili, e ricevuto un programma utile per procedere alla
clonazione delle schede, già cinque o sei mesi prima del gennaio 2009; -)
Domenici, Buffa e Lorenzelli avevano avviato una nuova società operante nel
settore di apparecchi da gioco dopo la “rottura” con Poggianti, il quale era stato
costretto ad adire l’Autorità giudiziaria per accedere ai libri contabili della società
“Bar Nini” e far sospendere Domenici dalla carica di amministratore di questa. Si
osserva, poi, che le valutazioni sull’attendibilità dei dichiaranti sono
assolutamente generiche e non tengono conto di smentite obiettivamente
rilevabili: ad esempio Domenici ha dichiarato che il sistema delle schede cd.
“clone” è stato avviato nel settembre/ottobre 2007 e cessò dopo il sequestro del
“Bar scacco matto”, eseguito il 18 settembre 2008, mentre invece lo stesso fu
operativo già dal giugno 2007 ed è stato contestato fino al gennaio 2009, e che
gli apparecchi con le schede cd. “clone” sono cinquanta, mentre in realtà
risultano quasi cento. Si rileva, ancora, che sono state fraintese le dichiarazioni
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ti(

di Andrea Sartiano e Massimiliano Chetta: il primo non ha mai detto che
Poggianti dava disposizione di sostituire le schede cd. “clone” con quelle originali,
in relazione agli accertamenti della Guardia di Finanza; il secondo ha
espressamente riferito che gli acquisti di schede con assegni a firma di Domenici
risalivano a cinque o sei mesi prima della data apposta sul primo assegno, e,
quindi, al periodo in cui si assume in corso l’attività delittuosa ascritta a
Poggianti.
3.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento
agli artt. 314 e 359 cod. pen. e 179 r.d. 23 maggio 1924, n. 827, a norma

dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla qualifica
soggettiva di incaricato di pubblico servizio.
Si deduce che l’attività di raccolta del denaro delle giocate, così come
regolata dall’art. 179 r.d. n. 827 del 1924, è attività meramente esecutiva. Di
conseguenza, in difetto della qualifica soggettiva, il reato configurabile è quello di
frode informatica, ormai estinto per prescrizione.
3.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli
artt. 314 e 640-ter, secondo comma, cod. pen., a norma dell’art. 606, comma 1,
lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti, da
sussumersi nella fattispecie di frode informatica invece che, come ritenuto nella
sentenza impugnata, di peculato.
Si deduce che il posizionamento della scheda cd. “clone” nel congegno,
prima della messa in esercizio di questo, integra un’attività fraudolenta
funzionale ad entrare nel possesso del denaro delle giocate e, quindi, anche delle
somme percepite a titolo di prelievo erariale unico (PREU). Si rappresenta che,
siccome la frode precede la ricezione del denaro, e, quindi, l’impossessamento, il
reato configurabile è quello di frode informatica, ormai estinto per prescrizione.
3.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento
all’art. 416 cod. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,
avendo riguardo alla configurabilità e sussistenza del reato di associazione per
delinquere.
Si deduce che l’associazione per delinquere è stata identificata con
l’operatività della società “Mondo Automatico”, di cui era amministratore Paolo
Poggianti, senza considerare che la stessa aveva uno scopo lecito, aveva operato
come tale prima, durante e dopo il periodo relativo alle condotte in contestazione
ed è stata “sfruttata” per scopi illeciti solo per superare contingenti fasi di crisi.
Si aggiunge che manca qualunque elemento per ritenere un programma
criminoso indeterminato, e che, quindi, deve ritenersi sussistente un’ipotesi di
concorso di persone nel reato, e non, invece, di partecipazione ad associazione
per delinquere.
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(

3.5. Con il quinto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art.
606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla determinazione
della pena.
Si deduce che la pena base è stata fissata in quattro anni di reclusione,
valorizzandosi la pluralità di episodi illeciti, poi, però, valutati ai fini dell’aumento
per la continuazione, e senza tener conto né della modesta entità del profitto
ricollegabile a ciascun fatto, e quindi anche a quello ritenuto più grave, né della
sostanziale incensuratezza del ricorrente.

606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo al numero di episodi di
peculato ritenuti integrati.
Si deduce che la sentenza impugnata ha ritenuto sussistenti novantacinque
episodi di peculato, individuandoli sulla base del numero di apparecchi messi in
esercizio con schede cd. “clone”, e che, però, il peculato non è determinato dalla
messa in esercizio dei singoli apparecchi, bensì dall’omesso versamento del PREU
alla scadenza, da corrispondere il quindici ed il trenta di ogni mese. Di
conseguenza, gli episodi non possono essere più di quarantaquattro, posto che
questo è il numero delle “quindicine” intercorse tra il 30 aprile 2007, data della
prima installazione di apparecchio con scheda cd. “clone”, e 23 gennaio 2009,
data indicata come finale nell’imputazione.

4. Il ricorso proposto nell’interesse di Giovanni Greco è articolato in sei
motivi.
4.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art.
606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla valutazione delle
dichiarazioni dei testi Alessio Domenici, Pietro Buffa, Andrea Lorenzelli, Roberto
Gabellieri e dei coimputati Paolo Poggianti e Andrea Sartiano.
Si deduce che l’affermazione di responsabilità penale di Giovanni Greco è
fondata sulle sole dichiarazioni di Alessio Domenici e Andrea Lorenzelli, e che,
però queste sono state valutate solo frammentariamente e senza considerare le
intrinseche contraddizioni. Si rappresenta, in particolare, che: -) Donnenici prima
afferma e poi nega di aver parlato con Greco delle schede cd. “clone”,
asserendo, quindi, la consapevolezza di quest’ultimo del sistema sulla base di
proprie «dichiarate, personali, supposizioni»; -) Lorenzelli riferisce
espressamente la consapevolezza di Greco in ordine al sistema delle schede cd.
“clone” ad una propria supposizione. Si aggiunge che la sentenza impugnata non
si confronta in alcun modo con le dichiarazioni dei testi Buffa e Gabellieri e del
coimputato Sartiano, dalle quali è possibile desumere l’assenza di
consapevolezza di Greco, mero “prestanome” nella società di Paolo Poggianti, in
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3.6. Con il sesto motivo, si denuncia violazione di legge a norma dell’art.

ordine al sistema delle schede cd. “clone”. Si segnala, infine, che anche le
dichiarazioni di Paolo Poggianti descrivono Greco come mero “prestanome” ed
uomo di fatica, disponibile ad accollarsi solo l’onere di sanzioni amministrative;
del resto Poggianti ha escluso di essere anch’egli a conoscenza del sistema delle
schede cd. “clone”.
4.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento
all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma
dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla

Si deduce che l’esame delle dichiarazioni dei testi Pietro Buffa e Roberto
Gabellieri, così come l’adeguata valorizzazione del ruolo e della competenza
tecnica di Domenici, avrebbero costituito elementi “negativi” di riscontro
estrinseco, e, più in generale, che le motivazioni su attendibilità intrinseca e
riscontri sono meramente apparenti. Si aggiunge che le dichiarazioni di
Massimiliano Chetta, il quale riferisce di acquisti di schede per formare “cloni” da
parte di Domenici in epoca concomitante con il periodo in contestazione,
evidenziano l’autonomia della condotta realizzata da quest’ultimo, e, quindi, il
mendacio del medesimo allorché rivolge alla società di Paolo Poggianti l’accusa di
essere il “perno” delle attività illecite.
4.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art.
606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla valutazione delle
conversazioni telefoniche intercettate.
Si deduce, innanzitutto, che la sentenza impugnata ha valutato, a sostegno
dell’ipotesi accusatoria a carico di Greco, le conversazioni telefoniche intercettate
nel testo risultante dai brogliacci d’ascolto e non nel testo delle trascrizioni
effettuate dal perito. Si aggiunge che tutte le conversazioni richiamate, salvo
una, sono del gennaio 2009, e, quindi, risalgono ad un periodo in cui la
consapevolezza di Greco in ordine alle condotte illecite non significa consapevole
contributo rispetto a condotte già consumate. Si rileva, inoltre, che le
conversazioni sono del tutto generiche e se, nel corso di una di esse, Greco
dubita di scorrettezze di Sartiano negli incassi, comunque tali “dubbi” non
attengono specificamente ai ricavi dei congegni per il gioco.
4.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento
all’art. 358 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma
1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla qualifica soggettiva di
incaricato di pubblico servizio.
Si deduce che l’attività di raccolta del denaro delle giocate, svolta dalla
società della quale Greco era formale amministratore, è attività materiale, non
connotata dall’esercizio di poteri di certificazione o di accertamento. Di
/
/(,/.
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valutazione delle dichiarazioni dei testi Alessio Domenici e Andrea Lorenzelli.

conseguenza, in difetto della qualifica soggettiva, il reato configurabile è quello di
frode informatica, ormai estinto per prescrizione.
4.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli
artt. 314 e 640-ter, secondo comma, cod. pen., a norma dell’art. 606, comma 1,
lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti, da
sussumersi nella fattispecie di frode informatica invece che, come ritenuto nella
sentenza impugnata, di peculato.
Si deduce che la scheda cd. “clone” era messa in esercizio

sicché solo su quest’ultima confluiva il denaro ab origine destinato allo Stato,
mentre il denaro delle giocate effettuate sulla scheda cd. “clone” era ab origine
in “nero”, e, quindi, sottratto all’imposizione fiscale: «In altri termini, l’artificio
era predisposto prima di qualunque giocata e gli importi conseguentemente
incamerati non contenevano affatto la quota di imposte da versare all’erario». Si
conclude che, quindi, il reato configurabile è quello di frode informatica, ormai
estinto per prescrizione.
4.6. Con il sesto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli
artt. 125 e 546 cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod.
proc. pen., avendo riguardo all’assoluto difetto di motivazione in ordine
all’elemento psicologico del reato.
Si deduce che la sentenza impugnata, come già quella di primo grado,
ritiene sussistente l’elemento psicologico del reato attraverso il richiamo alla
formula di stile del “consapevole aiuto”, senza nulla specificare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi presentati da Paolo Poggianti e Giovanni Greco sono fondati nella
parte in cui contestano la configurabilità della fattispecie di peculato per i fatti
così sussunti nella sentenza impugnata, dovendo ravvisarsi la figura della truffa
aggravata ai danni dello Stato, con conseguente annullamento senza rinvio della
relativa condanna per essere i reati estinti per prescrizione.
Il ricorso presentato da Paolo Poggianti, invece, è inammissibile nella parte
in cui contesta la configurabilità del reato di partecipazione ad associazione per
delinquere in qualità di capo, promotore ed organizzatore della stessa.

2. La prima questione da affrontare, posta nel terzo motivo del ricorso di
Poggianti e nel quinto motivo del ricorso di Greco, attiene alla configurabilità
della fattispecie di peculato per i fatti così sussunti nella sentenza impugnata.

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contemporaneamente alla scheda madre regolare, senza sostituirsi a questa,

2.1. Le condotte qualificate in termini di peculato dalla sentenza impugnata
attengono ad attività poste in essere da entrambi i ricorrenti quali amministratori
di due società, convenzionate con enti concessionari dell’Azienda Autonoma
Monopoli di Stato, e svolgenti, per effetto di tali convenzioni, funzione di terzi
raccoglitori del denaro delle giocate di intrattenimento con vincita in denaro, di
cui all’art. 110, commi 6 e 7, T.U.L.P.S.
Le condotte in questione sono consistite nel mancato versamento all’erario
delle somme a questo spettanti in percentuale fissa su quelle corrisposte dai

sistema telematico gestito dall’Azienda Autonoma Monopoli di Stato.
Precisamente, gli imputati, quali amministratori delle società convenzionate con
enti concessionari dell’Azienda Autonoma Monopoli di Stato, erano tenuti a
riversare all’Amministrazione finanziaria, all’epoca dei fatti il 12 % degli importi
delle giocate, a titolo di prelievo erariale unico (cd. PREU). I comportamenti in
questione sono stati eseguiti con occultamento nei confronti dell’Amministrazione
finanziaria della reale entità delle somme corrisposte dai giocatori. Tale
occultamento è stato realizzato falsificando ed alterando le comunicazioni e i dati
delle giocate, sistemando una scheda cd. “clone” di contabilizzazione, al posto di
quella originale, in numerosi congegni collegati alla rete telematica dell’Azienda
Autonoma dei Monopoli di Stato, ed installati in locali pubblici a disposizione del
pubblico; di conseguenza, all’Amministrazione finanziaria erano comunicati non i
dati effettivi delle giocate, contabilizzati sulla scheda cd. “clone” non collegata
alla rete telematica, bensì quelli risultanti sulle schede originali, determinati da
giocate fittizie od occasionali, per importi enormemente inferiori a quelli reali.
2.2. Secondo la sentenza impugnata, in relazione alle condotte appena
descritte, è configurabile il peculato e non la frode informatica, perché si è
verificata dapprima l’appropriazione delle somme e, solo in un secondo
momento, l’attivazione del meccanismo fraudolento della mancata
contabilizzazione delle giocate.
Precisamente, si osserva: «alla luce del criterio cronologico sopra
richiamato, nel caso di schede relative ai congegni ex artt. 110 co. 6 TULPS
regolarmente autorizzati in forza dei contratti stipulati con i concessionari ed
attivati all’interno degli apparecchi da gioco, si mette in moto il sistema
informatico telematico di registrazione e contabilizzazione delle giocate relative
al singolo congegno, unico e specificamente individuato con un codice
identificativo, con la conseguenza che gli importi delle giocate incamerati dal
congegno contengono ex lege la quota parte in percentuale che costituisce il
tributo che deve essere prelevato e versato all’erario. Il gestore dell’apparecchio
ne ha pertanto la disponibilità giuridica e materiale, in forza dell’incarico pubblico
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giocatori attivando i congegni regolarmente autorizzati e, quindi, collegati con il

rivestito, e risponde di peculato laddove se ne appropri omettendo di versarlo
allo Stato. […] Diversamente dal sistema artificioso dei congegni fantasma, non
collegati all’AAMS [Azienda Autonoma Monopoli di Stato] o ignorati dall’erario,
[…] nel caso delle schede clone il sistema fraudolento di mancata
contabilizzazione delle giocate è servito a mascherare l’appropriazione di denaro
che (in questo caso sì) ab origine era destinata allo Stato in forza dell’attivazione
del congegno autorizzato e collegato all’AAMMS attraverso la rete telematica, e
che doveva essere versato all’erario».

«congegni fantasma», ossia non collegati alla rete telematica dell’Azienda
Autonoma Monopoli di Stato, nella specie perché cessati o dismessi, si perfeziona
il reato di frode informatica.
Si osserva, in dettaglio, che questi congegni, impiegati per consentire
giocate con vincite in denaro, sono stati inseriti in apparecchi di intrattenimento
corrispondenti ai requisiti di cui all’art. 110, comma 7, T.U.L.P.S., relativi a giochi
senza vincita in denaro. Si assume, quindi, che, in questo modo, i precisati
congegni sono stati «utilizzati per appropriarsi di un tributo che in origine non è
destinato allo Stato, ignaro dell’attivazione di un sistema non autorizzato che
non potrebbe essere azionato, e che rappresenta il profitto ingiustamente
ottenuto dall’autore del reato attraverso la fraudolenta manomissione di un
apparecchio (di intrattenimento ex art. 110 co. 7 TULPS) avente requisiti
differenti e soggetto a diversa disciplina tributaria.».
2.3. L’elaborazione giurisprudenziale in materia risulta variegata.
Per alcune sentenze, è configurabile il delitto di peculato in relazione alle
condotte di un amministratore di società che ha la disponibilità e la gestione dei
congegni per il gioco resi accessibili al pubblico, e che si impossessa delle somme
di spettanza dell’erario, corrispondenti al prelievo erariale unico (PREU) sulle
giocate. In particolare, secondo Sez. 6, n. 35373 del 28/05/2008, Bellebono, non
mass., il reato di peculato è configurabile anche quando l’amministratore della
società altera i dati relativi alle giocate effettuate; la pronuncia, però, precisa
che, siccome la questione è posta in relazione a provvedimento cautelare reale,
la decisione «non può investire […] la concreta fondatezza dell’accusa, con
conseguente valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma
deve limitarsi ad evidenziare l’astratta possibilità di sussumere i fatti attribuiti
all’indagato nelle ipotesi di reato formulate […]». Secondo Sez. 6, n. 49070 del
05/10/2017, Corsino, Rv. 271498, relativa ad una fattispecie in cui non risultano
condotte di alterazione di dati o comunicazioni all’Amministrazione finanziaria, è
configurabile il delitto di peculato nei confronti del sub-concessionario per le
gestione dei giochi telematici che, avendo la disponibilità delle apparecchiature,
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La sentenza impugnata, poi, ha spiegato perché, invece, nel caso di

si appropria dell’importo dovuto a titolo di prelievo erariale unico (cd. PREU),
«atteso che il denaro che riscuote è fin da subito di spettanza della P.A.»; si
osserva, specificamente, che «il decreto 12.03.2004 del Ministro dell’Economia e
delle Finanze, “recante regolamento concernente disposizioni per la gestione
telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento, ai sensi
dell’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni”, all’articolo 2
lett. g) prevede infatti, fra l’altro, che il concessionario “contabilizza, per gli

esegue il versamento del prelievo stesso, con modalità definite con decreto di
AAMS”.».
Diversa soluzione è offerta da Sez. 2, n. 18909 del 10/04/2013,
Torregrossa, Rv. 255551: secondo questa decisione è configurabile il reato di
frode informatica e non quello di peculato quando il sistema informatico viene
alterato prima che gli apparecchi vengano collocati nella sala giochi per l’accesso
del pubblico, perché, in tal caso, gli artifici e raggiri sono posti in essere prima
dell’appropriazione. Sempre secondo detta sentenza, è invece configurabile il
reato di peculato se lo Stato sia messo in grado di controllare le giocate e di
quantificare il tributo dovuto sulla base della percentuale prevista dalla legge, e
gli artifici e raggiri seguano la condotta appropriativa al fine di occultarla.
Altre pronunce, poi, pur non affrontando il tema della configurabilità del
delitto di peculato, hanno ritenuto integrare il reato di frode informatica, previsto
dall’art. 640-ter cod. pen., sia la condotta di introduzione, in apparecchi
elettronici per il gioco di intrattenimento senza vincite, di una seconda scheda,
attivabile a distanza, che li abilita all’esercizio del gioco d’azzardo (cosiddette slot
machine), trattandosi della attivazione di un diverso programma con alterazione
del funzionamento di un sistema informatico (cfr. Sez. 5, n. 27135 del
19/03/2010, Maselli, Rv. 248306, nonché Sez. 2, n. 54715 del 01/12/2016,
Pesce, Rv. 268868, nonché ancora Sez. 2, n. 21630 del 13/05/2015, Chinea,
non mass.), sia la condotta di introduzione nelle apparecchiature appartenenti
alla tipologia di cui all’art. 110, comma 6, cit. T.U.L.P.S., quindi regolarmente
autorizzate per l’esercizio del gioco d’azzardo, del cosiddetto “abbattitore”,
destinato ad interferire nel collegamento telematico con l’Amministrazione
Autonoma del Monopoli di Stato, in guisa da sottrarre alla tassazione la maggior
parte dei ricavi prodotti dall’uso degli apparecchi (così, in motivazione, la citata
Sez. 5, n. 27135 del 19/03/2010, Maselli, Rv. 248306). Una recente decisione,
infine, ha ritenuto che integra il reato di frode informatica l’utilizzazione di
sistemi di blocco od alterazione della comunicazione telematica tra apparecchi da
gioco del tipo

slot-machine

e l’amministrazione finanziaria, trattandosi di
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apparecchi collegati alla rete telematica affidatagli, il prelievo erariale unico ed

alterazione dell’altrui sistema telematico, finalizzato all’indebito trattenimento
della quota di imposta sulle giocate, mentre, invece, integra il reato di truffa
aggravata ai danni dello Stato l’inserimento negli apparecchi elettronici da gioco
di una scheda informatica, attivabile a distanza, mediante la quale la quota di
spettanza dell’erario non viene comunicata e, conseguentemente, versata
all’amministrazione finanziaria, senza che ciò comporti alcuna alterazione del
sistema informatico o telematico altrui (Sez. 6, n. 41767 del 20/06/2017,
Boschi, Rv. 271392-271393).

apparecchi per la giocate con vincite in denaro il quale non versa le somme
dovute a titolo di prelievo erariale unico all’Amministrazione finanziaria non
commette il delitto di peculato, bensì, eventualmente, il delitto di truffa
aggravata ai danni dello Stato o di frode informatica.
Invero, il denaro incassato all’atto della puntata, e a causa di questa, deve
ritenersi non immediatamente di proprietà, pro quota, dell’erario (all’epoca dei
fatti in misura pari al 12 % degli introiti), bensì interamente della società che
dispone del congegno da gioco, anche per la parte corrispondente all’importo da
versare a titolo di prelievo unico erariale. Questo perché la giocata genera un
ricavo di impresa sul quale è calcolato l’importo che la società deve
corrispondere a titolo di debito tributario; quindi, l’impresa che gestisce il
congegno da gioco non incassa neppure in parte denaro già in quel momento
dell’erario, e, di conseguenza, quando non corrisponde le somme dovute a titolo
di prelievo erariale unico, non si appropria di una cosa altrui, ma omette di
versare denaro proprio all’Amministrazione finanziaria in adempimento di
un’obbligazione tributaria.
La conclusione per cui il denaro incassato al momento della giocata non è di
spettanza dell’Amministrazione finanziaria deve desumersi dalla disciplina di cui
agli artt. 39, 39-bis, 39-ter, 39-quater, 39-quinquies e 39-sexies del d.l. 30
settembre 2003, n. 269, come convertito dalla I. 24 novembre 2003, n. 326, e
ovviamente nel testo vigente all’epoca dei fatti (dal 2007 al gennaio 2009),
anche per effetto delle modifiche recate da ulteriori interventi normativi, in
particolare dall’art. 1 I. 27 dicembre 2006, n. 296.
Innanzitutto, il soggetto passivo di imposta non è individuato nel giocatore,
ma nei concessionari della rete per la gestione telematica degli apparecchi di cui
all’articolo 110, comma 6, T.U.L.P.S., e i terzi incaricati della raccolta sono
solidalmente responsabili con i predetti concessionari per le somme da essi
raccolte. Invero, l’art. 39, comma 13, prevede che «il soggetto passivo di
imposta è identificato nell’ambito dei concessionari individuati ai sensi dell’art.
14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
11

2.4. Ad avviso del Collegio, l’amministratore di una società gerente

640, e successive modificazioni, ove in possesso di tale nulla osta rilasciato
dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato». L’art. 39-sexies, comma
1, poi, dispone che «i terzi incaricati della raccolta di cui all’art. 1, comma 533,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono solidalmente responsabili con i
concessionari di rete per il versamento del prelievo erariale unico dovuto con
riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno raccolto, nonché per i
relativi interessi e sanzioni»; può essere utile aggiungere che i soggetti incaricati
della raccolta, a norma dell’art. 1, comma 533, I. n. 266 del 2005, sono

apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, T.U.L.P.S.
In secondo luogo, l’unità temporale di riferimento finale per il calcolo
dell’importo dovuto a titolo di prelievo erariale unico risulta essere l’anno solare.
L’art. 39, comma 13-bis, in effetti, stabilisce, nel primo periodo, che «il prelievo
erariale unico è assolto dai soggetti passivi d’imposta con riferimento a ciascun
anno solare, mediante versamenti periodici relativi a singoli periodi contabili e
mediante un versamento annuale a saldo» (nel successivo periodo, sono fissati i
principi a cui debbono attenersi i provvedimenti di attuazione del Ministero
dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato).
L’art. 39-bis, comma 1, poi, prevede che, per gli apparecchi previsti all’art. 110,
comma 6, T.U.L.P.S., «l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico,
alla liquidazione dell’imposta dovuta per i periodi contabili e per l’anno solare
[…l».
In terzo luogo, il prelievo erariale unico è dovuto su tutte le somme giocate
tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro, anche se questi
siano esercitati al di fuori di qualunque autorizzazione e restino del tutto estranei
alla rete telematica. Ed infatti, l’art. 39-quater, comma 2, primo periodo, dispone
espressamente che «il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme
giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui
caratteristiche consentono il gioco d’azzardo, privi del nulla osta di cui all’articolo
38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto
articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o
amministrativo.». Del resto, che il prelievo erariale unico possa essere applicato
anche ad apparecchi e congegni rimasti del tutto estranei alla rete telematica è
confermato anche dai successivi periodi dell’art. 39-quater, comma 2: si
prevede, per la precisione, in caso di «apparecchi e congegni privi del nulla
osta», la responsabilità per «il prelievo erariale unico [tout court], gli interessi e
12

individuati dai concessionari della rete per la gestione telematica degli

le sanzioni amministrative», mentre, in caso di apparecchi e congegni muniti di
nulla osta, ma «il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o
amministrativo», la responsabilità per «il “maggiore” prelievo erariale unico
accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento
trasmessi tramite la rete telematica prevista dal comma 4 dell’articolo 14- bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, gli interessi e le sanzioni amministrative». Ancora, l’art. 39-quater,
comma 3, prevede analiticamente le esigenze di «accertamento della base
imponibile e del prelievo erariale unico» per il caso «di apparecchi e congegni

per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili,
risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati», stabilendo
modalità presuntive di incassi sulla base di importi forfettari fissati con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato.
Ora, se il soggetto passivo dell’imposta non è il giocatore, ossia colui che
versa il denaro che si assume oggetto di appropriazione, se il termine di
riferimento finale per il pagamento del prelievo erariale unico è quello annuale,
e, soprattutto, se detto prelievo erariale unico è dovuto per le giocate effettuate
con apparecchi e congegni del tutto estranei alla rete telematica esattamente
allo stesso modo che per le giocate effettuate con apparecchi e congegni
regolari, sembra ragionevole escludere che il soggetto che incassa le somme
delle giocate riceva ab origine denaro di proprietà dell’erario, e affermare,
invece, che il denaro così percepito costituisca il ricavo di un’attività
commerciale, legittimamente o illegittimamente svolta, sulla quale è parametrata
l’obbligazione tributaria.
Né tali conclusioni possono dirsi contrastate dal disposto di cui all’art. 2 [in
realtà 3], lett. g), del d.nn. 12 marzo 2004. Questa disposizione prevede che il
concessionario «contabilizza, per gli apparecchi collegati alla rete telematica
affidatagli, il prelievo erariale unico ed esegue il versamento del prelievo stesso,
con modalità definite con decreto di AAMS». Invero, la stessa, non solo, così
come formulata, non sembra implicare necessariamente che le somme incassate
per le giocate siano da ritenersi, pro quota, di immediata titolarità dell’erario, ma
soprattutto, è dettata da una fonte regolamentare di attuazione della disciplina
legislativa di cui agli artt. 39, 39-bis, 39-ter, 39-quater, 39-quinquies e 39sexies del dl. 30 settembre 2003, n. 269, come convertito dalla I. 24 novembre
2003, n. 326, e successive modifiche, e, quindi, deve essere interpretata alla
luce di questa regolamentazione sopraordinata.
Muovendo dalle osservazioni precedentemente indicate, risulta evidente
l’assenza, nell’ipotesi in esame, di un presupposto indispensabile per 1a f 2
13

/2/’

configurabilità del delitto di peculato: il soggetto che incassa le somme delle
giocate non ha il possesso o la disponibilità di denaro altrui, ovviamente per la
parte da versare all’Amministrazione finanziaria a titolo di prelievo erariale unico,
ma, diversamente, è debitore nei confronti di questa in relazione ad una
obbligazione pecuniaria commisurata all’entità del denaro percepito.
2.5. Deve però precisarsi – in considerazione delle esigenze determinate dal
presente giudizio, e, in particolare, della condanna a carico di Poggianti per il
reato di partecipazione ad associazione per delinquere quale capo, promotore ed

condotta dell’amministratore di una società gerente apparecchi per la giocate con
vincite in denaro il quale non versa le somme dovute a titolo di prelievo erariale
unico all’Amministrazione finanziaria occultando la reale entità delle somme
versate dai giocatori, e comunicando dati mendaci, mediante l’utilizzo di due
schede, una cd. “clone” sistemata, al posto di quella originale, in congegni
collegati alla rete telematica dell’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, ed
adoperata per contabilizzare le giocate effettive, e l’altra, quella originale, sulla
quale sono contabilizzate solo alcune giocate, o delle giocate “fittizie”,
comunicate attraverso la rete telematica ai fini del computo del prelievo unico
erariale.
Invero, il Collegio ritiene di dare continuità al principio affermato da Sez. 6,
n. 41767 del 20/06/2017, Boschi, Rv. 271392, e di ravvisare la configurabilità
del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato e non di quello di frode
informatica, come invece affermano altip decisioni (cfr., in particolare, Sez. 5, n.
27135 del 19/03/2010, Maselli, Rv. 248306, nonché Sez. 2, n. 54715 del
01/12/2016, Pesce, Rv. 268868, nonché ancora Sez. 2, n. 21630 del
13/05/2015, Chinea, non mass.).
Secondo Sez. 6, n. 41767 del 20/06/2017, Boschi, Rv. 271392, vi sono due
argomenti che inducono ad escludere l’integrazione del reato di frode
informatica. Innanzitutto, si rileva che «la “seconda scheda” è, di fatto, un
diverso computer dedicato al gioco, inserito (nascosto) nella stessa “cassa” e
che, con il diverso computer, convive condividendo le periferiche di ingresso e di
uscita», sicché non vi è alcuna alterazione di un sistema informatico: siccome
allo stesso video si collegano diversi computer, opera ora l’uno ora l’altro sistema
informatico, e, quindi, non continua a funzionare sempre il medesimo sistema. In
secondo luogo, poi, si osserva che, anche a voler ritenere realizzata, attraverso
l’inserimento della seconda scheda, una alterazione del funzionamento del
sistema, difetta l’elemento dell’altruità di quest’ultimo o dei dati sui quali l’agente
interviene, e, che, però, questo elemento è requisito costitutivo della fattispecie
di cui all’art. 640-ter c.p., come risulta, ad esempio, dalla scelta di sanzionare il
14

organizzatore – che integra il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato la

danneggiamento di «sistemi informatici» solo se «altrui» (cfr. artt. 635-quater e
635-quinquies c.p.).
Secondo la medesima decisione, è configurabile il reato di truffa perché
«con un artifizio è stata creata una slot-nnachine per poter esercitare il gioco di
azzardo in danno, fra l’altro della pubblica amministrazione non venendo versato
con tale meccanismo la quota di spettanza dell’ente del “prelievo erariale
unico”», così venendo realizzato «un classico sistema di occultamento della
attività per indurre in errore l’autorità di polizia amministrativa deputata ai

(informatica) propria, quindi, non rileva perché si è violato un obbligo di non
modifica delle sue caratteristiche ma semplicemente in quanto la sua
trasformazione è l’artifizio per indurre in inganno (in questo caso i soggetti
addetti ai controlli). Situazione tipica della truffa “comune”.».

3. L’esclusione della configurabilità della fattispecie di peculato per i fatti
così sussunti nella sentenza impugnata, e la ridefinizione giuridica degli stessi
nello schema della truffa aggravata ai danni dello Stato impone di rilevare
l’estinzione dei reati così giuridicamente ridefiniti per prescrizione, essendo gli
stessi commessi fino al gennaio 2009, e non risultando intervenute sospensioni
del decorso della causa estintiva.
Questa evenienza rende superfluo, impraticabile in questa sede o privo di
contenuto l’esame del secondo motivo del ricorso di Poggianti e del quarto
motivo del ricorso di Greco, entrambi concernenti la configurabilità della qualifica
in capo agli stessi di incaricati di pubblico servizio, del quinto motivo del ricorso
di Poggianti, relativo alla determinazione della pena, e del sesto motivo del
ricorso di Poggianti, relativo al numero degli episodi di peculato ritenuti integrati.
Invero, le questioni concernenti la configurabilità della qualifica di incaricati
di pubblico servizio in capo ai ricorrenti, una volta escluso il peculato e ritenuta
la truffa, potrebbero rilevare solo ai fini della integrazione della circostanza
aggravante di cui all’art. 61, n. 9, cod. pen., ma tale verifica resterebbe del tutto
teorica, stante la dichiarazione di prescrizione. Peraltro, incidentalmente, si può
osservare che la qualifica soggettiva sembra correttamente contestata, in quanto
i fatti si sono svolti in un contesto di rapporti di concessione.
Le questioni relative alla pena, formulate dal solo Poggianti, non possono
essere esaminate in questa sede, perché, essendo stato ritenuto reato più grave
uno dei fatti qualificati come peculato, ed essendosi verificata l’estinzione di
quest’ultimo, la pena deve essere rideterminata ex novo in relazione al diverso
reato di partecipazione, in qualità di capo, promotore ed organizzatore di

15

controlli specifici del settore […]». Si aggiunge: «L’alterazione della cosa

un’associazione per delinquere, il cui accertamento diviene irrevocabile in questa
sede, come si vedrà, per l’inammissibilità del pertinente motivo di ricorso.
Le questioni riferite al numero degli episodi di peculato ritenuti integrati,
dedotte dal solo Poggianti, diventano infine prive di contenuto, una volta che è
stato esclusa la configurabilità del delitto di peculato.

4. Le censure formulate nel primo motivo del ricorso presentato da
Poggianti, che attengono alla correttezza della valutazione delle prove ai fini

di legittimità e comunque manifestamente infondate.
4.1. La sentenza impugnata, dopo aver premesso che il ricorrente ha
ammesso di essere socio fondatore della “Nordmatic” e della “MG Matic”,
formalmente amministrate da Greco, e di aver poi costituito la “Mondo
Automatico” assumendo la carica di amministratore, ha ricostruito gli elementi a
carico del medesimo sulla base delle dichiarazioni di testimoni esaminati a norma
dell’art. 197-bis cod. proc. pen. e di altri elementi di riscontro.
La Corte d’appello rappresenta, innanzitutto, che Alessio Domenici, persona
dotata delle competenze informatiche necessarie per la gestione del meccanismo
delle schede cd. “clone”, ha spiegato analiticamente il funzionamento del
“sistema Poggianti”. Secondo queste dichiarazioni, fino all’entrata in vigore della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, Poggianti, attraverso la “Nordmatic”, la “MG
Matic” e la “PLG Matic”, procedeva all’installazione degli apparecchi negli esercizi
pubblici senza darne comunicazione all’Amministrazione finanziaria, così da
operare in evasione fiscale. Successivamente ai controlli della Guardia di Finanza
e all’applicazione di sanzioni, da cui era scaturita la crisi economica del gruppo, e
all’istituzione del collegamento telematico obbligatorio dei congegni di cui all’art.
110, comma 6, T.U.L.P.S., con conseguente necessità di nulla osta caratterizzato
dall’indicazione di specifico numero seriale per ciascuno di essi, il ricorrente
aveva deciso di ricorrere al sistema delle schede cd. “clone”. Precisamente, sulle
schede cd. “clone” le giocate venivano registrate, ma non comunicate
all’Amministrazione finanziaria, perché il cavo di collegamento veniva staccato
all’interno della macchina, e le chiavi di apertura di questa restavano
nell’esclusiva disponibilità della “Mondo Automatico”; le schede originali, invece,
venivano installate su altri apparecchi custoditi all’interno di un magazzino
riconducibile a Poggianti, perché intestato alla di lui moglie, collegate alla rete
telematica dell’Amministrazione, ed utilizzate per alcune giocate così da
giustificare agli occhi di questa l’attivazione del congegno. I titolari degli esercizi
pubblici nei quali erano installati gli apparecchi ricevevano il denaro
corrispondente alle quote normativamente previste sulla base degli incassi

della ricostruzione dei fatti a lui ascritti, sono diverse da quelle consentite in sede

registrati sulla scheda clone; i titolari di esercizio pubblico a conoscenza del
sistema illecito ottenevano una maggiorazione su tale quota. Il denaro ricavato
dalle giocate veniva riversato in una cassa continua di cui Poggianti deteneva le
chiavi; Poggianti, inoltre, riceveva tutte le distinte di versamento. Dopo i nuovi
accertamenti avviati dalla Guardia di Finanza nel settembre 2008, e
precisamente dopo il sequestro di un apparecchio all’interno dell’esercizio
“Scaccomatto”, Poggianti aveva organizzato un incontro con i suoi più stretti
collaboratori, e cioè il dichiarante Alessio Domenici, nonché Buffa, Lorenzelli,

apparecchi installati negli esercizi pubblici, le schede cd. clone con quelle
originali, e distrutto alcune delle schede cd. clone, nonché documentazione
compromettente; successivamente, per la necessità di riprendere i guadagni,
erano state portate in gestione «macchine fantasma», facendo installare
congegni non collegabili alla rete telematica perché cessati o dismessi.
La Corte d’appello, quindi, evidenzia che le dichiarazioni di Domenici trovano
innanzitutto conferma negli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria. La
Guardia di Finanza, infatti, ha constatato che: a) vi erano fortissime discrasie tra
gli importi irrisori comunicati tramite la rete telematica e quelli «enormemente
superiori» risultanti dalle ricevute rilasciate ai titolari degli esercizi presso i quali
erano installati i congegni cd. “clone”; b) alcune macchine dopo essere risultate
non più presenti in un esercizio, ricomparivano alcuni giorni dopo con impennata
degli incassi comunicati sulla rete telematica; c) nel magazzino nella disponibilità
di Poggianti ed intestato alla moglie sono stati sequestrati cinquanta apparecchi,
con coppie di schede di gioco aventi il medesimo codice identificativo, riportanti i
diversi importi comunicati tramite la rete telematica e quelli corrispondenti alle
reali giocate; d) in alcuni casi sono stati installati presso gli esercizi aperti al
pubblico congegni ignoti all’erario perché disnnessi o con nulla osta cessato.
Ancora, i giudici di secondo grado rilevano che ulteriori riscontri alle
dichiarazioni di Domenici sono offerte da prove dichiarative. Innanzitutto, due
dipendenti della “Mondo Automatico”, Barbaria e Ciccarelli, hanno confermato
che la società era gestita da Poggianti, e che, in particolare, questi aveva la
diretta gestione degli incassi, verificando personalmente le distinte a questi
relative, e poi personalmente riversandoli in banca. Inoltre il coimputato Sartiano
ha confermato l’incontro avvenuto dopo il sequestro dell’apparecchio
nel’esercizio “Scaccomatto” ad opera della Guardia di Finanza alla presenza sua,
di Poggianti, di Donnenici, di Buffa e di Lorenzelli, nel corso del quale Poggianti
aveva parlato degli accertamenti della polizia giudiziaria sulle schede clonate ed
aveva dato disposizione di sostituire queste ultime e di rimuove le macchine.

17

Sartiano e Gabellieri, ed aveva dato disposizione di sostituire, all’interno degli

La Corte di merito, infine, spiega perché ritiene inattendibili le dichiarazioni
di Poggianti. Premette che questi ha riconosciuto di aver «sistematicamente
messo in atto sistemi per evadere il tributo destinato ai Monopoli». Rappresenta,
poi, che il tentativo del ricorrente di scaricare sui collaboratori ed in particolare
su Domenici la responsabilità per le condotte illecite confligge innanzitutto con il
ruolo svolto all’interno della società quale amministratore, con l’approfondita
esperienza dello stesso come imprenditore da lungo tempo operante nel settore,
e con l’attività di gestione personale dei rapporti con i titolari degli esercizi
presso i quali installare i congegni e le macchine da gioco. Né le affermazioni di

Poggianti trovano conferma nel fatto che tutto il materiale informatico è stato
trovato a casa di Domenici o nelle dichiarazioni del teste Chetta: la presenza del
materiale informatico a casa di Domenici si spiega con il ruolo tecnico svolto da
quest’ultimo; Chetta, poi, ha riferito di aver venduto materiale attinente agli
apparecchi da gioco alla “Mondo Automatico”, con assegni riferibili a
quest’ultima, ed ha precisato che gli assegni a firma di Domenici riguardano
acquisiti effettuati da quest’ultimo in epoca successiva alla cessazione
dell’attività criminosa.
4.2. A fronte di questa analitica valutazione, convergente con quella dei
giudici di primo grado, le critiche formulate dal ricorrente non evidenziano né
violazioni di regole logiche o giuridiche, né travisamenti di specifiche prove.
In particolare, si sostiene l’inattendibilità delle dichiarazioni di Domenici
perché questi: -) teneva la contabilità complessiva del gruppo facente capo a
Poggianti; -) era risultato il detentore, presso la sua abitazione del programma
informatico per clonare le schede; -) aveva avviato un’attività in proprio nel
settore dei giochi, unitamente a Buffa e Lorenzelli, dopo essere entrato in lite,
anche giudiziaria, con il ricorrente; -) avrebbe, secondo le dichiarazioni di
Chetta, acquistato schede “clonabili” già cinque o sei mesi prima del gennaio
2009 (data finale della contestazione); -) ha dichiarato che il ricorso al sistema
delle schede cd. clone si è protratto dal settembre 2007 al settembre 2008,
mentre è contestato come commesso dal giugno 2007 al gennaio 2009, ed ha
indicato gli apparecchi con le schede cd. “clone” in cinquanta, mentre sono
risultati quasi cento. Si aggiunge che le dichiarazioni di Sartiano non confermano
quelle di Domenici in ordine al contenuto delle indicazioni ricevute da Poggianti
nella riunione avvenuta nel settembre 2008, perché Sartiano non ha mai detto
che Poggianti aveva dato disposizione di sostituire le schede cd. “clone” con
quelle originali.
Invero, è immediatamente rilevabile che le censure in questione non
individuano né un contrasto tra premesse e conclusioni, né fraintendimenti di
prove su circostanze decisive, né il ricorso a congetture nella valutazione degli
18
(

elementi istruttori. Le stesse, piuttosto, tendono a proporre una diversa
valutazione degli elementi istruttori ai fini di una alternativa ricostruzione dei
fatti in contestazione, e, quindi, censure estranee al catalogo di quelle consentite
in sede di legittimità.

5. Le censure formulate nel quarto motivo del ricorso presentato da
Poggianti, che attengono alla configurabilità del reato di associazione per
delinquere, sono manifestamente infondate.
L’elaborazione

giurisprudenziale

concernente

la

configurabilità

dell’associazione per delinquere e della relativa prova, nonché l’individuazione
della posizione di capo, organizzatore o promotore risulta aver raggiunto
orientamenti consolidati.
5.1.1. In linea generale, il reato di cui all’art. 416 cod. pen. si caratterizza
per tre elementi fondamentali: a) un vincolo associativo, tendenzialmente
permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione
dei delitti concretamente programmati; b) una struttura organizzativa idonea a
realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira; c) l’indeterminatezza del
programma criminoso (così, specificamente, in motivazione, Sez. 6, n. 36131 del
13/05/2014, Torchia, Rv. 260292, in linea con diffuse ed autorevoli elaborazioni
dottrinali).
In particolare, poi, si ritiene che i requisiti della stabilità del vincolo
associativo e dell’indeterminatezza del programma criminoso possono essere
legittimamente desunti dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di
tempo, delle condotte integranti i reati-fine ad opera di soggetti stabilmente
collegati (cfr. Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540). Tuttavia, si
precisa, il vincolo associativo non deve presentare carattere di assoluta stabilità,
essendo sufficiente che esso non sia programmaticamente circoscritto alla
consumazione di uno o più delitti predeterminati, sicché il rapporto di interazione
criminosa può essere limitato anche ad un breve periodo di tempo (v., ad
esempio, Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, dep. 2015, Buondonno, Rv. 263698,
e Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, Bevilacqua, Rv. 255914).
Il Collegio condivide gli esposti principi. Ritiene solo di precisare che, ai fini
della configurabilità della fattispecie di cui all’art. 416 cod. pen., è necessaria
l’esistenza di un’organizzazione idonea allo scopo illecito perseguito ai fini della
esistenza di un’associazione per delinquere, in omaggio al principio di offensività
ed al bene giuridico, l’ordine pubblico, tutelato dalla fattispecie incriminatrice
(così Sez. 6, n. 15573 del 28/02/2017, Di Guardo, Rv. 269952). Aggiunge,
inoltre, che l’esigenza di verificare l’idoneità l’organizzazione allo scopo
suggerisce di individuare come indici rilevanti in proposito, tra l’altro, l’esistenza
19

5.1.

di regole comuni di comportamento da rispettare nello svolgimento delle attività
illecite, o la stabilizzazione di ruoli relativi a specifici segmenti delle condotte
integranti i reati-fine.
5.1.2. Anche per quanto riguarda la configurabilità dell’attività di
partecipazione all’associazione in qualità di capo, promotore od organizzatore è
sufficiente richiamare i principi consolidati in giurisprudenza.
In particolare, sembra significativo rilevare che si ritiene corretta
l’affermazione della sussistenza del ruolo di promotore e di organizzatore anche

di un rapporto di subordinazione e di un “capo” (così Sez. 3, n. 19198 del
28/02/2017, Forti, Rv. 269937). E’ utile aggiungere che più volte si è precisato
che, nel reato di associazione per delinquere, “capo” è non solo il vertice
dell’organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi
direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano
in relazione ai propositi delinquenziali realizzati (cfr., tra le altre, Sez. 4, n.
29628 del 21/06/2016, Pugliese, Rv. 267464, e Sez. 2, n. 19917 del
15/01/2013, Bevilacqua, Rv. 255915).
5.2. La sentenza impugnata ha motivato sia sull’esistenza dell’associazione
sia sul ruolo di vertice di Poggianti indicando una pluralità di elementi.
Con riferimento alla sussistenza della struttura associativa, i giudici di
secondo grado hanno valorizzato: -) la protrazione nel tempo della condotta
delittuosa (sia pur se finalizzata alla commissione di truffe e non di peculati),
indicata in contestazione dal 2007 al 23 gennaio 2009; -) la impressionante
molteplicità delle operazioni illecite eseguite, anche attraverso l’installazione
degli apparecchi da gioco in svariati esercizi pubblici; -) le modalità operative
dell’azione dei soggetti coinvolti, non destinata ad esaurirsi in un numero
predeterminato di condotte illecite; -) la stabilità della struttura utilizzata per
realizzare le condotte fraudolente, anche diversificate, e conseguire ingenti
profitti; -) la continuatività della consapevole collaborazione di più soggetti, tra i
quali Sartiano e Greco, messisi a disposizione di Poggianti; -) l’ingente volume di
affari, realizzato attraverso centotredici congegni illegali, e tale da determinare
un profitto complessivamente quantificato nel capo di imputazione in euro
1.449.829,74. Hanno inoltre rilevato che il periodo temporale indicato in
contestazione è il risultato di quanto accertato in relazione alla commissione dei
reati scopo, ma non implica «la prova di una programmazione criminosa
predefinita incompatibile con il reato associativo» e che l’utilizzo di una struttura
societaria formalmente legittima non osta alla configurabilità del delitto di cui
all’art. 416 cod. pen., «rappresentando semmai un elemento che spiega la
facilità con cui l’imputato è riuscito a portare avanti nel tempo l’attività del
20

con riferimento ad una struttura priva di una distribuzione gerarchica di funzioni,

gruppo e l’esecuzione dei numerosissimi reati scopo contestati, grazie al ruolo
subordinato dei collaboratori».
In relazione al ruolo di vertice svolto da Poggianti, quale «capo del gruppo»,
la Corte di appello ha evidenziato: -) la posizione di assuntore delle iniziative e
delle principali decisioni del gruppo, come quella concernente l’indizione della
riunione con i principali collaboratori nel settembre 2008 dopo il sequestro di un
congegno cd. “clone” all’interno dell’esercizio “Scaccomatto” ad opera della
Guardia di Finanza; -) la posizione di destinatario e gestore degli ingenti profitti

5.3. Le conclusioni indicate, alla luce delle premesse fattuali rappresentate e
dei principi giuridici esposti, risultano sicuramente immuni da vizi logici o
giuridici.
Invero, la protrazione nel tempo delle condotte delittuose, realizzate per
circa due anni senza effettiva soluzione di continuità, ed in cooperazione tra gli
stessi soggetti, l’elevatissimo numero di congegni illegali utilizzati (centotredici),
di esercizi commerciali coinvolti e di operazioni illecite, l’utilizzo sistematico di
una struttura sociale formalmente lecita al fine di porre in essere i reati-fine sono
tutti elementi correttamente valorizzabili al fine di accertare la sussistenza di una
struttura associativa delinquenziale.
Allo stesso modo, il ruolo di ideatore delle condotte illecite e delle strategie
del gruppo, l’attività di indizione e direzione di riunioni operative per fronteggiare
“crisi” determinate dalla scoperta dell’attività illecita da parte della Guardia di
Finanza, nonché la funzione di gestore degli ingenti profitti illecitamente
realizzati sono dati fattuali pienamente idonei per desumere la posizione di capo,
organizzatore e promotore del sodalizio illecito.
Del resto, a fronte degli elementi e degli argomenti addotti nella sentenza
impugnata, le censure formulate dal ricorrente attengono essenzialmente alla
esistenza di uno scopo lecito della società “Mondo Automatico”, al ricorso a
pratiche illecite solo per fronteggiare periodi di crisi della stessa, ed all’assenza di
elementi da cui desumere l’esistenza di un programma criminoso indeterminato.
Le stesse, così articolate, lungi dall’evidenziare vizi logici o giuridici della
sentenza impugnata, da un lato, non si confrontano compiutamente con quanto
puntualmente evidenziato nella sentenza impugnata, e, dall’altro, si presentano
come richieste finalizzate ad una diversa valutazione degli elementi istruttori ai
fini di una alternativa ricostruzione dei fatti in contestazione, e, quindi, come
censure estranee al catalogo di quelle consentite in sede di legittimità.
5.4. L’inammissibilità delle censure concernenti la configurabilità e
sussistenza del reato di partecipazione ad un’associazione per delinquere in

21

illecitamente acquisiti, svolta attraverso le sue società.

qualità di capo, promotore ed organizzatore, preclude il verificarsi della
prescrizione del medesimo.
Deve invero farsi applicazione del principio consolidato in giurisprudenza,
anche per effetto dell’intervento delle Sezioni Unite, secondo cui, in caso di
ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati
ascritti allo stesso imputato, l’autonomia dell’azione penale e dei rapporti
processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l’ammissibilità
dell’impugnazione per uno dei reati possa determinare l’instaurazione di un

siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è
formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione
maturata dopo la sentenza di appello (cfr. Sez. U, n. 6903 del 27/05&2016, dep.
2017, Aiello, Rv. 268966, nonché, successivamente, Sez. 3, n. 20899 del
25/01/2017, Bruno, Rv. 270130).
Tenendo conto di tale principio, il tempo necessario a determinare la
prescrizione del reato di partecipazione ad un’associazione per delinquere in
qualità di capo, promotore ed organizzatore, in ragione della pena edittale
prevista, è pari, computato anche l’ordinario periodo di sospensione, a otto anni
e nove mesi. Di conseguenza, il reato in questione, contestato come commesso
fino al 23 gennaio 2009 era ben lungi dall’essere prescritto alla data della
pronuncia del dispositivo della sentenza della Corte di appello di Genova, emesso
il 17 febbraio 2017.

6. Le censure formulate nel primo, nel secondo, nel terzo e nel sesto motivo
del ricorso presentato da Greco, che attengono alla sussistenza dei fatti ritenuti
dai giudici di secondo grado integrare la fattispecie di peculato, sono diverse da
quelle consentite.
6.1. La sentenza impugnata ha analiticamente indicato gli elementi da cui
desumere la sussistenza dei fatti per i quali ha condannato Greco per peculato.
I giudici di appello, in particolare, rappresentano che: -) lo stesso Poggianti
ha dichiarato a dibattimento di “servirsi” di Greco per accollargli le conseguenze
formali delle sanzioni inflitte dalla Guardia di Finanza in relazione alle irregolarità
degli apparecchi da gioco delle società da lui di fatto amministrate; -) i testi
assistiti ex art. 197-bis cod. proc. pen. Domenici e Lorenzelli hanno affermato
che Greco era a conoscenza dei sistemi illeciti adoperati da Poggianti, sia per
averlo appreso da quest’ultimo, sia per averlo constatato direttamente parlando
in presenza di Greco dell’utilizzo di schede cd. “clone”; -) la consapevolezza di
Greco in ordine all’illiceità dei sistemi adoperati dal gruppo emerge anche da
diverse intercettazioni telefoniche, nelle quali egli dubita della correttezza del
22

valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti

coimputato Sartiano nel prelevamento degli incassi e del versamento degli stessi
a Poggianti, dimostra di essere in grado di valutare i profitti delle giocate per
esercizio commerciale, e si preoccupa di rendere dichiarazioni “pericolose”
nell’interrogatorio da rendere alla Guardia di Finanza; -) Greco ha sottoscritto,
per conto della “MG Matic”, contratti con i concessionari dei Monopoli, nel corso
della cui esecuzione sono stati utilizzati sia congegni clonati, sia congegni
dismessi o cessati.
6.2. A fronte di questi elementi e valutazioni, le critiche proposte risultano

Invero, essenzialmente,

il

ricorso:

-) contesta

l’attendibilità delle

dichiarazioni di Domenici e di Lorenzelli; -) afferma l’irrilevanza sia delle
dichiarazioni di Poggianti, in quanto nelle stesse si precisa che Greco era
disponibile a accollarsi solo l’onere di sanzioni amministrative, sia delle
conversazioni intercettate, in quanto del gennaio 2009 e quindi successive alle
condotte, o comunque di significato non univoco; -) lamenta l’assenza di
motivazione in ordine al dolo del reato.
Dette censure, per come articolate, si traducono, di fatto, in richieste di
rivalutazione degli elementi istruttori ai fini di una alternativa ricostruzione dei
fatti, ovvero non si confrontano con il contenuto della sentenza impugnata,
laddove spiega puntualmente perché deve ritenersi sussistente l’elemento
psicologico dei reati in contestazione.
6.3. Ciò posto, tuttavia, i fatti per i quali Greco è stato condannato, debbono
essere riqualificati in termini di truffa, per le ragioni precedentemente esposte a
§§ 2. e 3., con conseguente estinzione dei reati per prescrizione.

7. In conclusione, la definizione dei fatti di peculato di cui al capo B) della
rubrica ai sensi dell’art. 640, secondo comma, cod. pen., e quindi come truffa
aggravata ai danni dello Stato, impone l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata limitatamente ai medesimi reati perché estinti per
prescrizione.
L’inammissibilità, nel resto, del ricorso di Paolo Poggianti, determina
l’irrevocabilità dell’accertamento, a carico del medesimo, del reato di
partecipazione ad un’associazione per delinquere in qualità di capo, promotore
ed organizzatore, a norma dell’art. 624 cod. proc. pen.
Il giudizio, però, deve essere rinviato ad altra sezione della Corte d’appello
di Genova per la determinazione della pena. Ed infatti, il Collegio ritiene di non
essere in condizione di determinare il trattamento sazionatorio relativo al reato
residuo, quello di cui all’art. 416, primo comma, cod. pen., anche perché lo
stesso era stato ritenuto reato satellite nella sentenza impugnata, in
23

estranee al catalogo di quelle consentite in sede di legittimità.

considerazione dei limiti edittali previsti dal legislatore in ordine alle fattispecie
incriminatrici dalla stessa ravvisate.

P.Q.M.

Definiti giuridicamente i fatti di peculato di cui al capo B) della rubrica ai
sensi dell’art. 640, secondo comma, cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza
impugnata limitatamente ai medesimi reati perché estinti per prescrizione.

reato associativo ascrittogli, e rinvia per la determinazione della pena ad altra
sezione della Corte d’appello di Genova.
Così deciso il 5 aprile 2018

Il Consigliere estensore
Antonio Corbo

p

Il Presidente
Giacom,($ Paoloni

,(99

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di Poggianti Paolo, relativamente al

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