Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21317 del 05/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21317 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CORBO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Pani Marcello, nato a Cagliari il 11/08/1964

avverso la sentenza in data 09/05/2017 della Corte d’appello di Cagliari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale
Giovanni Di Leo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 9 maggio 2017, la Corte di appello di
Cagliari ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare
del Tribunale di Cagliari che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato
Marcello Pani alla pena condizionalmente sospesa di sei mesi di reclusione per il
reato di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

Data Udienza: 05/04/2018

Secondo la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, l’imputato
ha ottenuto un

voucher

formativo del valore di 6.000,00 euro per la

frequentazione di un corso in materia informatica dal 9 dicembre 2011 al 13
luglio 2012, previa presentazione all’assessorato regionale competente, in data 2
agosto 2011, di richiesta nella quale aveva omesso di indicare di essere
dipendente a tempo indeterminato del Comune di Cagliari, sebbene questa
situazione fosse ostativa al conseguimento del beneficio.

appello indicata in epigrafe l’avvocato Daniele Condemi, quale difensore di
fiducia di Marcello Pani, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento
all’art. 316-ter cod. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.
pen., avendo riguardo alla configurabilità e sussistenza del reato.
Si deduce che il reato non può dirsi perfezionato perché l’imputato non ha
conseguito la disponibilità concreta dell’erogazione, come richiede anche la
giurisprudenza di legittimità (si citano, tra le altre, Sez. 2, n. 48820 del
23/10/2013, e Sez. 6, n. 12625 del 19/02/2013), posto che il voucher formativo
è stato sospeso e non liquidato. Si aggiunge che il ricorrente, al momento della
presentazione della domanda, era anche dipendente di una ditta privata, perché
regolarmente autorizzato dal Comune, e quindi è stato in errore quando ha
presentato la richiesta per l’erogazione del voucher.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma
dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla
configurabilità e sussistenza del reato.
Si deduce che è illogico ritenere l’erogazione di un

voucher di cui non è

ammessa la liquidazione in denaro come oggetto di tutela della fattispecie di cui
all’art. 316-ter cod. pen.; né, a tal fine, può rilevare che l’imputato abbia
effettivamente frequentato, come nella specie, il corso di formazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è complessivamente infondato per le ragioni di seguito

precisate.

2.

Le censure formulate in entrambi i motivi di ricorso contestano,

innanzitutto e principalmente, la configurabilità del reato di cui all’art. 316-ter
cod. pen. in quanto l’imputato non ha conseguito dalla Regione Sardegna alcuna

2

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di

erogazione in denaro, ma solo l’ammissione al corso di formazione, ed il voucher
concesso per tale scopo non è stato liquidato.
2.1. Il problema da risolvere, quindi, è il seguente: se il rilascio di un

voucher

rilasciato per la frequentazione di un corso di formazione sia

sussumibile, a norma dell’art. 316-ter cod. pen., tra i «contributi, finanziamenti,
mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee».
Ad avviso del Collegio, la risposta deve essere affermativa, perché la

circoscritta alla materiale dazione di somme di denaro, ma tale da poter
riguardare anche la formale attribuzione del diritto ad ottenere una prestazione
pecuniaria a carico dello Stato o di altro ente pubblico.
Il legislatore, infatti, non solo, per indicare i benefici rilevanti, ricorre ad una
pluralità di espressioni e, in particolare, al sintagma di chiusura «altre erogazioni
dello stesso tipo, comunque denominate», manifestando così chiaramente
l’intenzione di ampliare l’area di applicabilità della sanzione penale, ma,
soprattutto, precisa che detti benefici possono essere «concessi o erogati». In
particolare, il riferimento alla “concessione” del beneficio deve essere inteso
come concernente anche la formale attribuzione del diritto alla prestazione
pecuniaria, pur se non ancora seguita dalla materiale erogazione dello stesso.
Invero, da un lato, il testo della disposizione, allorché precisa che i benefici
possono essere «concessi o erogati», dimostra, con il ricorso alla particella
disgiuntiva «o», di voler conferire alle due parole un significato autonomo, e
quindi al vocabolo «concessi» un significato non coincidente con quello costituito
dalla “materiale erogazione”. Dall’altro, secondo la comune accezione linguistica
rinvenibile nei più diffusi vocabolari, «concedere» significa anche, e
primariamente, «accordare dando il proprio formale assenso», e quindi non solo
materialmente consegnare.
Né questa conclusione sembra

in contrasto con l’elaborazione

giurisprudenziale. Invero, nessun precedente reperibile, nemmeno quelli citati
nel ricorso, risulta aver escluso la configurabilità del reato di cui all’art. 316-ter
cod. pen. affermando la necessità della materiale erogazione dei benefici e
l’inidoneità, ai fini della integrazione della fattispecie incriminatrice, della sola
formale attribuzione degli stessi. Anzi, si può osservare che Sez. 6, n. 12625 del
19/02/2013, Degennaro, Rv. 254490, occupandosi di questioni di competenza,
individua come luogo del commesso reato quello di adozione della delibera di
erogazione delle somme, quale «disposizione di accredito» delle stesse, senza
compiere alcun riferimento al luogo di ricezione del denaro.

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disposizione incriminatrice adotta una formula linguistica non necessariamente

2.2. Con riferimento alla vicenda in esame, la sentenza impugnata ha
osservato che l’imputato: a) aveva presentato domanda alla Regione Sardegna
per la concessione di un voucher di 6.000,00 euro per la partecipazione ad un
corso di formazione per programmazione informatica, in risposta ad un bando
pubblicato dall’ente territoriale sul catalogo interregionale dell’Alta Formazione
III, Annualità 2011, autocertificando di essere lavoratore occasionale presso una
ditta provata ed omettendo di dichiarare di essere dipendente a tempo
indeterminato del Comune di Cagliari, quale era sin dal 1995, sebbene questa

frequentato, dal 9 dicembre 2011 al 13 luglio 2012, presso l’Agenzia
A.R.A.FORM, il corso di formazione “Programmazione Web Application con
linguaggio Java e Framework spring” finanziato e gestito dalla Regione
Sardegna; c) aveva quindi ricevuto, in data 24 luglio 2012, da A.R.A.FORM il
voucher del valore di 6.000,00 euro, ed aveva delegato per l’incasso detta
Agenzia, come previsto dalle disposizioni regionali. La sentenza, ancora,
aggiunge che A.R.A.FORM aveva presentato richiesta di liquidazione alla Regione
il 3 settembre 2012, e che, però, questa non aveva provveduto al pagamento.
Sulla base di questi elementi, la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente
il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., osservando che il

voucher consegnato

dalla Regione all’imputato, in quanto funzionale a compensare l’agenzia
A.R.A.FORM per la prestazione formativa, «costituiva già un’erogazione
patrimoniale, perché incorporava il controvalore della prestazione», e che
l’imputato aveva conseguito, di fatto, il finanziamento, per aver usufruito, pur
non avendone diritto, della prestazione formativa a carico della Regione,
comunque tenuta a rimborsare l’ente di formazione.
2.3. La conclusione esposta nella sentenza impugnata risulta corretta.
Invero, i fatti, per come ricostruiti, evidenziano che l’imputato, ricevendo il
voucher per il pagamento della prestazione formativa all’agenzia A.R.A.FORM.,
ha ottenuto dalla Regione Sardegna la formale attribuzione del diritto ad
ottenere una prestazione pecuniaria a carico della stessa.

3. Nel primo motivo di ricorso si contesta anche il mancato riconoscimento
dell’errore sul fatto commesso dall’imputato al momento dell’autocertificazione.
La censura, la quale assume l’errore del ricorrente sul rilievo che il
medesimo era anche dipendente di una ditta privata, in forza di regolare
autorizzazione da parte del Comune di Cagliari, non si confronta con quanto
evidenzia in proposito la sentenza impugnata, anche mediante espresso richiamo
alle osservazioni del giudice di primo grado. I giudici di merito, infatti, con
motivazione sicuramente corretta, hanno evidenziato che l’imputato aveva
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fosse circostanza ostativa alla concessione del beneficio; b) aveva poi

consapevolezza del mendacio, per aver dichiarato, sottoscrivendo l’atto di
assegnazione del voucher, di aver preso visione dei documenti che regolavano le
modalità di erogazione dell’assegno formativo, e che, quindi, consentivano di
rilevare quali fossero le cause di incompatibilità per conseguire il beneficio.

4. Alla complessiva infondatezza delle censure proposte segue il rigetto dei
ricorsi e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 5 aprile 2018

Il Consigliere estensore
Ant nio Corbo

Il Presidente
Giacom Paoloni

(1-4ei’v< P.Q.M.

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