Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21315 del 05/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 21315 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CORBO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Calicchio Orlando, nato a Sant’Angelo a Cupolo il 23/04/1967

avverso la sentenza in data 09/05/2017 della Corte d’appello di Cagliari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale
Giovanni Di Leo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
uditi, per il ricorrente, gli avvocati Roberto Lombardi e Vincenzo Regardi, che
hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 20 giugno 2017, la Corte di appello di
Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento che aveva
dichiarato Orlando Calicchio responsabile del reato di concussione in danno di
Mario Del Grosso e lo aveva condannato alla pena di quattro anni di reclusione,

Data Udienza: 05/04/2018

con diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonché al risarcimento del
danno da liquidarsi in separata sede.
Secondo la ricostruzione effettuata dai giudici di merito, l’imputato, quale
impiegato presso l’IACP di Benevento con funzioni di geometra e direttore dei
lavori competente a dirigere, contabilizzare e liquidare le opere affidate con
procedura di somma urgenza, mediante ordinativo n. 188 dell’Il novembre
2005, all’impresa appaltatrice di Mario Del Grosso, aveva indebitamente ritardato
i pagamenti richiesti da tale ditta in data 29 novembre 2005 per un importo di

euro; in questo modo, Calicchio aveva costretto il medesimo Del Grosso a
rinunciare ai compensi per lavori fatti eseguire presso l’abitazione di sua madre,
prima facendogli sottoscrivere una scrittura privata in cui l’imprenditore
dichiarava di non avere più nulla a pretendere, e poi offrendogli, in data 27
marzo 2006, la somma di euro 1.377,74, a fronte di una richiesta di euro
9.300,00.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di
appello indicata in epigrafe gli avvocati Roberto Lombardi e Vincenzo Regardi,
quali difensori di fiducia di Orlando Calicchio, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli
artt. 210 e 64 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art.
606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla utilizzabilità
delle dichiarazioni di Mario Del Grosso.
Si deduce che Del Grosso, imputato nello stesso processo per truffa ai danni
dello IACP, doveva essere sentito nella veste di imputato in procedimento
connesso a norma dell’art. 210 cod. proc. pen., e che le sue dichiarazioni
dovevano essere valutate previa ricerca di riscontri esterni. Si rappresenta, che,
invece, la Corte d’appello ha valorizzato «ragionamenti soggettivi ed apodittici»
ovvero elementi «assolutamente erronei», quali il preteso ritardo nella redazione
degli atti contabili, negato dal dirigente dell’IACP di Benevento, ingegnere
Vincenzo Paolo, e la pretesa ingiustificata decurtazione delle somme richieste
dall’impresa Del Grosso per i lavori di cui all’ordinativo n. 188 del 2005, essendo
la liquidazione relativa ad un importo molto vicino a quello riconosciuto dal
giudice civile nel processo azionato dall’imprenditore (la richiesta era per euro
13.438,74, la liquidazione di Calicchio era di euro 4.077,13, e la liquidazione del
Giudice civile è stata di euro 6.086,46). Si aggiunge che si era osservato nell’atto
di appello, senza ricevere risposta dal giudice di secondo grado, che non vi è
prova della sottoscrizione, da parte di Mario Del Grosso, della dichiarazione di
non avere più nulla a pretendere in ordine ai lavori eseguiti presso l’abitazione
2

13.438,38 euro, poi liquidandoli solo in data 16 maggio 2006 e per soli 4.346,13

della madre dell’imputato, e che, anzi, le accuse costituiscono “invenzioni” per
ottenere danaro, che l’IACP non avrebbe potuto corrispondergli per l’omesso
pagamento dei contributi da Del Grosso ai suoi dipendenti.
Si deduce, inoltre, che le dichiarazioni di Mario Del Grosso sono inutilizzabili,
in linea con l’insegnamento delle Sezioni Unite, perché il Tribunale, procedendo
all’esame di tale soggetto ex art. 210 cod. proc. pen., non ha avvertito il
medesimo dei diritti di cui all’art. 63, comma 3, lett. c), cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento

cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata qualificazione del fatto a norma
dell’art. 319-quater cod. pen., come induzione indebita.
Si deduce che dagli atti non emerge alcuna minaccia di danno ingiusto da
parte dell’imputato nei confronti della persona offesa, e che, al più, può ritenersi
che il primo abbia prospettato al secondo uno scambio di favori: da un lato, Del
Grosso avrebbe rinunciato a percepire importi per lavori effettuati presso
l’abitazione della madre di Calicchio; dall’altro, quest’ultimo si sarebbe
impegnato ad accelerare la liquidazione dei pagamenti relativi all’ordinativo IACP
n. 188 del 2005. Di conseguenza, eventualmente, sarebbe configurabile il reato
di induzione indebita e non certo quello di concussione.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento
all’art. 62-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606,
comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Si deduce che la sentenza

impugnata

ha

negato significato

all’incensuratezza dell’imputato, nonostante i fatti siano precedenti all’entrata in
vigore della I. n. 125 del 2008, la quale ha espressamente previsto che
«l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico dell’imputato non può
essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze
[attenuanti generiche]». Si aggiunge che non si è tenuto conto della correttezza
del comportamento processuale del ricorrente, presente a tutte le udienze, e del
comportamento successivo al fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è complessivamente infondato per le ragioni di seguito

precisato.

2. Le censure esposte nel primo motivo contestano sia l’inutilizzabilità delle
dichiarazioni della persona offesa Mario Del Grosso, in quanto lo stesso sarebbe
3

agli artt. 317 e 319-quater cod. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b),

stato sentito dal Tribunale a norma dell’art. 210 cod. proc. pen., ma senza gli
avvertimenti previsti dall’art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen., sia la
valutazione delle stesse come idonee a fondare una sentenza di condanna pur in
assenza de riscontri estrinseci necessari a norma dell’art. 192, comma 3, cod.
proc. pen.
2.1. La questione concernente l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da
Mario Del Grosso è infondata.
2.1.1. La regola ormai consolidata in giurisprudenza dell’inutilizzabilità delle

avvertimenti di cui all’art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen., è stata
affermata con specifico riferimento agli imputati di reato connesso a norma
dell’art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. o di reato collegato a norma
dell’art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.
In questo senso, infatti, si sono espresse le Sezioni Unite, enunciando il
seguente principio di diritto: «”In sede di esame dibattimentale ai sensi dell’ art.
210, comma 6, cod. proc. pen., di un imputato di reato connesso ex art. 12,
comma 1, lett. c), o collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., a
quello per cui si procede, il mancato avvertimento di cui all’art. 64, comma 3,
lett. c), cod. proc. pen., determina la inutilizzabilità della deposizione
testimoniale”.» (Sez. U, n.33583 del 26/03/2015, Lo Presti, Rv. 264479).
E, d’altro canto, che la regola della inutilizzabilità non debba operare per
tutte le categorie di imputati si desume da combinato disposto degli artt. 210,
197-bis cod. proc. pen. Invero, l’art. 210, comma 6, prevede che l’avvertimento
di cui all’art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. deve essere dato «alle
persone imputate di reato connesso ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera c), o
di un reato collegato a norma dell’art. 371, comma 2, lettera b)», e, quindi, non
a tutte le categorie di imputati, come del resto conferma la specifica e diversa
disciplina dettata per gli imputati di reato connesso ex art. 12, comma 1, lett. a),
cod. proc. pen. L’art. 197-bis, poi, pone – indirettamente – il divieto di esame
testimoniale, in caso di mancato avvertimento di cui all’art. 64, comma 3, lett.
c), solo con specifico riferimento alle persone imputate di reato connesso ai sensi
dell’art. 12, comma 1, lett. c), o di un reato collegato a norma dell’art. 371,
comma 2, lett. b).
Né, poi, risultano specifiche ragioni per estendere l’area del divieto
sanzionato a pena di inutilizzabilità al di fuori delle ipotesi specificamente
previste. Si può anzi evidenziare che la eterogeneità delle posizioni dell’imputato
di reato connesso ex art. 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a
norma dell’art. 371, comma 2, lettera b), rispetto a quella dell’imputato di reato
solo occasionalmente collegato trova conferma in puntuali disposizioni
4

dichiarazioni rese da una persona imputata la quale non abbia ricevuto gli

normative: la distinzione tra le diverse forme di collegamento tra i reati ascritti al
dichiarante e quelli addebitati all’accusato, ad esempio, assume significato ai fini
della necessità di acquisire riscontri estrinseci, richiesta dall’art. 192, commi 3 e
4, cod. proc. pen. non con riferimento alle dichiarazioni di tutti gli imputati, ma
solo specificamente in relazione alle dichiarazioni degli imputati del medesimo
reato o in un procedimento connesso a norma dell’art. 12 cod. proc. pen. o di un
reato collegato a norma dell’art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. Si può
aggiungere, inoltre, che appare rilevabile la tendenza della giurisprudenza ad

di cui all’art. 372, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. ai fini della sussistenza
dell’incompatibilità, prevista dall’art. 197, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.,
del dichiarante con l’ufficio di testimone (cfr., ad esempio, Sez. 2, n. 24570 del
14/05/2015, Torcasio, Rv. 264397, nonché Sez. 5, n. 31170 del 20/05/2009,
Sganzerla, Rv. 244491).
Deve perciò concludersi che le dichiarazioni rese da una persona imputata a
carico di un altro imputato nell’ambito di un medesimo procedimento non
debbono essere precedute dall’avvertimento di cui all’art. 64, comma 3, lett. c),
cod. proc. pen., quando i reati per i quali si procede nei confronti del primo non
siano connessi a norma dell’art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., o
collegati a norma dell’art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. con i reati per i
quali si procede nei confronti del secondo.
2.1.2. Nella fattispecie in esame, il ricorrente non ha segnalato l’esistenza di
alcun rapporto di connessione a norma dell’art. dell’art. 12, comma 1, lett. c),
cod. proc. pen. – prevista «se dei reati per cui si procede gli uni sono commessi
per eseguire od occultare gli altri» – o di collegamento a norma dell’art. 371,
comma 2, lett. b), cod. proc. pen. – operante «se si tratta di reati dei quali gli
uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne
al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità, o che sono
stati commessi da più persone in danno reciproco le une della altre, ovvero se la
prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o
di un’altra circostanza» – tra il reato contestato a suo carico ed il reato
contestato a carico del dichiarante. Né una situazione dell’uno o dell’altro tipo
risulta immediatamente rilevabile dalla lettura dei capi di imputazione riportati
nella sentenza di primo grado, posto che il reato addebitato a Del Grosso, e per il
quale è intervenuta assoluzione in quella sede, attiene ad una tentata truffa ai
danni dell’IACP per l’importo di 849,47 euro in relazione a lavori di riparazione
del tutto distinti da quelli in relazione ai quali si assume consumata la
concussione in suo danno da parte dell’odierno imputato Orlando Calicchio.

5

interpretare in maniera restrittiva, e non estensiva, le fattispecie di collegamento

Si può aggiungere, per completezza, che nessuna specifica censura di
inutilizzabilità delle dichiarazioni di Del Grosso per il mancato avvertimento di cui
all’art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. risulta essere stata formulata in
primo grado o nel giudizio di appello e che, secondo la giurisprudenza, la
questione dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza le necessarie garanzie
difensive da chi sin dall’inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o
indagato non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se
richiede valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio,

269891, nonché Sez. 6, n. 21877 del 24/05/2011, C., Rv. 250263).
2.2. Anche la questione concernente la valutazione delle dichiarazioni di
Mario Del Grosso a norma dell’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. è
infondata.
2.2.1. Si è già rilevato che l’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. prevede
la necessità di valutare «unitamente agli altri elementi di prova che ne
confermano l’attendibilità» non le dichiarazioni di tutti gli imputati, ma,
specificamente, le dichiarazioni degli imputati del medesimo reato o in un
procedimento connesso a norma dell’art. 12 cod. proc. pen. o di un reato
collegato a norma dell’art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.
Si può aggiungere che la giurisprudenza tende ad interpretare in maniera
restrittiva la disposizione sulla cautela valutativa, e ad ampliare l’area di
operatività del principio del libero convincimento del giudice. Si è evidenziato più
volte, ad esempio, che il collegamento probatorio di cui all’art. 371, comma
secondo, lett. b) cod. proc. pen. – dal quale discende (anche) la necessità di
acquisire elementi di riscontro alle dichiarazioni ex art. 192 cod. proc. pen. ricorre soltanto quando nei diversi procedimenti sussiste l’identità del fatto o di
uno degli elementi di prova ovvero quando è ravvisabile la diretta rilevanza di
uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto
dell’altro procedimento (cfr. Sez. 2, n. 24570 del 14/05/2015, Torcasio, Rv.
264397, nonché Sez. 5, n. 10445 del 14/12/2011, dep. 2012, Protoduari, Rv.
252006). Si è pure rilevato, sempre in una prospettiva tendente a restringere
l’area di applicabilità delle “cautele valutative” previste dall’art. 192, commi 3 e
4, cod. proc. pen., che l’avvenuta assunzione, in primo grado, nelle forme di cui
all’art. 210 cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese da un soggetto imputato o
indagato per reati ritenuti connessi o interprobatoriamente collegati a quelli per
cui si procede, non impedisce che il giudice d’appello, qualora ritenga
motivatamente l’insussistenza delle ravvisate cause di connessione o di
collegamento, valuti le dichiarazioni anzidette come se rese da testimone, senza

6

da parte del giudice di merito (così Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017 Tonnasi, Rv.

con ciò violare neppure il principio di devoluzione stabilito dall’art. 597, comma
1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 23161 del 16/05/2002, Calabrò, Rv. 221501).
La distinzione tra le diverse categorie di dichiaranti, del resto, sembra
trovare una plausibile spiegazione nel fatto che l’imputato per un reato solo
occasionalmente collegato, a differenza degli imputati del medesimo reato o in
un procedimento connesso a norma dell’art. 12 cod. proc. pen. o di un reato
collegato a norma dell’art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., non è
portatore di un interesse immediato ad “inquinare” la propria narrazione in

accusato.
2.2.2. Come già rappresentato in precedenza (v. supra, § 2.1.2.), nella
vicenda in esame, l’esistenza di una situazione di connessione a norma dell’art.
dell’art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., o di collegamento a norma
dell’art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. tra il reato contestato a carico
del ricorrente ed il reato contestato a carico del dichiarante, non risulta né
segnalata nel ricorso, né obiettivamente ed immediatamente rilevabile dagli atti
accessibili al Collegio.
Di conseguenza, le dichiarazioni di Mario Del Grosso, con riferimento al reato
in contestazione, potevano essere liberamente valutate dal giudice ai fini della
prova del fatto, senza la necessità di individuare riscontri estrinseci.

3. Le questioni concernenti l’attendibilità delle dichiarazioni di Mario Del
Grosso e la configurabilità del reato di concussione sono infondate.
3.1. Le dichiarazioni di Mario Del Grosso risultano oggetto di una analitica
esposizione e valutazione.
3.1.1. Mario Del Grosso, secondo quanto rappresentato dalla sentenza
impugnata, ha dichiarato che: a) prima della vicenda in contestazione aveva
effettuato, con la sua impresa, numerosi lavori per conto dell’I.A.C.P. di
Benevento ed era stato regolarmente pagato, salvo a subire alcuni ritardi per le
pratiche affidate al geometra Anniballo, piuttosto “lento” e gravato di pratiche,
ma mai per le pratiche affidate al geometra Calicchio; b) nel corso del 2004,
aveva ricevuto, sempre in relazione alla sua ditta, dal geometra Calicchio,
nonostante l’esistenza di rapporti istituzionali, la commissione concernente lavori
da effettuare presso la casa della madre di questi, mediante incarico verbale e
senza concordare alcun importo; c) nell’arco di poche settimane, sempre nel
corso del 2004, la sua impresa aveva effettuato i lavori “privati” in questione ad
eccezione di un muro esterno in cemento; d) fino al novembre 2005, data in cui
egli aveva ultimato i lavori commissionatigli dall’IACP con l’ordinativo n. 188 del
2005, non aveva ricevuto alcun compenso, neppure parziale, per i lavori svolti
7

ordine alle vicende ascritte ai terzi allo specifico fine di difendersi dai fatti di cui è

presso la casa della madre di Calicchio; e) nei primi giorni del dicembre 2005, si
era recato dal dirigente dell’IACP, ingegnere Vincenzo Paolo, e si era lamentato
riservatamente con lo stesso del comportamento di Calicchio, il quale aveva
assunto un atteggiamento ostruzionistico in relazione al pagamento dei lavori di
cui all’ordinativo n. 188 del 2005, richiesto in data 29 novembre 2005, non
intendeva corrispondere alcunché per le opere eseguite presso la casa della
madre e minacciava, in caso di ulteriori insistenze per il compenso relativo a
queste ultime, di non liquidare la contabilità per i lavori di cui all’ordinativo n.

l’ingegnere Paolo aveva indetto una riunione in presenza di più persone tra cui
Calicchio, nella quale aveva invitato il dichiarante a ripetere quanto riferitogli
riservatamente, e quest’ultimo aveva genericamente lamentato ritardi nei
pagamenti e divergenze nella contabilità; g) in seguito, Calicchio, invece di
procedere al pagamento dei lavori effettuati presso l’abitazione della madre,
aveva ottenuto da lui la sottoscrizione di una dichiarazione già predisposta, e
recante data 20/12/2005, nella quale affermava di non avere più nulla a
pretendere, minacciandolo, in caso di rifiuto, di bloccare la pratica per i
pagamenti relativi ai lavori effettuati per l’IACP e di non fargli avere più
commissioni di lavori dall’ente pubblico; h) egli, nonostante avesse sottoscritto la
dichiarazione, non aveva ottenuto nemmeno la liquidazione dei lavori effettuati
per l’IACP, ed era stato costretto ad agire in giudizio e poi a sporgere denuncia.
La sentenza impugnata rappresenta che le circostanze dichiarate da Del
Grosso in ordine ai lavori effettuati dalla sua ditta presso la casa della madre di
Calicchio ed al mancato pagamento degli stessi sono sostanzialmente ammesse
anche da quest’ultimo, il quale ha detto di non aver corrisposto alcun compenso,
dapprima, fino alla riunione indetta dall’ingegnere Paolo, per non averne ricevuto
richiesta e per il mancato completamento delle opere, e, dopo, per l’esosità della
richiesta, pari a 9.300,00 euro, da ritenere assolutamente sproporzionata anche
in forza della consulenza da lui prodotta nel processo civile, la quale aveva
individuato l’importo dovuto in 1.377,14 euro. La corte d’appello, poi, evidenzia
che: a) il valore dei lavori effettuati presso la casa della madre dell’imputato è
stato quantificato con sentenza civile del Tribunale di Benevento in euro 7.750,
oltre IVA e spese, previo accertamento della lacunosità della consulenza prodotta
dal consulente della madre di Calicchio, il quale ha detto di aver effettuato le sue
valutazioni sulla base delle indicazioni fornitegli dalla parte interessata, la quale
aveva omesso di riferirgli dell’effettuazione di alcune opere; b) la liquidazione dei
lavori per l’IACP di cui all’ordinativo n. 188 del 2005, a fronte di una richiesta
pari a 13.000,00 euro presentata il 29 novembre 2005, è stata effettuata da
Calicchio solo in data 16 maggio 2006, per un importo pari a 4.300,00 euro, e
8

188 del 2005; f) il giorno dopo, quindi ancora nei primi giorni del dicembre 2005,

non è stata accettata, ma sottoscritta con riserva dal denunciante; c) la
liquidazione effettuata da Calicchio è stata preceduta da una convocazione in
istituto del denunciante in data 24 gennaio 2006 per risolvere non meglio indicati
inconvenienti, e poi da una relazione inviata dall’imputato al R.U.P. dell’IACP in
data 6 marzo 2006, nella quale lo stesso afferma che i lavori erano stati
«eseguiti a regola d’arte e nel rispetto di quanto ordinato, ad esclusione del
conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) a tutt’oggi non ancora
realizzato a seguito delle cattive condizioni climatiche»; d) il ritardo e la misura

2006, nella quale l’imputato, in particolare, ha richiamato un evidente errore
materiale della richiesta di pagamento, che, in data 29 novembre 2005, aveva
dichiarato di aver finito i lavori il 28 novembre 2006, ed ha contestato
genericamente la «poca capacità [dell’impresa] di svolgere le proprie funzioni»;
e) Del Grosso ha agito in giudizio per il mancato pagamento di lavori ordinatigli
dall’IACP ed ha ottenuto dal Tribunale di Benevento il riconoscimento della
somma complessiva di 24.343,92 euro, dei quali 8.273,00 per le opere di cui
all’ordinativo n. 188 del 2005; f) il consulente tecnico del Tribunale ha
evidenziato difficoltà nella quantificazione dell’attività svolta a causa della
mancata redazione da parte del direttore dei lavori, l’odierno ricorrente, del
libretto delle misure, da formare in contraddittorio con l’impresa.
Sulla base di questi elementi, la sentenza impugnata conclude per la piena
attendibilità delle dichiarazioni di Mario Del Grosso. Osserva, in particolare, che:
-) il dichiarante aveva iniziato a denunciare i comportamenti scorretti
dell’imputato già alla fine del 2005, e, quindi, prima che si verificassero i ritardi a
questo attribuibili; -) l’omesso versamento dei contributi agli operai era
intervenuto nel 2006, dopo i mancati pagamenti da parte della madre di
Calicchio e da parte dell’IACP; -) il mancato affidamento di nuovi lavori da parte
dell’IACP alla ditta Del Grosso è riconducibile alla scelta dell’ente di difendere
Calicchio, come dimostra l’atteggiamento assunto dall’ingegnere Paolo, il quale,
a fronte di istanze scritte del denunciante, aveva dapprima richiesto all’ente
l’attivazione delle vie legali e poi la cancellazione dell’azienda del denunciante
dall’albo delle imprese di fiducia dell’ente medesimo, come risulta da due note
risalenti una al 6 aprile e l’altra al 29 maggio 2016, e non certo alla produzione,
avvenuta in data successiva, di certificazioni contributive (cd. DURC) non in
regola; -) l’imputato non ha fornito alcuna plausibile giustificazione né del
mancato pagamento dei lavori effettuati presso l’abitazione della madre, nonché
della loro ridottissima quantificazione, anche alla luce di quanto dichiarato dal
consulente tecnico da lui incaricato, né del ritardo e delle modalità di
contabilizzazione dei compensi dovuti in relazione all’ordinativo n. 188 del 2005,
9

della liquidazione in questione sono stati giustificati con relazione del 5 giugno

specie alla luce della pretestuosità delle ragioni addotte nella relazione del 5
giugno 2006, anche in rapporto alla nota indirizzata al R.U.P. in data 6 marzo
2006, e tenendo inoltre conto della mancata predisposizione del libretto delle
misure. Rappresenta, quindi, che l’episodio della imposizione relativa alla
sottoscrizione delle dichiarazione di liberatoria per i lavori effettuati a casa della
madre dell’imputato, prodotta da Del Grosso nel testo non firmato, è verosimile
sia perché l’atto fu richiesto in un momento di poco successivo alla riunione del
dicembre 2005, allorché i vertici dell’IACP avevano evidenziato un atteggiamento

giudizio civile è agevolmente spiegabile con l’esigenza dell’odierno ricorrente di
evitare di offrire riscontri alle accuse mossegli in sede penale.
3.1.2. Le esposte conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla
ricostruzione del fatto, pienamente in linea con quelle formulate dal giudice di
primo grado, risultano immuni da vizi perché seguono ad una articolato esame
degli elementi istruttori acquisiti e si fondano su criteri di valutazione costituenti
non congetture, bensì accettabili massime di esperienza, anche in una
prospettiva di accertamento della colpevolezza al di là del ragionevole dubbio.
Né le conclusioni indicate sono poste in crisi dai rilievi difensivi. In
particolare, le contestazioni circa l’insussistenza di ritardi addebitabili a Calicchio
nella definizione delle pratiche di interesse di Del Grosso, e circa la vicinanza tra
la somma liquidata dall’imputato e quella liquidata dal giudice civile in relazione
ai lavori di cui all’ordinativo n. 188 del 2005, lungi dall’evidenziare travisamenti
della prova, costituiscono una richiesta di rivalutazione degli elementi istruttori ai
fini di una diversa ricostruzione del fatto. Le critiche in ordine alla mancata prova
della sottoscrizione della dichiarazione di liberatoria da parte di Mario Del Grosso,
poi, non si confrontano con le valutazioni della Corte d’appello sulla
verisimiglianza del racconto del denunciante e sulla ragionevolezza
dell’affermazione relativa al mancato rilascio, da parte dell’imputato, di alcuna
copia firmata. I rilievi concernenti l’impossibilità di pagamento da parte dell’IACP
per le irregolarità della ditta Del Grosso nei versamenti dei contributi relativi ai
dipendenti, a prescindere da ogni altra considerazione, concernente anche la
tempestività dell’osservazione, non si confrontano con il dato della notevole
anteriorità della dichiarazione di conclusione dei lavori relativi all’ordinativo n.
188 del 2005, presentata il 29 novembre 2005, rispetto agli inadempimenti
contributivi, verificatisi solo nel 2006.
3.2. L’affermazione della configurabilità del reato di concussione risulta
coerente con i principi giuridici consolidati e con la ricostruzione del fatto come
correttamente compiuta nei termini precedentemente esposti.

10

“protettivo” per Calicchio, sia perché la mancata produzione dello stesso nel

3.2.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il delitto di concussione, di
cui all’art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla I. n. 190 del 2012, è
caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico
agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un
danno

contra ius

da cui deriva una grave limitazione della libertà di

determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé,
viene posto di fronte all’alternativa di subire un danno o di evitarlo con la
dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione

190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno
(sempre che quest’ultimo non si risolva in un’induzione in errore), pressione
morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del
destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col
prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché
motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica
la previsione di una sanzione a suo carico (così la massima ufficiale di Sez. U, n.
12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. n. 258470, nonché nello stesso
senso, tra le altre, Sez. 6, n. 9429 del 02/03/2016, Gaeta, Rv. 267277, e Sez. 6,
n. 41110 del 10/04/2014, Banchetti, Rv. 260369, significative anche per le
fattispecie).
3.2.2. La sentenza impugnata ha evidenziato che, alla luce dei fatti come
ricostruiti, risulta una condotta di costrizione in danno del denunciante.
Si evidenzia, in particolare, che l’accettazione della richiesta di firmare la
liberatoria per i lavori effettuati presso l’abitazione della madre dell’imputato fu
determinata dalla prospettazione, per Del Grosso, di perdere, in caso di rifiuto, il
pagamento dei lavori dell’IACP, per lui più lucroso, ed assolutamente necessario
per far fronte alla situazione di crisi economica della sua impresa. Si aggiunge
che la situazione di costrizione non è esclusa dalla presentazione della denuncia
penale e dall’esercizio delle azioni civili: si osserva, in particolare, che queste
iniziative furono intraprese solo successivamente.
Si precisa, inoltre, espressamente, che, essendo la condotta «connotata da
evidente carattere costrittivo», deve escludersi la configurabilità della fattispecie
di cui all’art. 319-quater cod. pen.
3.2.3. Le conclusioni indicate sono corrette.
Ed infatti, la valorizzazione della situazione di debolezza economica del
denunciante e della necessità per il medesimo di conseguire le somme spettanti
per i lavori effettuati per conto dell’IACP, unitamente al dato della ragionevolezza
delle richieste di liquidazione presentate all’ente, consentono di ritenere immune
da vizi l’affermazione secondo cui l’azione dell’imputato determinò in Mario Del
11

indebita, previsto dall’art. 319-quater cod. pen., introdotto dalla medesima I. n.

Grosso una situazione di costrizione. Quest’ultimo, in altri termini, per effetto
della condotta del pubblico ufficiale, si trovò nella condizione di dover decidere se
accettare di firmare la non dovuta liberatoria per i lavori effettuati a casa della
madre di Colicchio, o, in caso contrario, di subire, come comunque avvenne,
gravi ritardi ed ingiustificate decurtazioni nei compensi cui aveva diritto per i
lavori pubblici eseguiti, con notevoli conseguenze negative per la sua impresa.
Del tutto assertiva, poi, è l’affermazione del ricorso, secondo cui l’imputato
avrebbe offerto al denunciante uno scambio di favori. Si può aggiungere che il

pratiche, atterrebbe comunque ad un’attività che avrebbe dovuto essere
compiuta in un arco di tempo breve e comunque inferiore ai sessanta giorni,
decorrendo questi dal 29 novembre 2005, ed avrebbe quindi assicurato
all’imprenditore un vantaggio modestissimo e comunque estremamente inferiore
rispetto ai costi da sopportare mediante la rinuncia al pagamento spettante.

4. Manifestamente infondate, infine, sono le censure relative al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La sentenza impugnata ha valorizzato la «notevole gravità dei fatti,
concretizzatisi in una forma di riprovevole accanimento nei confronti della parte
lesa», ed ha escluso un positivo rilievo al comportamento processale
dell’imputato, «di certo tutt’altro che collaborativo», o all’incensuratezza
dell’imputato.
Tanto è ampiamente sufficiente a giustificare la mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche: invero, secondo il consolidatissimo
orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di attenuanti generiche,
il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è
insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto,
anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen.,
considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (cfr., tra le
tantissime, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, nonché Sez.
3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

5. Alla complessiva infondatezza delle censure proposte segue il rigetto del
ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

12

favore asseritamente offerto dal ricorrente, ossia quello dell’accelerazione delle

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 5 aprile 2018

Antonio Corbo

Il Presidente
Giacom Paoloni

Ytt’gt

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA