Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21314 del 05/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21314 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: AGLIASTRO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Prospero Antonio, nato a Lanciano il 31/5/1970

avverso la sentenza del 05/05/2016 della Corte di appello dell’Aquila;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mirella Agliastro;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Giovanni Di Leo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito il difensore avv. Arnaldo Tascione, del foro di Vasto che ha concluso
insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 05/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello dell’Aquila con sentenza del 5/5/2016 confermava la
sentenza del Tribunale di Lanciano del 25/2/2015 a carico di Prospero Antonio
imputato dei reati di cui: a) del reato di cui agli artt. 81 capoverso, 314 cod.
pen., perché quale dipendente delle Poste presso l’ufficio di Lanciano, con
mansioni di operatore addetto alla riscossione dei pagamenti su bollettino

quanto consegnategli dagli utenti in adempimento di fatture di forniture di
servizi; b) artt. 479 e 480 cod. pen., perché sopprimeva mediante annullamento
informatico dell’operazione di riscontro del pagamento i bollettini postali; c) artt.
81 capoverso e 314 cod. pen., perché si appropriava di denaro esistente sui conti
correnti postali di plurimi utenti, emettendo falsi vaglia postali per prelevare le
somme; d) artt. 81 capoverso, 485, 491 e 61 n. 2 cod. pen., perché
contraffaceva i vaglia circolari apponendo false sottoscrizioni; e) artt. 81
capoverso, 314 cod. pen., perché si impadroniva di somme di denaro provenienti
da versamenti di persone sui propri conti correnti allo sportello, annullando le
operazioni informatiche; f) artt. 479 e 480 cod. pen., perché sopprimeva
mediante annullamento informatico bollettini di pagamento. L’imputato veniva
condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, oltre al
risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite.

2. Ricorre per cassazione Prospero Antonio per il tramite del difensore di
fiducia per i seguenti motivi:
1) errata applicazione, ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. degli
artt. 314 cod. pen. e 521 cod. proc. pen. Lamenta la difesa l’erronea
applicazione della fattispecie di cui all’art. 314 cod. pen. sia sotto il profilo della
qualifica personale e soggettiva, sia sotto il profilo della qualificazione giuridica
della condotta, sussunta sotto la fattispecie di peculato e non di truffa viola il
principio di correlazione tra accusa e sentenza. L’imputato non avrebbe rivestito
il ruolo di incaricato di pubblico servizio non avendo l’impiegato raggiunto il
livello minimo di potere discrezionale da potere essere inquadrato quale
incaricato di pubblico servizio poiché era addetto alla riscossione dei pagamenti
effettuati con bollettini postali con possibilità di controllo esclusivamente
dell’integrale compilazione e corrispondenza della somma versata.
Quanto alle condotte appropriative ascritte all’imputato erroneamente esse
vengono ricondotte al reato di peculato, falso e furto aggravato, mentre
dovrebbero essere sussunte sotto la fattispecie dell’art. 640 eventualment

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postale, si appropriava di somme di denaro delle quali aveva la disponibilità in

aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 9 cod. pen., perchè le somme oggetto di
condotte approvative non erano mai entrate nell’effettivo possesso di Poste
italiane s.p.a rimanendo ab origine nella possibilità del Prospero, il quale solo
attraverso l’annullamento di bollettini di successivi falsi e contraffazione ha
potuto conseguire l’effettivo possesso del denaro.
Ritiene la difesa che le condotte costituiscano artifizi necessari all’agente per
conseguire il possesso del denaro, che trattenuto dal Prospero non era mai
entrato nella sfera di possesso di Poste Italiane s.p.a. In via subordinata, il reato

provveduto alla restituzione o rimborso delle somme che erano state versate
dagli utenti per le loro operazioni.
2)

mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione ai

sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione ai fatti oggetto di
imputazione di cui ai capi a) ed e). Lamenta il ricorrente che non è stato
superato il dubbio sull’univoca riferibilità al Prospero delle condotte ascritte
anche per l’uso a volte promiscuo dei codici di accesso ai terminali.
3)

mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione ai

sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione ai fatti oggetto di
imputazione di cui al capo c) – erronea applicazione ai sensi dell’art. 606 lett. b)
cod. proc. pen. degli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen. – 530 comma 2 cod. proc.
pen. La sentenza impugnata manifesta insufficienza della motivazione anche in
relazione al capo c) riguardante l’imputazione per furto aggravato, a seguito di
riqualificazione della condotta eseguita dal giudice di primo grado. Inoltre
risultano prive di riscontro le dichiarazioni della testimone Bianco Maria da
considerare incerte e contraddittorie, con conseguente applicazione dell’art. 530
comma 2. Anche in questo caso si sarebbero dovute riqualificare le condotte di
cui al capo c) ai sensi dell’art. 640 cod. pen.
4)

mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione ai

sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione ai criteri di determinazione
della pena per i fatti oggetto di imputazione – mancata applicazione ai sensi
dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. – degli artt. 323 bis, 62 comma 1 n. 4, 62
comma 1 n. 6 cod. pen., 62 bis cod. pen., 133 comma 1 cod. pen. Appare
incongrua l’esclusione della diminuzione di pena prevista dall’attenuante speciale
di cui all’art. 323 bis e 62 n. 4 e 62 n. 6 cod. pen. Il fatto che su ingiunzione di
Poste Italiane s.p.a., il Prospero avesse provveduto al versamento di euro
3.276,56 avrebbe consentito l’applicazione delle attenuanti invocate. Si impugna
altresì l’automatica applicazione della recidiva in assenza di motivazione.
Altrettanto contraddittoria rispetto alle condotte riparatorie è l’esclusione delle
attenuanti generiche.
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doveva essere qualificato come peculato d’uso perché il Prospero aveva

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e pertanto va disatteso.
2. La Corte di appello ha ritenuto che l’imputato rivesta la qualifica di
incaricato di pubblico servizio, atteso che i dipendenti dell’Ente Poste Italiane
sono dotati di pubblica funzione, ancorchè privi di poteri autoritativi. Le attività

funzione e non costituivano attività meramente esecutiva e materiale.
L’imputato infatti, riceveva le somme di denaro da parte degli utenti
completando le operazioni di versamento; successivamente li annullava sul
registro informatico. Con riguardo a tali reati [capi a) ed e) ed ai reati di falso
correlati] non sono state impugnate in appello le singole operazioni postali
descritte in rubrica, avendo il ricorrente valutato di scarso valore probatorio le
dichiarazioni dei diversi utenti. E tuttavia non emergono elementi per ritenere
non attendibili i soggetti che erano stati escussi. Quanto al reato sub c)
qualificato dal primo giudice come furto aggravato dall’utilizzo del mezzo
fraudolento ai sensi degli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen. e connessi reati di falso,
la Corte di appello ritiene raggiunta la prova della colpevolezza.
3. Con il primo motivo l’imputato contesta di avere rivestito la qualifica di
incaricato di pubblico servizio, non avendo raggiunto quel minimo di potere
discrezionale atto a ricondurlo alla posizione che gli è stata addebitata, poiché il
Prospero era addetto alla riscossione dei pagamenti effettuati con bollettini
postali e come tale doveva solo controllare l’integrale compilazione e
corrispondenza della somma versata dal cliente: afferma dunque, di essere
munito di semplice potere di riscontro e di essere privo di potere certificativo.
Tutte le condotte ascritte al Prospero costituirebbero “frammenti di un contegno
fraudolento prolungato nel tempo da inquadrare sotto la fattispecie dell’art. 640
cod. pen. eventualmente aggravata dall’art. 61 n. 9 cod. pen. perché le somme
oggetto di condotta appropriati va non sarebbero mai entrate nel possesso
effettivo di Poste Italiane s.p.a. rimanendo invece ab origine nella disponibilità
del Prospero che solo attraverso l’annullamento dei bollettini eseguiti, i falsi e le
contraffazioni, ha potuto conseguire l’effettivo possesso del denaro”.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’articolata attività di
riscossione dei bollettini postali di pagamenti, dei versamenti allo sportello fino al
rilascio della ricevuta di percezione delle somme attraverso il timbro che viene
apposto e restituito all’utente, completa ogni operazione di affidamento delle
somme all’Ente Poste affinchè venga dato seguito alla destinazione dei

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del Prospero descritte nei capi a) ed e) erano svolte in adempimento di pubblica

versamenti. È necessaria l’ulteriore indebita operazione di annullamento dal
registro informatico del bollettino (nell’inconsapevolezza dell’utente), perché le
somme possano essere dirottate per destinazione illecita attraverso l’intervento
del ricorrente. Si tratta di un’attività illecita fuori dagli schemi dell’ordinario
svolgimento dei compiti dell’impiegato postale che imprime alle somme versate
una destinazione diversa rispetto a quella lecita.
Non si può quindi affermare che “le somme non siano mai entrate nella sfera
di possesso di Poste Italiane s.p.a” perché, da un lato, sono fuoriuscite dalla

vengono dirottate per altra e non consentita destinazione.
Osserva questa Corte che pacificamente l’impiegato dell’Ente Poste addetto
allo sportello, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio e pertanto
commette il reato di peculato quando si sia appropriato di somme ricevute in
ragione del proprio ufficio da un utente che compie le abituali operazioni che,
secondo la legge, può svolgere attraverso l’Ente Poste italiane s.p.a.: si tratta
infatti non di attività di natura applicativa o esecutiva ma contraddistinta da
autonomia e discrezionalità tipiche delle mansioni di concetto (Sezione 5, n.
31660 del 13/2/2015, rv. 265290; Sezione 6 n. 14227 del 13/1/2017, rv.
269481).
Integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che, dopo
avere riscosso denaro per conto dell’Ente Poste, se ne appropria, dopo avere
annullato l’operazione, poiché il denaro attraverso la consegna all’impiegato per
ragioni del suo ufficio entra a far parte del patrimonio della Pubblica
Amministrazione e non già in quello del funzionario che l’ha riscosso: pertanto,
sottraendo il denaro alla disponibilità dell’Ente, l’autore realizza l’appropriazione
sanzionata dall’art. 314 cod. pen. intesa come interversione del possesso.
La differenza tra il delitto di peculato e la truffa aggravata si fonda sulle
modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile oggetto di
appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale se ne
appropri avendone legittimamente la disponibilità per ragioni del suo ufficio o
servizio, ed eventuali artifizi vengono posti in essere successivamente al fine di
occultare l’illecito impossessamento o per assicurarsi l’impunità; si ravvisa,
invece, la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso se
lo procuri fraudolentemente facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi
del bene (Sezione 6, sent. n. 28020 del 27/6/2014, non mass.), inducendo la
parte lesa in errore mediante le condotte tipiche di artifizi o raggiri.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità e di questa sezione fonda
infatti la differenza tra le distinte figure di reato proprio sulle modalità del
possesso del denaro o d’altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione,

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disponibilità dell’utente, dall’altro, è solo con un atto illecito che dette somme

ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico
servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per
ragione del suo ufficio o servizio e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando
il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente,
facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (Sez. 6, n. 35852
del 06/05/2008, rv. 241186 e conformi Sez. 6, n. 32863 del 25/05/2011, rv.
250901; Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013, rv. 256595; Sez. 6 n. 41599 del
17/07/ 2013, rv. 256867; Sez. 6 n. 5087 del 23/01/2014, rv. 258051; Sez. 6 del

Quanto invece alla differenza tra peculato ed appropriazione indebita
aggravata dall’art. 61 n. 9, il peculato richiede, nel soggetto attivo, il possesso
del denaro per ragioni di ufficio o servizio, l’appropriazione indebita presuppone
che il possesso sia stato devoluto all’agente “intuitu personae” e l’abuso dei
poteri o l’inosservanza dei doveri servono all’autore non per procurarsi il
possesso ma ad agevolarlo nella realizzazione della condotta tipica.
Con riferimento alle restituzioni alle Poste Italiane s.p.a, delle somme a
titolo di rimborso, esse costituiscono condotte successive al reato e rientrano
nella sfera delle attività riparatorie che non consentono di qualificare
diversamente l’imputazione di peculato in “peculato d’uso”. Il delitto di peculato
d’uso di cui all’art. 314 comma 2 è configurabile solo in relazione solo a cose di
specie e non al denaro e presuppone il momentaneo utilizzo della cosa mobile.
4.

È del pari infondata l’osservazione, svolta nel secondo motivo, che

“qualsiasi altro impiegato avrebbe potuto utilizzare la postazione dell’imputato ed
eseguire qualunque tipo di operazione attraverso l’accesso al sistema
informatico”. Ed invero, solo le operazioni che l’imputato aveva effettuato allo
sportello hanno dimostrato la distorsione della regolare procedura che investe
tutte le attività tipiche dei rapporti tra gli utenti e le Poste.
5. Con il terzo motivo si lamenta l’insufficiente motivazione in relazione al
capo c) inerente il reato di furto aggravato a seguito di riqualificazione della
condotta eseguita dal giudice di primo grado. Viene rilevata l’incertezza, la
contraddittorietà della deposizione della teste Bianco Maria: il che rende
inammissibile il motivo non potendosi mettere in discussione in sede di
legittimità il contenuto dell’attività istruttoria, se non sotto il profilo del
travisamento della prova e non sotto il profilo della manifesta illogicità, poiché si
propone una diversa ricostruzione storica dei fatti che non è consentita.
6. Con il quarto motivo si lamentano le determinazioni che hanno condotto
alla determinazione della pena ed al riconoscimento di circostanze attenuanti
tipiche ed atipiche, nonché all’applicazione automatica della recidiva. Tuttavia,

6

06/02/2014, non mass.).

devono ritenersi inammissibili le censure in punto di trattamento sanzionatorio e
di diniego delle attenuanti.
E invero, è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad
una nuova valutazione di congruità della pena la cui determinazione non sia
frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5 n. 5582 del 30/9/2013,
rv. 259142), ipotesi che nel caso di specie non ricorre. La Corte di appello infatti,
oltre a ritenere equamente quantificata la pena determinata dal primo giudice ha
osservato che “la pena base determinata dal giudice di primo grado nella misura

dalla più favorevole normativa in vigore all’atto della consumazione”, così come
ha ritenuto equo l’aumento di mesi sei di reclusione per la continuazione con il
reato sub a) avente ad oggetto ben nove episodi di peculato, l’aumento di mesi
uno e giorni quindici di reclusione per ciascuno degli ulteriori reati in
contestazione; adeguatamente è stata rigettata la richiesta dell’applicazione
delle circostanze attenuanti generiche “in ragione del precedente specifico a suo
carico, della gravità e quantità degli episodi criminosi in contestazione,
dell’assoluto difetto di resipiscenza….”.

Di fronte alla richiesta di verifica dei

presupposti per l’applicazione della recidiva, la Corte rileva che essa è stata
effettuata a seguito di una complessiva disamina dei profili personologici del
ricorrente, del quale è stata accertata la concreta configurabilità di una maggior
colpevolezza e più accentuata pericolosità, anche alla luce della pervicacia della
condotta e della sfavorevole valutazione dei dati emergenti e dal’assenza di
elementi indicativi di resipiscenza.
7. Infine, correttamente la Corte ha escluso la concessione delle circostanze
attenuanti generali e speciali, nonché delle attenuanti generiche, non
ricorrendone in concreto gli elementi per il loro riconoscimento e non ritenendo
l’imputato meritevole di alcun trattamento maggiormente favorevole nei suoi
confronti. Di qui l’infondatezza del motivo, atteso che il giudice ha indicato
concrete e plausibili ragioni a sostegno del rigetto come sopra illustrate.

di anni tre e mesi sei di reclusione è assai prossima al minimo edittale previsto

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 05/04/2018

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