Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21313 del 05/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21313 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: AGLIASTRO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Kartit Badr, nato in Marocco il 23/12/1983

avverso la sentenza del 21/12/2016 della Corte di appello di Cagliari, Sezione
distaccata di Sassari;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mirella Agliastro;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Giovanni di Leo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari con sentenza
del 21/12/2016 confermava la sentenza di condanna del giudice dell’udienza
preliminare di Sassari in data 20/3/2015 nei confronti di Kartit Badr per il reato
di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 1 e 1 bis d.P.R. n. 309/90 in concorso

Data Udienza: 05/04/2018

con altre persone per le quali si procedeva separatamente, perchè commerciava
sostanze stupefacenti; in particolare forniva grammi 125,18 di eroina ad un altro
soggetto (che fungeva da corriere e veniva tratto in arresto), da destinare a due
individui, che erano stati i finanziatori, avendo inviato il denaro per l’acquisto
dello stupefacente e destinatari finali dello stesso, per il successivo smercio nella
zona di Sassari. Karti Badr veniva condannato alla pena di anni quattro di
reclusione ed euro 20.000,00 di multa.
L’attività illecita di smercio di stupefacente era stata monitorata attraverso

che doveva fornire lo stupefacente per essere immesso nel mercato locale dello
spaccio. I giudici di merito avevano riconosciuto la sua piena collaborazione fino
al buon esito del viaggio che doveva portare da Milano in Sardegna quantitativi
di stupefacente destinati allo spaccio su commissione di due connazionali
dimoranti nella provincia di Sassari. La condotta del Kartit era stata inquadrata
nell’alveo “della volontà di adesione che fornisce al concorrente un rafforzamento
circa la aspettativa di riuscita dell’impresa criminosa”,

essendo lo stesso

interessato all’arrivo e quindi alla disponibilità dello stupefacente nell’illecito
traffico. La Corte rilevava che Kartit era d’accordo con i complici e partecipava
attivamente alla condotta illecita concordata, era a conoscenza della condotta del
complice ed era consapevole di fornire la sua piena collaborazione nella
determinazione all’azione e fino al buon esito della stessa, concretando così una
piena compartecipazione criminosa.
2. Ricorre per cassazione Kartit Badr per il tramite del difensore di fiducia
per violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per errata
interpretazione dell’art. 120 cod. pen.: manifesta illogicità della motivazione.
La pronuncia di primo grado descriveva la condotta di Kartit Badr quale
concorrente materiale, complice nella complessa operazione di fornitura dello
stupefacente trasportato dal corriere Askari Lahcen in data 1/1/2011; la prova
del concorso era fornita da due conversazioni telefoniche intercettate nelle quali
il ricorrente faceva riferimento con linguaggio metaforico ad una “festa di
compleanno”. Il giudice di primo grado qualificava, secondo l’assunto difensivo,
la condotta di Kartit quale concorso materiale; il ricorrente ritiene che la specifica
contestazione di essere il fornitore dello stupefacente trasportato era stata
abbandonata dalla Corte di appello che protendeva per il contributo concorsuale
di tipo morale.
Come unico motivo di appello l’imputato, preso atto della modifica della
tipologia di concorso ascritta a Kartit Badr, eccepiva la diversa interpretazione
delle conversazioni intercettate e chiedeva diversamente qualificarsi la condotta
quale “connivenza” piuttosto che “concorso”. La Corte di appello aveva

operazioni di intercettazioni. L’imputato era interessato all’arrivo di un corriere

puntualizzato che il Kartit era a conoscenza della condotta del complice e
consapevole di fornire la sua piena collaborazione. Qualificava la
compartecipazione criminosa in termini di “volontà di adesione”.
Il ricorrente lamenta l’illogicità di tale affermazione poiché la Corte avrebbe
ritenuto “che la rappresentazione al soggetto agente (corriere Askari) e la
consapevolezza di ciò che egli va facendo (trasporto di stupefacente concordato
tra Askari ed i finanziatori) costituiscono ipotesi di concorso morale”. Anche a
volere seguire l’interpretazione delle conversazioni telefoniche proposte dai

stesse costituiscono “elemento sovrastrutturale” rispetto all’azione e quindi
configurano una ipotesi di “connivenza non punibile”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto inammissibile.
2. Perché possa parlarsi di concorso di persona nel reato è necessario, sotto
l’aspetto soggettivo, che esista nei compartecipi la coscienza e volontà di
concorrere con gli altri nella realizzazione del reato. È dunque necessaria la
consapevolezza della coordinazione delle forze degli altri concorrenti; sotto il
profilo oggettivo è necessario che il soggetto abbia apportato un contributo di
ordine materiale o anche solo psicologico idoneo, con un giudizio di prognosi
postuma, alla realizzazione della condotta tipica.
È pertanto indispensabile una coincidenza di volontà dei singoli concorrenti
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(1 comportamenti di partecipazione siano finalizzati all’evento. Rientrano nella
previsione dell’art. 110 anche le condotte di coloro che, non partecipando al
reato materialmente, hanno prestato un apporto morale nella forma (che in
questa sede interessa) dell’agevolazione delle condotte commesse dagli
esecutori materiali ovvero dell’effettiva influenza sull’autore materiale del reato,
rafforzando nel proposito criminoso.
Anche la occasionalità del contributo non esclude il concorso nel reato,
considerato che quest’ultimo si determina in presenza di una qualsiasi forma di
partecipazione alla esecuzione dell’illecito, tanto che il limite della configurabilità
del concorso è rappresentato dalla mera connivenza, la quale postula che
l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad
apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre quello richiede un
contributo partecipativo positivo – morale o materiale – all’altrui condotta
criminosa, che si realizza anche solo assicurando all’altro concorrente lo stimolo
all’azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo

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giudici di merito (non sindacabile in sede di legittimità), sostiene la difesa che le

palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 5, n. 2805 del
22/03/2013 – dep. 21/01/2014, Rv. 258953).
Ai fini della configurabilità del concorso morale non è necessaria
l’esplicazione di un’attività insostituibile ai fini della verificazione dell’evento, ben
potendo i diversi apporti eziologici, atteggiarsi in termini di semplice utilità o di
maggiore sicurezza nella consumazione del crimine. Non si deve pretendere la
prova positiva che, senza il contributo morale, il proposito non sarebbe stato
attuato, dovendosi invece considerare sufficiente la prova dell’obiettiva idoneità

posta in essere dal concorrente a produrre, ancorchè in misura modesta il
rafforzamento dell’altrui proposito. In materia di concorso di persone nel reato, il
contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forma
differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione
all’esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione,
rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o
autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di
esso). Ciò impone di precisare il contenuto della reale partecipazione in rapporto
di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti.
3. Allorquando all’imputato sia stato contestato di essere stato autore
materiale del fatto, non vi è “mutamento della contestazione” se il giudice lo
ritenga poi responsabile a titolo di concorso morale. Tale modifica non comporta
una trasformazione essenziale del fatto addebitato, nè può provocare
menomazione del diritto di difesa, poiché l’accusa di partecipazione materiale al
reato necessariamente implica, a differenza di quanto avverrebbe nell’ipotesi
inversa, la contestazione di un concorso morale nella commissione del reato. Il
ricorso va dichiarato inammissibile.
4.

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma

dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento
delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene
congruo determinare in 2.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 05/04/2018

in base alle regole della comune esperienza, della condotta consapevolmente

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