Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21312 del 09/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21312 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IARIA VINCENZO N. IL 21/10/1965
avverso la sentenza n. 15/2013 TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,
del 02/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 09/05/2016

Fatto e diritto
Per quanto ancora rileva, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di
Reggio Calabria ha confermato la decisione di primo grado, che aveva
condannato alla pena di giustizia Vincenzo lana, avendolo ritenuto responsabile
del reato di percosse in danno di Giuseppe Minniti.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che il Tribunale
aveva trascurato una serie di elementi favorevoli all’imputato e, in particolare, le

pena, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della
sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è inammissibile.
Quanto all’affermazione di responsabilità, in quanto il ricorrente neppure si cura
di indicare il contenuto delle dichiarazioni e degli altri elementi asseritamente
favorevoli all’imputato che sarebbero stati trascurati dal Tribunale.
Quanto al trattamento sanzionatorio, le censure sono del pari destituite di
specificità, tenuto conto della rilevata genericità del relativo motivo di appello e
comunque della razionalmente valorizzata gravità della condotta.
Quanto poi alla sospensione condizionale della pena, si tratta di richiesta
manifestamente infondata alla luce dell’art. 60 del d.lgs. n. 274 del 2000.
Alla inammissibilità del ricorso consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, in data 9 maggio 2016
Il Componente estensore

Il Pre dnte

deposizioni dei testi della difesa (primo motivo) e si lamenta l’eccessività della

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