Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21312 del 05/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21312 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: AGLIASTRO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Singh Rachpal nato in India (ES) il 20/08/1968

avverso la sentenza del 17/10/2016 della Corte di appello di Venezia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Mirella Agliastro;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Giovanni Di Leo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 05/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Venezia con sentenza in data 17/10/2016 in
parziale riforma della sentenza in data 21/12/2015 del Tribunale di Vicenza,
qualificato il capo 1) ai sensi dell’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, riduceva la
pena inflitta a Singh Rachpal ad anni quattro e mesi uno di reclusione ed euro
19.000,00 di multa. L’imputazione riguardava due reati: uno relativo alla vendita

illecita al fine di offerta in vendita di grammi 5.042 di “paglia di papavero”. In
primo grado l’imputato era stato condannato alla pena di anni quattro e mesi tre
di reclusione; dagli atti si evince che l’imputato gestiva un negozio in cui un terzo
aveva acquistato un sacchetto di “paglia di papavero” del peso di 120 grammi;
nello stesso negozio gli agenti avevano rinvenuto uno scatolone contenente otto
sacchetti di “paglia di papavero” del peso complessivo di 914 grammi, nonché un
marsupio contenente 3.040 euro in contanti; inoltre nell’autovettura
parcheggiata davanti al negozio in uso all’imputato era stata trovata “paglia di
papavero” nella misura di 4,127 chilogrammi divisa in 37 sacchetti.
Nel corso del giudizio di primo grado, a seguito di accertamento peritale
emergeva che la sostanza sequestrata conteneva: grammi 4.563,2 di “paglia di
papavero”, grammi 25,1 di morfina e grammi 7,9 di codeina, quantitativo
complessivamente corrispondente a n. 1.004 dosi attive.
Il principale motivo di gravame in appello aveva riguardato la testimonianza
del teste Kumar Neeraj perché la difesa contestava la legittimità dell’acquisizione
del relativo verbale disposta dal Tribunale ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. e
ne deduceva l’inattendibilità. Si trattava del verbale di sommarie informazioni
testimoniali rese ai CC in data 17/5/2014 e l’acquisizione era avvenuta
all’udienza del 29/5/2015. L’atto di appello non contestava l’effettiva
irreperibilità del teste nel momento in cui era stato citato a comparire come
teste, ma osservava che tale irreperibilità era prevedibile nel corso delle indagini
preliminari e quindi la sua testimonianza doveva essere assunta nelle forme
dell’incidente probatorio.
La

difesa

evidenziava

che all’epoca delle

indagini

Kumar era

tossicodipendente, si era da poco trasferito ad Arzignano dove non aveva né
lavoro, né casa, né famiglia, il che rendeva probabile e prevedibile un futuro
allontanamento del soggetto ancorchè regolarmente presente sul territorio
nazionale. La Corte di appello osservava invece che all’epoca delle sommarie
informazioni testimoniali, il Kumar era stato identificato tramite carta di identità
rilasciata il 20/12/2013 (era stato sentito dai Carabinieri il 17/5/2014) e

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ad un altro soggetto di grammi 121 di “paglia di papavero” e l’altro di detenzione

risultava residente in Montecchio Maggiore, disoccupato, coniugato e assuntore
di sostanze stupefacenti.
La Corte rilevava, sul piano del trattamento sanzionatorio, che l’atto di
appello non proponeva motivi di gravame, il Tribunale aveva già riconosciuto la
continuazione tra i reati e le attenuanti generiche. All’epoca dei fatti era già
intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 25/2/2014 e la pena
base per il più grave reato di cui al capo 2) era stata contenuta nel minimo
edittale di cui alla legge n. 49/2006 e quindi il Tribunale “aveva applicato la

non impugnata dal Pubblico Ministero”.
Pertanto la Corte aveva confermato la pena base di anni sei di reclusione ed
euro 27.000,00 di multa ridotta per le generiche ad anni quattro di reclusione ed
euro 18.000,00 di multa, era stato ridotto, invece, l’aumento per continuazione
nella misura di un mese di reclusione ed euro 1.000,00 di multa con una pena
finale di anni quattro mesi uno di reclusione ed euro 19.000,00 di multa.
In ordine alla confisca del denaro in sequestro non sono stati proposti motivi
di gravame.

2. Ricorre per cassazione Singh Rachpal personalmente, per il seguente
motivo: ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. Si lamenta l’errata
interpretazione e violazione dell’art. 512 cod. proc. pen.
Si contesta che l’acquisizione in giudizio delle sommarie informazioni
testimoniali rilasciate dal teste Kumar Neeraj fosse stata processualmente
corrette, infatti, le s.i.t. era state assunte nell’immediatezza del fatto ed erano
diventate “irripetibili” nel corso del dibattimento per “l’irreperibilità” del soggetto
dichiarante, nella specie sarebbe leso il principio del contraddittorio che ha
impedito di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese alla Polizia Giudiziaria
in un contesto rimasto non accertato. Il verbale reso ai militari in data
17/5/2014, è transitato nel fascicolo del dibattimento con l’intento di assicurare
al processo “l’unico atto utilizzabile contro l’imputato” per chiederne la condanna
per spaccio, e invece tali s.i.t. non possono in nessun modo sostituire l’audizione
del teste al dibattimento.
La sopravvenuta irreperibilità del teste non poteva costituire una sorpresa,
poiché il soggetto si era trasferito da poco tempo ad Arzignano, non aveva lavoro
né familiari e non vi erano serie prospettive di un suo radicamento nella zona. E
in più il Kumar era soggetto tossicodipendente. Era dunque prevedibile che lo
stesso si sarebbe reso irreperibile entro poco tempo.

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norma abrogata, statuizione non emendabile perché favorevole all’imputato e

Ritiene il ricorrente che l’acquisizione del verbale reso in epoca precedente
al dibattimento è ammessa nei soli casi di sopravvenuta ed imprevedibile
impossibilità di convocare il teste ad un’udienza dibattimentale.
Il meccanismo dell’art. 512 cod. proc. pen. è una deroga eccezionale al
sistema di acquisizione delle prove, mentre l’ordinaria acquisizione delle prove
che possono sfumare, è costituita dall’incidente probatorio.
La difesa ritiene che il Kumar, dal momento che si era già trasferito dal
paese di Montecchio Maggiore ad Arzignano era da considerare un soggetto

dall’India all’Europa e pertanto dovevano essere prevedibili ulteriori spostamenti
dal luogo in cui era stato assunto a sommarie informazioni. Era anche
prevedibile che una volta fermato e identificato e riconosciuto dai Carabinieri
come soggetto privo di attività lavorativa e tossicodipendente, poteva essere
oggettivamente prevedibile che si sottraesse anche dalla cittadina nella quale era
stato assunto come teste.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere disatteso.
2. La disposizione dell’art. 512 cod. proc. pen. prevede che possa essere
data lettura in dibattimento degli atti assunti dalla polizia giudiziaria quando, per
fatti o circostanze imprevedibili, ne sia divenuta impossibile la ripetizione.
La giurisprudenza ha chiarito che la valutazione circa la prevedibilità o meno
della successiva impossibilità di esame dibattimentale va compiuta dal giudice ex
ante

e quindi con riferimento alle conoscenze che la parte processuale

interessata alla testimonianza aveva al momento in cui avrebbe potuto chiedere
l’incidente probatorio. Inoltre il giudizio su tale prevedibilità va compiuto in
concreto utilizzando adeguate massime di esperienza.
Nel caso di specie, si era proceduto con giudizio immediato e nel momento
dell’emissione del decreto, le informazioni esistenti sul testimone lo indicavano
come soggetto extracomunitario regolarmente residente sul territorio nazionale
ma privo di occupazione lavorativa. La circostanza di mancanza di attività
lavorativa non costituisce elemento che renda prevedibile l’allontanamento del
soggetto, al pari della presa in considerazione della condizione di
tossicodipendenza. Breve era stato il termine tra le dichiarazioni rese ai
Carabinieri il 17/5/2014 e l’emissione del decreto di giudizio immediato del r
15/6/2014.

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itinerante disponibile a spostarsi, per avere addirittura cambiato continente

3. Quanto alla inattendibilità del teste Kumar, secondo la difesa lo stato di
tossicodipendenza, le condizioni psicofisiche e l’interesse personale, avrebbero
portato alla “imprecisione” di talune affermazioni. Tuttavia la Corte ha rilevato
che non vi erano motivi di contrasto tra il teste e l’imputato, peraltro neanche
prospettato dalla difesa; sulle condizioni psicofisiche nulla la Polizia Giudiziaria ha
rilevato che impedissero al teste di rendere valida testimonianza, la dedotta
tossicodipendenza non era tale da provocare alterazioni permanenti delle facoltà

adeguate condizioni fisiche. Il teste aveva qualificato l’imputato come
“proprietario”, la circostanza era stata desunta dalla presenza dell’imputato
all’interno dell’esercizio e peraltro l’imputato aveva poi ammesso che l’attività
gestita all’interno dei locali era sua, assieme alla moglie.
4. È da rilevare che non viene contestata l’infruttuosità delle ricerche o il
mancato approfondimento degli accertamenti per rintracciare il teste, bensì la
valutazione che ha effettuato il Tribunale in ordine alla ritenuta “impossibilità
oggettiva” di reperire il teste. Tuttavia appare condivisibile la motivazione non
apparente e non manifestamente illogica o contraddittoria con cui il Tribunale ha
espresso un apprezzamento sulla ragionevole impossibilità di ritrovare Kumar.
Peraltro, la Corte di appello ha adeguatamente valutato che le dichiarazioni del
teste non costituivano il fondamento esclusivo e determinante dell’affermazione
di colpevolezza: il quantitativo rinvenuto di droga, l’esistenza del punto vendita e
la gestione dell’attività commerciale erano state oggetto di constatazione da
parte della polizia giudiziaria intervenuta, elementi tutti che consentono di
ritenere che anche in assenza delle dichiarazioni del connazionale, la
responsabilità dell’imputato emerge aliunde, con ciò smentendo l’affermazione
della difesa che le dichiarazioni dell’acquirente costituiscono l’unica fonte di
prova per l’affermazione della responsabilità (Sezione 1, sent. n. 14243 del
26/11/2015, rv. 266602, secondo la quale le dichiarazioni pre-dibattimentali rese
in assenza di contraddittorio, ancorchè legittimamente acquisite non possono,
conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea in applicazioni
dell’art. 6 della CEDU, fondare in modo esclusivo o significativo l’affermazione
della responsabilità penale, evenienza che nel caso di specie, non si sono
verificate). Il ricorso deve essere pertanto respinto.
5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

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intellettive. In ogni caso, il teste era stato fermato all’uscita del negozio ed era in

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 05/04/2018

Il Consigliere estensore
Mirella Agliastro
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