Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21311 del 09/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21311 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANTONOCITO ANGELO N. IL 01/02/1972
avverso la sentenza n. 5036/2014 TRIBUNALE di CATANIA, del
17/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 09/05/2016

Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catania ha applicato, ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., ad Angelo Santonocito la pena di mesi otto di
reclusione, in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del
2011.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale
si lamentano vizi motivazionali.
Il ricorso è inammissibile.

202270) che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica
motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti
emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una
motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata
compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non ricorrono le condizioni per la
pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Nel caso di specie, peraltro, il richiamo della sentenza impugnata alle risultanze
del procedimento è contrastato dal ricorrente in termini assolutamente generici.
Del tutto generiche sono anche le restanti censure.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
.0deternninare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma in data 9 maggio 2016
Il Componente estensore

tI Preside/ te

Al riguardo, va ribadito (Sez. U, sent. n. 10372 del 27/9/1995, Serafino, Rv.

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