Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21311 del 05/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21311 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: AGLIASTRO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Menegazzo Davide, nato a Treviso il 11/6/1977

avverso la sentenza del 24/01/2017 della Corte di appello di Venezia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mirella Agliastro;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Giovanni Di Leo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per
sopravvenuta carenza di interesse;

Data Udienza: 05/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 24/01/2017 la Corte di appello di Venezia, in
parziale riforma della sentenza resa il 10/3/2016 dal giudice per le indagini
preliminari di Venezia, nei confronti di Menegazzo Davide, imputato del reato di
cui agi artt. 81 cpv, 110 cod. pen. 73 comma 1 d.P.R. 309/90, in Venezia
29/1/2015, rideterminava la pena in anni quattro, mesi quattro di reclusione ed

2. Ricorre per cassazione Menegazzo Davide personalmente, per i seguenti
motivi:
1) violazione della legge penale ai sensi degli artt. 192, 546 comma 1 lett.
e) in rel. all’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. con riguardo alle
importazioni di stupefacente del 27/3/2014 e del 19/7/2014;
2) violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) erronea applicazione dell’art.
606 comma 1 lett. b) e art. 73 comma 7 d.P.R. n. 309/90 omessa considerazione
della collaborazione prestata dall’imputato nel corso delle indagini.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Con dichiarazione del 27/12/2017 Menegazzo Davide, personalmente, ha
manifestato la volontà di rinunciare al ricorso presentato il 09/05/2017.
La rinuncia comporta la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione ai
sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia
all’impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e
della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, perché l’art. 616
cod. proc. pen. non fa distinzione tra le ipotesi di inammissibilità previste dall’art.
606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall’art. 591 cod. proc.
pen. (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 26737301; Sez. 6, n. 26255 del
17/06/2015, Rv. 263921; Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015, Rv. 263400).
Ne deriva che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.500, determinata secondo equità, in favore
della Cassa delle ammende.

2

euro 16.000,00 di multa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500 in favore della Cassa delle
ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Mirella Agliastro

Giacomo Jaoloni

9
-„IfJ

Così deciso il 05/04/2018

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