Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2131 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2131 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CONTE MARIO N. IL 30/05/1956
avverso la sentenza n. 220/2012 TRIB.SEZ.DIST. di GAETA, del
19/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 16/11/2012

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.11 Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, con sentenza emessa il
19/03/2012, ex art. 444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di Mario Conte imputato del reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 09 Ottobre 1990 n. 309,
come contestato in atti – la pena di mesi dieci di reclusione ed C 2.200,00 di
multa.

legge, ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla mancata concessione
delle attenuanti generiche.
3.Le censure dedotte nel ricorso sono manifestamente infondate. La
concessione delle attenuanti generiche non rientrava nell’accordo raggiunto tra le
parti e posto a base della richiesta di applicazione pena, ex art. 444 cod. proc.
pen., come avanzata in atti.

4. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Mario Conte
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 16 Novembre 2012
Il Componente estensore

2. L’ interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

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