Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21308 del 09/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21308 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VAMPO SALVATORE
avverso la sentenza n. 50/2014 TRIBUNALE di TORINO, del
23/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

Data Udienza: 09/05/2016

Fatto e diritto
1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Torino, in riforma della
decisione di primo grado, ha assolto Vincenzo De Giulio, per non avere
commesso il fatto, dal reato di lesioni, contestato come commesso in danno di
Salvatore Vampo.
Quest’ultimo, parte civile, ha personalmente proposto ricorso per cassazione,
lamentando violazione di legge.
2.

Il ricorso è inammissibile, in quanto risulta sottoscritto dalla parte

Tribunale di Treviso.
È noto, infatti, che la parte civile non ha il diritto di proporre personalmente
ricorso per cassazione, atteso che la disposizione di cui alla prima parte dell’art.
613 cod. proc. pen., secondo la quale, in deroga alla regola generale della
necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale, è consentito
alla “parte” di sottoscrivere personalmente il ricorso, è applicabile unicamente
nei confronti dell’imputato, non potendo le parti private diverse dall’imputato
stare in giudizio se non “col ministero di un difensore munito di procura speciale”
ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen. (la giurisprudenza di questa Corte, sulla scia
di Sez. U, n. 24 del 16/12/1998 – dep. 19/01/1999, Messina, Rv. 212077, è
assolutamente costante: v., ad es., di recente Sez. 6, n. 32563 del 04/06/2010,
Egiziano, Rv. 248347).
Né sono ravvisabili indici che consentano, sulla base di dati esteriori di ritenere
che un difensore abilitato abbia inteso fare propri i motivi di ricorso e assumerne
la paternità.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, in data 9 maggio 2016
onente estensore

Il Pre dente

personalmente, che ha poi provveduto a depositarlo presso la cancelleria del

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