Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21308 del 05/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21308 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CORBO ANTONIO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. Pinto Sergio, nato ad Altamura il 12/12/1961
2. Pinto Francesco, nato ad Altamura il 12/07/1981
3. Cavotta Davide, nato ad Altamura il 26/01/1981

avverso la sentenza in data 08/11/2016 della Corte d’appello di Bari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale
Giovanni Di Leo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per essere il reato estinto per prescrizione;
udito, per tutti i ricorrenti, l’avvocato Raffaele Quarta, che ha chiesto
l’accoglimento dei ricorsi.

Data Udienza: 05/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 8 novembre 2016, la Corte di appello di
Bari, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bari, ha
confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Sergio Pinto, Francesco
Pinto e Davide Cavotta per aver illecitamente detenuto, in concorso tra loro,
sostanza stupefacente del tipo eroina, per un totale di 26 grammi lordi con
percentuale di purezza del 28,38 %, a norma dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n.

tutti, la pena in quattro anni di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, previa
concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte
di appello indicata in epigrafe l’avvocato Raffaele Quarta, quale difensore di
fiducia di Sergio Pinto, Francesco Pinto e Davide Cavotta, con due distinti ricorsi,
uno per Francesco Pinto e Davide Cavotta e l’altro per Sergio Pinto.
Successivamente, l’avvocato Raffaele Quarta ha presentato una memoria
per tutti i ricorrenti.

3. Il ricorso proposto nell’interesse di Francesco Pinto e Davide Cavotta è
articolato in due motivi.
3.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art.
606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla sussistenza del
reato.
Si deduce che il giudizio di colpevolezza è fondato sulle dichiarazioni dei due
ufficiali di polizia giudiziaria, sebbene le stesse siano intrinsecamente
contraddittorie e contrastate da quelle del teste a discarico Francesco Clemente,
fraintese dalla sentenza impugnata, nonché da quelle del coimputato Davide
Cavotta. Precisamente, si rappresenta che Francesco Clemente ha dichiarato: -)
di essersi recato a casa di Sergio Pinto per effettuare riparazioni; -) di aver
guardato sul tavolo sul quale poi è stata rinvenuta la droga in contestazione
senza notare alcunché; -) di essere poi uscito di casa in compagnia del
medesimo Sergio Pinto, il quale gli aveva detto di dover rientrare in casa per
prendere qualcosa; -) di aver visto in quel frangente arrivare due persone, che
avevano parlato con Pinto ed erano entrate anch’esse in casa; -) di essere stato
invitato «a seguito di tale arrivo» da quest’ultimo di andare via; -) di aver poi
saputo che le due persone sopraggiunte erano Carabinieri in borgese, i quali
avevano proceduto all’arresto di Pinto. Si aggiunge che Davide Cavotta ha
ammesso di aver detenuto la droga personalmente. Si conclude, quindi, che le
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309 del 1990, commesso in data 27 novembre 1999, ed ha rideterminato, per

affermazioni dei Carabinieri secondo cui Francesco Pinto sarebbe stato presente
accanto a Davide Cavotta, mentre questo “maneggiava” la droga, sono del tutto
inattendibili.
3.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento
all’art. 73, commi 1 e a 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a
norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo
alla mancata applicazione della fattispecie della lieve entità.
Si deduce che la Corte d’appello ha escluso la configurabilità della fattispecie

spaccio da parte dei tre imputati e una minima organizzazione. Si contesta che la
sussistenza di un’attività prodromica allo spaccio non è corrispondente alla realtà
e che il profilo organizzativo è compatibile con la fattispecie di lieve entità, come
risulta dalla espressa previsione del reato di associazione per delinquere
finalizzata alla commissione di fatti di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del
1990. Si osserva, ancora, che dalla droga rinvenuta sono ricavabili 28 dosi – e
non 295 dosi come afferma la sentenza impugnata – perché il tasso soglia
corrisponde a 250 mg., ed il criterio della dose singola da 25 mg. non è
realistico, come infatti si ritiene espressamente nella giurisprudenza di merito. Si
aggiunge che andrebbe considerato che parte della droga aveva destinazione al
consumo personale.

4. Il ricorso proposto nell’interesse di Sergio Pinto è articolato in due motivi.
4.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento
all’art. 110 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma
1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla sussistenza del reato.
Si deduce che il giudizio di colpevolezza è fondato sulla presenza di Sergio
Pinto in prossimità del luogo di spaccio e sulla riferibilità al medesimo della
disponibilità dell’appartamento in cui è stata rinvenuta la droga, materialmente
rinvenuta sul tavolo presso il quale si trovavano Francesco Pinto e Davide
Cavotta. Si rileva che, in realtà, non si è individuato alcun contributo materiale
all’altrui condotta criminosa.
4.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento
all’art. 73, commi 1 e a 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a
norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo
alla mancata applicazione della fattispecie della lieve entità.
Il motivo è identico al secondo motivo del ricorso di Francesco Pinto e
Davide Cavotta.

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di lieve entità perché ha ritenuto che fosse ravvisabile un’attività prodromica allo

5. Nella memoria, si ribadiscono le argomentazioni esposte nei ricorsi, e si
citano ulteriori decisioni di merito in ordine ai criteri da seguire per individuare la
dose-base da considerare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono complessivamente infondati per le ragioni di seguito
precisate.

questioni poste nel primo motivo dei ricorsi di Francesco Pinto e Davide Cavotta,
poi quelle formulate nel primo motivo del ricorso di Sergio Pinto, quindi quelle
dedotte nel secondo motivo di tutti e tre i ricorsi.
Invero, le questioni poste nel primo motivo dei ricorsi di tutti e tre gli
imputati attengono alla ricostruzione del fatto; inoltre, quelle poste negli atti di
impugnazione di Francesco Pinto e di Davide Cavotta, in quanto concernenti la
stessa sussistenza del fatto di detenzione illecita di stupefacente, sono
preliminari rispetto a quelle prospettate nell’atto di impugnazione di Sergio Pinto,
che attengono alla attribuibilità allo stesso dell’accadimento oggetto di
contestazione. Le questioni dedotte nel secondo motivo dei ricorsi di tutti e tre
gli imputati, invece, devono essere affrontate alla fine, perché, formulate in
termini pressoché identici, riguardano la qualificazione giuridica del fatto, e
precisamente la sua sussunnibilità nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5,
d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Le censure formulate nel primo motivo dei ricorsi di Francesco Pinto e di
Davide Cavotta contestano che i due imputati avessero la disponibilità della
droga indicata nel capo di imputazione o che, comunque, la stessero
“lavorando”, in particolare denunciando il fraintendimento delle dichiarazioni di
Francesco Clemente e la sottovalutazioni di quelle di Davide Cavotta.
La sentenza impugnata premette, anche riportando quanto indicato nella
sentenza di primo grado, che, secondo le convergenti deposizioni dei due
Carabinieri autori dell’intervento, sul tavolo della cucina dell’abitazione in cui si
trovavano gli imputati, sono stati rinvenuti: a) la somma di 576.000 lire
suddivisa in banconote di vario taglio; b) un bilancino di precisione; c) una busta
in plastica contenente «due pezzi di eroina in “pietra” ancora da tagliare», ed
ulteriore eroina sbriciolata in polvere; d) un’altra busta in plastica contenente
ulteriore eroina; e) un barattolo in rame contenete sostanza in polvere di colore
scuro «già frullata»; f) tre buste in carta contenenti sostanza in polvere di colore
bianco; g) un rotolo di carta stagnola; h) un contenitore in carta stagnola
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Per ragioni di linearità e di comprensione, si esamineranno dapprima le

contenente sostanza in polvere. Precisa, poi, che l’eroina presente nel primo
involucro era pari a 25,221 grammi, mentre quella presente nel secondo
involucro era pari a 1,7099 grammi, e che «vicino al tavolo» sul quale era stata
trovato quanto precedentemente indicato erano presenti sia Francesco Pinto, sia
Davide Cavotta, entrambi «intenti […] a maneggiare sostanza stupefacente».
La Corte d’appello, quindi, esamina la tesi difensiva, che, sulla base, in
particolare, delle dichiarazioni dell’imputato Davide Cavotta e del teste Francesco
Clemente, sostiene l’inattendibilità della versione dei Carabinieri, o, comunque,

svolgimento di questa analisi, rappresenta, innanzitutto, che le dichiarazioni di
Cavotta, il quale ha negato di aver “trattato” lo stupefacente ed ha affermato di
avere semplicemente detenuto eroina per fumarla, sono inaffidabili, anche per i
plurimi contrasti tra quanto dichiarato in dibattimento e quanto dichiarato al
G.i.p. nell’interrogatorio di garanzia: si evidenzia, tra l’altro, che il ricorrente solo
a dibattimento ha riferito della presenza in casa di Francesco Clemente, ha
ammesso la natura stupefacente della sostanza rinvenuta, sia pure indicandola
come “scorta” per il proprio fabbisogno personale, ed ha negato la presenza sul
tavolo della droga e dell’altro materiale indicato dai Carabinieri. Il giudice di
secondo grado, inoltre, rileva che la dichiarazione di Francesco Clemente, il quale
ha affermato di essere stato a casa degli imputati per una riparazione, di aver
notato Cavotta intento a guardare la televisione, di non aver visto nulla sul
tavolo e di non aver “sentito” odori “strani”, quand’anche ritenuta credibile, non
è risolutiva: non è certo che Clemente incontrò i Carabinieri uscendo da casa, e,
quindi, in ogni caso, non può sostenersi che detta deposizione accredita la tesi
secondo cui la droga e gli altri oggetti furono posti sul tavolo dai militari.
La sentenza impugnata, infine, osserva che la piena attendibilità delle
dichiarazioni dei Carabinieri è confermata anche dalla «totale assenza di ragioni
che avrebbero dovuto indurre i militari operanti a precostituire le prove in danno
dei tre imputati».
Così argomentate, le conclusioni della Corte d’appello si presentano
pienamente corrette, e le censure dei ricorrenti, più che denunciare vizi logici o
giuridici, tendono a formulare una richiesta di rivalutazione degli elementi di
prova ai fini di una diversa ricostruzione del fatto.

3. Le censure formulate nel primo motivo del ricorso di Sergio Pinto
contestano che la colpevolezza di questo imputato non può essere desunta dalla
riferibilità alla sua persona della disponibilità dell’appartamento in cui avveniva la
“lavorazione” della droga, e dalla sua presenza sul posto.

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l’estraneità di Francesco Pinto alla detenzione dello stupefacente. Nello

La sentenza impugnata rappresenta che l’attività in corso, «per le sue
precipue modalità di svolgimento», non poteva essergli ignota e che la messa a
disposizione dell’appartamento «per il confezionamento delle dosi da spacciare
con l’ausilio di strumenti tipici di tale attività delittuosa costituisce elemento in
fatto di assoluta pregnanza».
La conclusione indicata non può ritenersi manifestamente illogica, se si
considera che, per quanto esposto anche riportando le indicazioni della sentenza
di primo grado, i Carabinieri, immediatamente prima di accedere all’interno

dall’abitazione, e, poi, bloccatolo, entrarono nell’abitazione e notarono Francesco
Pinto e Davide Cavotta «seduti innanzi al tavolo della cucina ed intenti a
maneggiare sostanza stupefacente e materiale da taglio».

4. Le censure esposte nel secondo motivo di tutti i ricorsi contestano il
mancato riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n.
309 del 1990, in particolare deducendo che il profilo organizzativo dell’attività
svolta è compatibile con l’ipotesi della lieve entità, e che, in realtà, le dosi
ricavabili sono 28 e non 295.
4.1. Occorre premettere che il Collegio condivide l’orientamento
giurisprudenziale secondo cui, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, la
fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è
configurabile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per
una complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali
complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni
limitati e che riconnprende anche la detenzione di una provvista per la vendita
che, comunque, non sia superiore – tenendo conto del valore e della tipologia
della sostanza stupefacente – a dosi conteggiate a “decine” (cfr., in particolare,
Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068). Il Collegio, inoltre,
ritiene che lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale,
ma inserita in un’attività criminale organizzata o professionale, non è di per sé
incompatibile con la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del
1990, in quanto tale principio è desumibile dall’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309
del 1990, che prevede un’attenuante per l’ipotesi di associazione finalizzata alla
commissione di fatti di detenzione e cessione di lieve entità, cioè riferiti al c.d.
piccolo spaccio, ancorché organizzato (in questo senso v. Sez. 6, n. 28251 del
09/02/2017, Mascali, Rv. 270397).
4.2. Ciò posto, però, la vicenda in esame, per come ricostruita dai giudici di
merito, è correttamente qualificata a norma dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309

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dell’appartamento in cui trovarono la droga, videro Sergio Pinto uscire

del 1990, alla luce di una valutazione del dato “quantitativo” della sostanza
detenuta e dei profili organizzativi della condotta accertata.
4.2.1. Per quanto concerne il “quantitativo” dell’eroina sequestrata, è fuori
discussione che questa era pari a circa 26 grammi complessivi, con grado di
purezza pari al 28,38 %, ed un principio attivo pari a 7,399 grammi.
Tuttavia, mentre secondo la sentenza impugnata questo stupefacente era
idoneo a confezionare ben 295,96 dosi, secondo la difesa la sostanza consentiva
di ricavare solo 28 dosi.

d’appello prende come termine di raffronto la dose media singola drogante di
eroina indicata dal d.m. Ministero della Salute dell’Il aprile 2006, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2006, e pari a 25 milligrammi; la
difesa, invece, prende come termine di raffronto la quantità massima detenibile
di eroina indicata dal medesimo decreto, e pari a 250 milligrammi. E’ utile
precisare che, nel decreto ministeriale citato, la dose media singola drogante
corrisponde alla «quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a
produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente»,
individuata da una commissione di esperti e tossicologi, mentre la quantità
massima detenibile è stata convenzionalmente determinata in sede “politica”
come limite al di sopra del quale la detenzione dello stupefacente non può
presumersi destinata, salvo prova contraria, all’uso esclusivamente personale del
detentore.
Il Collegio ritiene immune da vizi il riferimento alla dose media singola
drogante come criterio di valutazione quantitativa della sostanza: la stessa ha
già di per sé un autonomo significato di scambio, essendo autonomamente
sufficiente a produrre un effetto stupefacente anche per il tossicodipendente.
4.2.2. Chiarito questo profilo, risulta corretta anche la valorizzazione del
profilo organizzativo, desunto dalla “consistenza” dello stupefacente, costituito
da «due pezzi di eroina in pietra da tagliare», e dalla disponibilità di materiale
utile a confezionare singole dosi.
E’ ragionevole, infatti, desumere dai precisati elementi la capacità degli
imputati di approvvigionarsi da “grossisti” di quantitativi non modesti di sostanza
stupefacente e di diffondere la stessa sul mercato.
Del resto, coerente con questa conclusione è anche l’ulteriore circostanza
del rinvenimento sul tavolo di “lavoro” della somma di 576.000 lire suddivisa in
banconote di vario taglio.

5. Alla complessiva infondatezza delle censure proposte segue il rigetto dei
ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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La ragione di questa differenza è nel parametro di riferimento: la Corte

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 5 aprile 2018

Antonio Corbo

Il Presidente
Giacomo Faoloni

Il Consigliere estensore

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