Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21307 del 05/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21307 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CORBO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Monti Giuseppe, nato a Modica il 14/11/1984

avverso la sentenza in data 16/11/2016 della Corte d’appello di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale
Giovanni Di Leo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l’avvocato Natale Di Stefano, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 16 novembre 2016, la Corte di appello di
Catania, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa, ha
confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Giuseppe Monti per il
reato di detenzione illecita continuata di sostanza stupefacente di tipo cocaina a
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Data Udienza: 05/04/2018

norma dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso tra dicembre
2006 ed agosto 2007, ed ha rideterminato la pena in otto anni ed otto mesi di
reclusione ed euro 37.000,00 di multa, applicando la continuazione anche con
altri reati per i quali era già intervenuta sentenza irrevocabile, e la diminuente
per il rito, ma con diniego delle circostanze attenuanti generiche.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di
appello indicata in epigrafe l’avvocato Natale Di Stefano, quale difensore di

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli
artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, e 192 cod. proc. pen., nonché vizio di
motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,
avendo riguardo alla sussistenza del reato.
Si deduce che l’affermazione della penale responsabilità non può fondarsi
esclusivamente sulle parole captate nel corso delle intercettazioni telefoniche,
salvo che gli elementi acquisiti assumano valenza indiziaria e posseggano i
caratteri della gravità, precisione e concordanza. Si rileva, poi, che la Corte
d’appello ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità prendendo a
base la conversazione n. 52 del 12 aprile 2006, in cui il ricorrente aveva detto:
«io parlando con te, se te lo dico non mi credi, ho 100 grammi di co.. di roba …»,
ma senza rinvenire validi riscontri: si era infatti indicato a supporto un sequestro
effettuato ben tre mesi prima, in data 13 gennaio 2006, e nei confronti di
persone con le quali Giuseppe Monti non aveva alcun rapporto, solo perché
queste avevano ricevuto la droga da persona, Antonino Roccasalva, la cui figlia
era sentimentalmente legata al ricorrente. Si aggiunge che la sentenza di primo
grado aveva espressamente affermato che «l’azione illecita sviluppata dal Monti
Giuseppe appare abbastanza indipendente» da quella della famiglia Roccasalva.
Si osserva, quindi, che le altre conversazioni intercettate si caratterizzano per un
linguaggio criptico e plurisignificante.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento
agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e 192 cod. proc. pen., nonché
vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc.
pen., avendo riguardo alla mancata applicazione della fattispecie della lieve
entità.
Si deduce che l’esclusione della fattispecie della lieve entità è frutto di un
vizio logico della sentenza impugnata. Precisamente, non si è data spiegazione al
rilievo difensivo, formulato nell’atto di appello, secondo cui l’affermazione
intercettata in ordine alla disponibilità di cento grammi di cocaina era una mera
“vanteria”, come dimostrato dal fatto che il ricorrente aveva contestualmente
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fiducia di Giuseppe Monti, articolando quattro motivi.

asserito di possedere 20.000,00 euro, certamente non correlabili allo
stupefacente per i prezzi correnti sul mercato. Né la questione può dirsi risolta
nei termini indicati dalla Corte d’appello, ritenendo le affermazioni sulla
disponibilità del denaro e quelle sulla disponibilità della droga tra loro del tutto
indipendenti.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento
all’art. 62-bis cod. pen., ed anche per omessa motivazione, a norma dell’art.
606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata

Si deduce che la sentenza impugnata ha valorizzato esclusivamente la
pluralità di precedenti penali a carico del ricorrente, e, contraddittoriamente, ha
comunque applicato il minimo edittale.
2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento
all’art. 81 cod. pen., ed anche per omessa motivazione, a norma dell’art. 606,
comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla erronea applicazione
della disciplina della continuazione.
Si deduce che era stato richiesto lo scioglimento del cumulo giuridico e
l’applicazione dell’indulto. In particolare, si sarebbe dovuta dichiarare la
prescrizione per i reati di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990,
eliminando la pena di quattro mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché espone censure diverse da quelle
consentite in sede di legittimità, nonché prive della specificità normativamente
richiesta, ed in ogni caso manifestamente infondate.

2. Il primo motivo di ricorso critica la sentenza impugnata nella parte in cui
ha ritenuto configurabile il reato di cui detenzione e cessione illecita di sostanza
stupefacente sulla sola base di affermazioni espresse nel corso di conversazioni
intercettate, deducendo l’assenza di riscontri esterni.
Deve premettersi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di
stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere
dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia
operato il sequestro della sostanza stupefacente, la loro valutazione, ai sensi
dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con
particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive
del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell’imputato deve essere fondata
in ogni caso su un dato probatorio “al di là di ogni ragionevole dubbio”,
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concessione delle circostanze attenuanti generiche.

caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto
delle eventualità più remote (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 27434de1 14/02/2017,
Albano, Rv. 270299, nonché Sez. 3, n. 16792 del 25/03/2015, Di Bello, Rv.
263356).
La Corte d’appello ha ravvisato la responsabilità penale del ricorrente sulla
base di più conversazioni intercettate, di un sequestro di sostanza stupefacente a
carico di terzi e di ulteriori accertamenti. Precisamente, sono state richiamati: a)
la conversazione del 12 aprile 2006, in cui Giuseppe Monti in prima persona

momento non riesce a smerciare per timore di essere scoperto dalla polizia; b) la
conversazione del 22 aprile 2006 tra Giuseppe Monti ed Antonino Roccasalva, nel
corso della quale l’odierno imputato rassicura l’interlocutore «che c’era la coca»;
c) il sequestro di 20 grammi di cocaina effettuato in data 13 gennaio 2006 nei
confronti dei fratelli Federico, che avevano ricevuto poco prima lo stupefacente
da Antonino Roccasalva; d) l’esistenza, all’epoca di fatti, di una relazione tra
Giuseppe Monti e Michela Roccasalva, figlia di Antonino Roccasalva; e) ulteriori
conversazioni il cui significato criptico è ritenuto univoco alla luce di quanto
risulta da quelle, già citate, del 12 e del 22 aprile 2006.
Le critiche formulate nel ricorso, per un verso, non si confrontano
compiutamente con quanto indicato dalla Corte d’appello, perché trascurano del
tutto il contenuto della conversazione del 22 aprile 2006 tra il ricorrente ed
Antonino Roccasalva in cui si parla espressamente di «coca», e, per altro verso,
quando sottolineano l’affermazione della sentenza di primo grado secondo cui
l’azione illecita del primo «appare abbastanza indipendente» da quella sviluppata
dalla famiglia del secondo, lungi dall’evidenziare una manifesta illogicità
motivazionale, si presentano come una richiesta di rivalutazione degli elementi
istruttori ai fini di una diversa rivalutazione del fatto. In ogni caso, poi, le
conclusioni della sentenza impugnata, in quanto fondate sulla combinazione di
una pluralità di elementi di prova, risultano immuni da vizi logici o giuridici
attinenti la valutazione della prova.

3. Il secondo motivo di ricorso critica la sentenza impugnata nella parte in
cui ha escluso la configurabilità della fattispecie della lieve entità di cui all’art.
73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
L’impugnazione deduce l’intrinseca incoerenza della conversazione da cui
viene desunta la disponibilità, da parte di Monti, di 100 grammi di cocaina,
osservando che la simultanea affermazione di possedere 20.000,00 euro non può
essere rapportata al valore dello stupefacente e smaschera una evidente
millanteria.
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esplicitamente afferma di possedere 100 grammi di cocaina, che in quel

In questo modo, le censure non si confrontano compiutamente con la
motivazione della sentenza impugnata e propongono piuttosto una diversa
valutazione degli elementi di prova. Invero, la Corte d’appello rappresenta,
sviluppando un discorso giustificativo immune da vizi, che il riferimento a 100
grammi di cocaina è affidabile nonostante il riferimento ad un valore di
20.000,00 euro, perché: -) il mercato della droga è mutevole; -) la sostanza
stupefacente potrebbe non essere stata ancora “tagliata”; -) il contenuto della
conversazione non impone di ritenere la somma di 20.000,00 euro come

del denaro anche a cause diverse.

4. Il terzo motivo di ricorso critica la sentenza impugnata nella parte in cui
ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche, deducendo
l’illogicità intrinseca della motivazione, che ha valorizzato i precedenti penali a
carico del ricorrente e, però, indicato come pena base il minimo edittale.
In realtà, la sentenza impugnata ha valorizzato sia i plurimi precedenti
penali dell’imputato, sia la reiterazione della condotta illecita da parte dello
stesso. Tanto è ampiamente sufficiente a giustificare la mancata concessione
delle circostanze attenuanti generiche: invero, secondo il consolidatissimo
orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di attenuanti generiche,
il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è
insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto,
anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen.,
considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (cfr., tra le
tantissime, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, nonché Sez.
3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
Né gli elementi negativi indicati perdono significato solo perché la pena base
è stata individuata nel minimo edittale: del resto, manca qualunque
giustificazione nella sentenza impugnata in ordine a tale scelta, indubbiamente di
favore per il ricorrente.

5. Il quarto motivo di ricorso critica la sentenza impugnata nella parte in cui
ha applicato l’aumento di quattro mesi di reclusione ed euro 4.000,00 di multa
per la “continuazione interna”, invece di dichiarare la prescrizione, ravvisando la
lieve entità di tali ulteriori fatti.
In realtà, la conclusione della sentenza impugnata, secondo la quale tutte le
condotte emerse nell’ambito del procedimento in esame sono da qualificare a
norma dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, con conseguente
esclusione della prescrizione, è ragionevole se si considerano: -) l’accertata
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controvalore dei 100,00 grammi di cocaina, e consente di riferire la disponibilità

detenzione di 100 grammi di cocaina in un’unica occasione; -) la stretta
contestualità temporale con questa vicenda degli ulteriori episodi ritenuti provati;
-) l’identità dell’ambiente criminale di riferimento; -) l’assenza di elementi da cui
desumere indicazioni di segno diverso.

6. Al rilievo della manifesta infondatezza delle censure, nonché, anche,
dell’assenza di specificità delle medesime, e della loro diversità rispetto a quelle
consentite in sede di legittimità, segue la dichiarazione di inammissibilità del

nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di Euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in data 5 aprile 2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

A7tono Corbo ,

Giacom Paoloni

A

C1 1\

ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento,

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