Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21305 del 08/11/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21305 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: SIANI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SUL3E3MANI FEREDIN nato il 10/03/1964

avverso l’ordinanza del 14/03/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
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lette/dentite le conclusioni del PG

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Data Udienza: 08/11/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, reso il 14 – 16 marzo 2017, il Tribunale
di sorveglianza di Roma ha rigettato le istanze di affidamento in prova al Servizio
sociale e di detenzione domiciliare formulate da Feredin Sulejmani, detenuto in
espiazione della pena residua di anni uno, mesi dieci, giorni sedici di reclusione.
1.1. A ragione del provvedimento il Tribunale ha osservato che le condotte
per cui il condannato era stato posto agli arresti domiciliari erano

atti persecutori commessi in danno del figlio, della compagna di quest’ultimo e
della famiglia di questa e che la relazione sociale dell’UEPE non lasciava evincere
neanche il principio di revisione critica delle gravi condotte in espiazione, ma
soltanto lo svolgimento di un’attività lavorativa come giardiniere e contadino alle
dipendenze di terzi, senza che durante la sottoposizione agli arresti domiciliari si
registrassero violazioni o segnalazioni negative a suo carico: tuttavia, lo
svolgimento della suddetta attività lavorativa non era elemento sufficiente a
sostenere un giudizio di affidabilità del Sulejmani ai fini dell’affidamento in prova,
giacché si trattava della medesima attività da lui svolta nel ventennio decorso,
tempo largamente antecedente alla commissione degli illeciti, ed essa non
aveva, di fatto, avuto alcun effetto educativo.
La carenza di alcuna revisione critica, per i giudici di merito, è tale da
precludere anche la misura della detenzione domiciliare, inidonea a scongiurare il
pericolo di recidiva, la mancanza di violazioni nel periodo di arresti domiciliari
dovendo ascriversi solo a mera adesione formale alle regole, non sostenuta dal
riconoscimento delle proprie responsabilità, né dalla introiezione di modelli
socialmente condivisi di sincero distacco dalle condotte penalmente rilevanti, il
cui disvalore non è stato riconosciuto dal condannato.
1.2. Avverso il provvedimento suindicato ha proposto ricorso il difensore del
Sulejmani chiedendone l’annullamento sulla scorta di un unico motivo con cui
lamenta carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Il provvedimento, fondato sull’assioma secondo cui lo svolgimento
dell’attività lavorativa non bastava a sostenere il giudizio di affidabilità del
condannato in vista della misura alternativa, appare al ricorrente, oltre che
apodittico, contraddittorio rispetto alle risultanze della relazione UEPE e
dall’informativa dei Carabinieri di Capranica, entrambe di segno positivo, siccome
attestative della condotta impeccabile del detenuto domiciliare nel periodo di
riferimento. Né da tali documenti si reputa evincibile il giudizio di mancata
revisione critica della trascorsa devianza, elemento posto dai giudici di merito a
base del rigetto, essendo invece dato cogliere in quegli atti il segnale del

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particolarmente allarmanti in quanto si trattava di maltrattamenti in famiglia ed

percorso di reinserimento sociale intrapreso dal condannato, in modo positivo,
perché fondato sul virtuoso legame fra lavoro e riabilitazione.
1.3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto il
Tribunale si sorveglianza ha congruamente valutato la gravità dei reati in
esecuzione e la persistente pericolosità sociale del condannato, concludendo
sulla base di motivazione adeguata nel senso dell’attuale inidoneità di entrambe
le misure alternative a scongiurare il concreto pericolo di recidiva.

dall’art. 606 cod. proc. pen. poiché essa si è esaurita nel prospettare
un’interpretazione alternativa dei dati istruttori (in specie, la relazione UEPE e
l’informativa dei Carabinieri), adeguatamente analizzati dal Tribunale di
sorveglianza, senza confrontarsi con gli argomenti posti dal giudice di merito a
fondamento del provvedimento reiettivo.
2.1. Il riferimento è all’assenza di decisività nel caso in esame del mero
prosieguo da parte del condannato della sua attività lavorativa, già esercitata
ben prima della commissione dei reati, e delle mancata violazione delle
prescrizioni conseguenti agli arresti domiciliari a cui egli era stato sottoposto, a
fronte dei fattori di controindicazione, rilevanti per entrambe le misure
alternative richieste, costituiti dalla gravità dei reati accertati (di natura tale da
porre un’ipoteca sfavorevole anche in vista della prospettiva della detenzione
domestica) ed alla constatata assenza del concreto avvio del processo di effettiva
revisione critica dei trascorsi devianti, corroborata dall’assodato carattere
meramente formale dell’omessa violazione delle prescrizioni in uno all’esclusione
dell’avvenuta introiezione da parte del Sulejmani di modelli socialmente
condivisi, idonei a dimostrare il suo sincero distacco dalle pregresse condotte
penalmente rilevanti, rispetto al disvalore afferente alle quali non è affiorato
alcun riconoscimento da parte del condannato.
Deve, su tale base, ritenersi che il Tribunale abbia fatto retto governo del
già sedimentato principio di diritto, da condividersi e riaffermarsi, secondo cui, in
tema di affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere
dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in
espiazione, da considerarsi punto di partenza dell’analisi della personalità del
soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente
serbata dal condannato, essendo indispensabile pure l’esame dei comportamenti
attuali del medesimo, da coordinarsi all’esigenza di accertare – non soltanto
l’assenza di indicazioni negative, bensì – anche la presenza di elementi positivi,
tali da consentire la formulazione di un giudizio prognostico di buon esito della
prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015,

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2. La Corte ritiene che l’impugnazione esorbiti dall’ambito configurato

Incarbone, Rv. 264602).
Posta questa prospettiva, il discorso giustificativo svolto dal Tribunale risulta
fondato su un’adeguata disamina critica degli elementi rilevanti ai fini di una
congrua valutazione della prognosi, risultata sfavorevole al Sulejmani, sulla
scorta di motivazione congrua ed essente da cesure logiche.
2.2. Del pari incensurabile si rivela la giustificazione resa per la soluzione
negativa inerente alla detenzione domiciliare, la quale, per essere accordata,
esige pur sempre di verificare positivamente i progressi compiuti nel corso del

del reo nella società, laddove le risultanze acquisite, congruamente analizzate
dai giudici di merito, hanno fatto emergere l’inadeguatezza della situazione
soggettiva dell’interessato rispetto alle finalità trattamentali, persistendo la sua
pericolosità sociale, con la conseguente valutazione di inidoneità della suddetta
misura alternativa a scongiurare il pericolo di recidiva.
In effetti, la detenzione domiciliare, al pari delle altre misure alternative, ha
come finalità il reinserimento sociale del condannato, sicché – anche quando
viene richiesta in relazione all’ipotesi in cui non sussistano i requisiti per
l’affidamento in prova al servizio sociale (cosiddetta detenzione domiciliare
biennale) – essa deve dimostrarsi idonea ad evitare il pericolo che il condannato
commetta altri reati: requisito che il giudice di merito ha, con valutazione che va
esente da censure, ritenuto non sussistere nel caso di specie.
2.3. Corollario delle svolte considerazioni è che il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione
(Corte cost., sent. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle
ammende nella misura che, in ragione del complesso e del contenuto dei motivi
dedotti, si stima equo determinare in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in data 8 novembre 2017

trattamento, oltre che la verifica delle condizioni per il graduale reinserimento

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