Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21303 del 08/11/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21303 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: SIANI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FACCHINERI ROCCO nato il 25/05/1959 a CITTANOVA

avverso l’ordinanza del 12/10/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette/sertéite le conclusioni dei PG

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Data Udienza: 08/11/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, emessa in data 12 ottobre – 3 novembre
2016, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza proposta da
Rocco Facchineri di affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, di
concessione della semilibertà, in quanto non erano stati acquisiti elementi
adeguati per escludere la persistenza della sua pericolosità sociale e, con essa, il

2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore del Facchineri

chiedendone l’annullamento sulla scorta di un unico motivo con cui lamenta falsa
ed erronea applicazione dell’art. 47-ter Ord. pen. e vizio di motivazione.
Il Tribunale di sorveglianza aveva omesso di dare il dovuto rilievo al fatto
che il comportamento del detenuto, secondo quanto risultava dalla relazione
della Casa circondariale di Frosinone, era stato nel senso di avviare un percorso
formativo e di reinserimento sociale, dapprima frequentando l’ITIS fino ad
arrivare alla soglie del diploma, non conseguito per la scarcerazione, poi
prestando attività lavorativa da libero e, dopo il suo rientro in carcere per
l’espiazione della pena residua, mostrianplosi propenso al dialogo con gli
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operatori: in tale periodo, egli aveval cambiamento di vita da lui attuato con

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l’abiura dei disvalori della cultura deviante cooperando con gli altri detenuti e
risultando esente da sanzioni disciplinari, per cui tutti i parametri richiesti dalla
norma suindicata risultavano rispettati, anche perché la Casa di accoglienza
“L’Isola Solidale”, ubicata in Roma, si era dichiarata disponibile ad accoglierlo si
regime di detenzione domiciliare o di affidamento in prova al servizio sociale.
A fronte di tale situazione, il provvedimento impugnato, secondo il
ricorrente, aveva assunto una direzione erronea, perché aveva illogicamente
dato preminente rilievo alla gravità dei reati da lui commessi in precedenza,
sostanzialmente prescindendo dalla positiva condotta successiva, come sopra
richiamata. E l’aver trascurato gli elementi favorevoli al ricorrente – ossia i buon
comportamento inframurario e l’assenza di relazioni negative all’interno del
carcere – aveva decisivamente viziato la valutazione esternata dai giudici di
merito che si era risolta nel dare una lettura parziale della sua situazionewiziata
da una serie di corollari non corroborati da riscontri obiettivi: in particolare, il
rilievo che il Facchineri non aveva riletto in chiave autocritica il suo passato
collideva con il principio secondo cui il condannato aveva diritto di non
ammettere le proprie colpe e l’assenza di confessione non poteva essere, da
sola, considerata sintomatica di mancato ravvedimento, essenziale essendo che
egli avesse preso parte attiva all’opera di rieducazione; e, nel caso in esame,

2

rischio della commissione di altri reati da parte sua.

I.

l’evoluzione della personalità del ricorrente era stata netta e non avrebbe dovuto
essere misconosciuta dal Tribunale con iter logico carente e contraddittorio.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto
l’ordinanza impugnata appariva correttamente motivata essendo fondata – la
determinazione negativa – non soltanto sui gravi reati commessi dal Facchineri,
ivi inclusa l’evasione in occasione del permesso premio, ma anche sull’attuale
personalità del detenuto.

1.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte ritiene che l’impugnazione non sia fondata e vada di

conseguenza rigettata.

2. Il Tribunale, a ragione del provvedimento assunto, ha formulato una
valutazione articolata, certamente congrua e (contrariamente a quanto lamenta
il ricorrente) non illogica, né contraddittoria.
L’analisi compiuta dai giudici di merito ha preso le mosse dalla constatazione
che il Facchineri era in corso di espiazione della pena per l’esecuzione di pene
cumulate, derivanti da condanne per i reati di sequestro a scopo di estorsione
del 1983, rapina, violazione della legge sulle armi, evasione ed intercettazioni
abusive del 2005, con la – non irrilevante – specificazione che nel corso
dell’espiazione della pena per il sequestro di persona il Facchineri nel 1988, in
occasione di un permesso premio, era evaso ed era restato latitante per 17 anni,
fino a quando era stato arrestato e trovato in possesso di un dispositivo
finalizzato alla captazione delle onde radio delle Forze dell’ordine. Poi, scarcerato
nel 2009, aveva fatto ingresso nuovamente in carcere nel 2014 per espiare il
residuo della pena, la cui fine era fissata al 31 agosto 2018.
Posto ciò, la prospettazione che dal 2009 non aveva commesso più reati ed
aveva intrapreso un percorso di piena risocializzazione e la sua dichiarata
disponibilità a beneficiare della misura alternativa collocandosi presso una casa
di accoglienza in Roma, anziché nel luogo di origine, al pari delle informazioni
acquisite sul suo conto, nel senso che in carcere aveva tenuto condotta regolare,
era disponibile al dialogo ed aveva ribadito io suo cambiamento di vita, con la
prospettiva di riunirsi alla famiglia acquisita (atteso che durante la latitanza si
era sposato ed aveva avuto quattro figli) / sono state reputate insufficienti per
formulare una prognosi favorevole in ordine al suo futuro comportamento,
giacché era emerso che nel corso della detenzione non aveva svolto attività
lavorativa e, pur essendo disponibile al dialogo, aveva manifestato totale
(

3

chiusura a trattare i suoi precedenti penali essendo disposto a trattare soltanto il
suo ultimo tratto di vita, né si era posto in condizioni da legittimare la proposta
di ipotesi trattamentali contemplanti aperture all’esterno.
E’ da questa considerazione – non positiva per il Facchineri della verifica
della sua partecipazione al percorso trattamentale – che il Tribunale di
sorveglianza ha tratto argomento, secondo sviluppo logico del tutto ragionevole,
per addivenire alla decisione impugnata, avendo, nella sostanza, ritenuto che il
condannato, pur essendo trascorsi diversi anni dall’ultima manifestazione di

radicato nella criminalità organizzata calabrese, con comportamenti antisociali
manifestatisi anche con un’evasione seguita dalla lunghissima latitanza:
latitanza, peraltro, impossibile da attuare senza una ramificata rete di collusioni
e di sostegni, restata ignota anche per il silenzio dell’interessato.

3. Attesi i richiamati dati istruttori, si deve ritenere senz’altro ben radicato
sugli elementi acquisiti il ragionamento svolto dal Tribunale in ordine
all’impossibilità di reputare sussistente l’affidabilità esterna del Facchineri,
essendo, alla stregua dei dati disponibili, impossibile stabilire in modo concreto il
livello di effettività e di stabilizzazione del suo approccio di vita regolare.
Pertanto, resiste alle censure esternate dal ricorrente la conclusione secondo
cui non si riscontrano elementi sufficientemente significativi per escludere la sua
persistente pericolosità sociale e, con essa, il rischio della commissione di altri
reati da parte sua, in assenza di una certa ed affidante revisione critica del
proprio passato criminale e senza l’adeguata emersione di dati idonei a
supportare la prognosi favorevole circa l’efficacia trattamentale connessa
all’applicazione delle misure alternative richieste, tenuto anche conto che il
Facchineri ha commesso il reato di evasione secondo le connotazioni indicate
(contravvenendo in modo patente alle prescrizioni connesse alla misura premiale
conseguita), con latitanza durata per il lunghissimo periodo pure ricordato: tali
qualificati trascorsi ed il rifiuto di elaborare criticamente il passato (con o senza
ammissioni di responsabilità) legittimano sotto il profilo logico la lettura degli
elementi scrutinati nel senso della prognosi sfavorevole compiuta dai giudici di
merito, senza che ciò implichi affatto la collocazione della confessione del
condannato fra i presupposti necessari per l’ottenimento delle misure alternative
alla detenzione inframuraria.
Il Tribunale ha fatto, quindi, retto governo dei concetti ora richiamati e delle
implicazioni giuridiche che ne derivano: è, invero, principio già affermato e che
merita di essere ribadito quello secondo cui, ai fini dell’affidamento in prova al
servizio sociale, da un lato, non configura una ragione ostativa la mancata

4

devianza, non abbia affrontato in chiave critica il suo gravissimo passato,

ammissione degli addebiti, ma, dall’altro, si deve valutare se il condannato abbia
accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è
l’evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un
ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 34455 del 03/04/2017, Fuschino, n.
m.; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001).
Rileva, in definitiva, a carico del condannato l’accertamento che egli, pur
serbando una condotta carceraria formalmente corretta, non sia pervenuto ad un
riesame critico del proprio passato e, soprattutto, non abbia dimostrato la

connessa esigenza di rispettare le leggi e conformare, in generale, la propria
condotta ai doveri inderogabili di solidarietà, in guisa tale da proiettarsi in modo
deciso e coerente sul percorso di esperienze necessario per cogliere appieno le
opportunità offerte dalla progressione trattamentale.

4. Discende da tali considerazioni il rigetto dell’impugnazione.
Alla reiezione del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in data 8 novembre 2017

maturazione della chiara consapevolezza della propria situazione e della

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